Va in primo luogo evidenziato che nell’ordinamento tributario italiano non esiste un corpo normativo specificamente dedicato alle relative entità reddituali, sicché, assumendo come valida la causa contrattuale in base alla quale un soggetto (l’impresa editoriale) dispone l’erogazione di “diritti”, gli operatori si limitano alla “classificazione” di tali corrispettivi all’interno del reddito delle persone fisiche (come redditi di lavoro autonomo “speciali”) ovvero del reddito delle imprese (come “canoni”).
L’indagine sulla natura e le caratteristiche del diritto d’autore e dei diritti “connessi” prosegue quindi rivolgendosi alla “casistica”, nel tentativo di estrarre dalla prassi (ossia dalle pronunce dell’Amministrazione) alcuni principi, in relazione a taluni aspetti della materia esaminata.
Diritto d’autore e collaborazioni giornalistiche
L’attività in senso lato giornalistica può svolgersi sia attraverso forme di collaborazione free lance, istaurate con una o più testate, sia in forme più strutturate, che prevedono l’assunzione nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ma necessitano, per potersi regolarizzare, del sostenimento di un esame di Stato per l’accesso alla professione.
Nell’ambito di tale attività, l’Amministrazione, interpretando le norme del Tuir, ha individuato diverse ipotesi, suscettibili di differenti effetti ai fini fiscali.
In particolare, la circolare ministeriale 3/5/1996, n. 108/E, è intervenuta relativamente al corretto trattamento dei compensi pagati dai quotidiani e dalle riviste agli autori di articoli, precisando che "nell’ambito della redazione di articoli occorre distinguere l’ipotesi in cui viene ceduta un’opera dell’ingegno, la cui riproduzione sia tutelata dalle norme sul diritto d’autore (art. 2575 del codice civile e legge n. 633 del 1941), da quella in cui si instaura un rapporto di collaborazione a giornali e riviste in relazione al quale l’oggetto complessivo della prestazione esula dalla disciplina relativa alla tutela del diritto d’autore, quale è, ad esempio, l’ipotesi dei correttori di bozze o delle persone che si limitano a fornire alla redazione del giornale notizie utili per la redazione dell’articolo".
Si tratta quindi di due possibilità tra loro difformi, riferite evidentemente ai soli autori “giornalisti” non inquadrati come lavoratori dipendenti nell’ambito della testata per la quale prestano la propria opera; secondo il ministero:
- nella prima ipotesi (redazione di articoli elaborati dall’autore), si generano redditi derivanti dalla cessione di opere dell’ingegno
- nella seconda ipotesi (collaborazione “semplice”), si generano redditi da collaborazione coordinata e continuativa.
Su tali tematiche, è stato evidenziato che gli editori possono incontrare delle difficoltà nell’inquadrare correttamente la prestazione “giornalistica” effettuata da un giornalista non dipendente, che potrebbe configurarsi, alternativamente:
- come cessione di diritto d’autore
- come collaborazione coordinata e continuativa
- come prestazione professionale (nel caso in cui il giornalista sia dotato di partita Iva).
La scelta tra una delle soluzioni sopra indicate può causare un maggiore o minore sacrificio dal punto di vista fiscale e contributivo per l’autore/giornalista, dato che l’inquadramento della prestazione come diritto d’autore implica la tassazione sul solo 75 per cento (60 per cento nel caso dei giovani autori) del compenso percepito, con l’esclusione dall’Irap e dall’obbligo di assolvere i contributi Inpgi (al contrario, nell’ipotesi della collaborazione coordinata e continuativa, l’imposizione è integrale e devono essere assolti i contributi, e per il giornalista con partita Iva - fatta salva forse l’ipotesi in cui lo stesso sia del tutto privo di un’“autonoma organizzazione” - dev’essere assolta anche l’Irap).
I diritti “connessi”
La legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) appronta una specifica tutela non solamente per il diritto d’autore in senso proprio, ma anche per i diritti a esso connessi, come quelli che fanno capo agli “artisti interpreti ed esecutori”.
In tale materia, si registrano alcune pronunce di prassi dell’Amministrazione, e un parere dell’Avvocatura generale dello Stato (n. 6592 del 25/1/1997), che svolgono un ruolo dirimente nella fissazione di alcuni principi di base.
Si rammenta che, in linea generale, la tutela per i diritti “connessi” è riconosciuta dal titolo II della menzionata legge del 1941, che espressamente indica:
- i produttori di fonogrammi (capo I)
- i produttori di opere cinematografiche o audiovisive, o di sequenze di immagini in movimento (capo I-bis)
- le emissioni radiofoniche e televisive (capo II)
- gli artisti interpreti ed esecutori (capo III).
Per quest’ultima categoria di titolari di “diritti connessi”, notevoli innovazioni sono state apportate dall’articolo 12 del Dlgs 685/1984, che ha sostituito la relativa parte della legge 633/1941 (articoli 80 e seguenti).
Iva e diritti connessi: il parere dell’Avvocatura generale
Con il sopra richiamato parere n. 6592 del 1997, l’Avvocatura generale dello Stato ha fornito risposta a una questione della quale era stata investita dall’Amministrazione, in relazione al trattamento dei “diritti connessi” ai fini dell’Iva: in particolare, era stato chiesto all’Organo consultivo se l’esenzione dall’Iva, ex articolo 3, comma 4, Dpr 633/1972, potesse operare, oltre che per gli atti aventi a oggetto i diritti d’autore stipulati dagli autori stessi o dai loro eredi, anche per gli atti relativi a “diritti connessi”, come quelli spettanti agli interpreti ed esecutori.
Condividendo l’orientamento restrittivo espresso dall’Amministrazione, l’Avvocatura ha ritenuto che – stante l’espressa formulazione delle norme Iva – tale esenzione dovesse limitarsi alle sole cessioni di diritti d’autore.
E’ stato a tale proposito precisato che "il diritto degli artisti interpreti ed esecutori, pur essendo stato dalla nuova normativa avvicinato al diritto di autore, resta pur sempre regolato da norme specifiche ed è ancora designato con un nomen diverso da quello dell’autore. L’opera dell’interprete o dell’esecutore, d’altra parte, pur se anch’essa certamente qualificata da creatività e originalità, consiste tuttavia nell’espressione divulgativa di un’altrui opera dell’ingegno. La legge la comprende nei diritti connessi e non nel diritto di autore proprio perché essa comporta l’utilizzazione dell’opera altrui e perché di conseguenza è indispensabile disciplinare il collegamento che ne deriva, al fine di evitare interferenze che si verificano nel corso dell’esercizio del diritto dell’interprete e dell’esecutore.
Proprio perché ontologicamente diverso da quello dell’autore, il diritto connesso dell’artista interprete o esecutore, come esattamente osservato dall’Amministrazione delle finanze, è dalla legge regolato, almeno per quanto riguarda il compenso per l’utilizzazione delle registrazioni, in modo uguale a quello del produttore di dischi fonografici".
Una distinzione si impone, insomma, tra diritto d’autore in senso proprio, legato alla creatività e originalità dell’espressione, e diritti a esso connessi, che ne attuano l’“espressione divulgativa”.
Con le innovazioni del 1994, il diritto degli interpreti e degli esecutori ha acquistato "dignità di diritto soggettivo riguardo alla utilizzazione della esecuzione da loro compiuta, ma non per questo può sostenersi che vi sia totale equiparazione con il diritto di autore".
Pertanto, se una norma si riferisce al diritto d’autore, non per questo può sostenersi che essa comprenda anche il diritto degli artisti interpreti ed esecutori, soprattutto se si tratta di norme fiscali derogatorie rispetto al regime tributario ordinario.
La norma fondamentale in materia è infatti ravvisata nell’articolo 3 del decreto Iva, secondo il quale costituiscono prestazioni di servizi, come tali soggette all’imposta, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti, tra l’altro, da obbligazioni di permettere.
Secondo l’Avvocatura, "la definizione di prestazioni di servizi è talmente ampia e comprende in modo così esplicito e inequivocabile anche le prestazioni derivanti da obbligazione di permettere, che certamente racchiude tanto le cessioni relative ai diritti di autore, quanto quelle relative alle prestazioni degli artisti interpreti ed esecutori. Le une e le altre sono infatti caratterizzate dal consistere essenzialmente nell'obbligazione del titolare del diritto di permettere che altri eseguano o riproducano l’opera o la esecuzione fatta dall'interprete".
Rispetto a tale norma generale, il comma 4 del medesimo articolo 3 si pone come disposizione che ne restringe l’area di operatività, con riferimento alle sole cessioni e agli altri contratti similari che siano effettuati dagli autori o dai loro eredi o legatari e che abbiano per oggetto i diritti d’autore, esclusi i disegni, le opere di architettura e le opere cinematografiche.
Da ciò consegue che, in assenza di previsioni normative specifiche, per i diritti connessi torna applicabile la disciplina generale; è inoltre precisato dall’Avvocatura che "una estensione legislativa del trattamento fiscale del diritto di autore ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori non sarebbe però realizzabile, perché verrebbe a porsi in contrasto con le direttive comunitarie in materia. La disciplina fiscale applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alle prestazioni degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori è infatti sancita, a livello comunitario, dalla sesta direttiva CEE n. 77/388 del 17-5-1977, che prevede il pieno assoggettamento al tributo, senza alcuna differenziazione. È solo il regime transitorio dettato dall'art. 28 della direttiva - regime che è tuttora in vigore, non essendo ancora entrata in vigore la disciplina definitiva - che consente agli Stati membri di continuare ad esentare le operazioni che godano già di questo trattamento".
Produttori fonografici
La risoluzione ministeriale 19/6/1997, n. 143/E, ha riguardato il trattamento fiscale applicabile ai diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, da parte di terzi, della registrazione delle loro interpretazioni in programmi radio-televisivi, cinematografici, pubbliche manifestazioni, eccetera, in relazione ai profili Iva che erano stati messi a fuoco nel parere dell’Avvocatura generale sopra esaminato.
Pur evidenziando la sostanziale equiparazione normativa tra tali diritti “connessi” e il diritto d’autore stricto sensu, e quindi riconoscendo la sussistenza, in capo ai titolari, di un diritto soggettivo, il ministero si è situato sulla linea interpretativa espressa dall’Avvocatura, ritenendo che "le prestazioni degli artisti interpreti ed esecutori rientrano (...) nella generale previsione di imponibilità all'IVA, sostanziandosi, essenzialmente, in obbligazioni di permettere ad altri la utilizzazione o la riproduzione della propria esecuzione".
Fotografie e “opere fotografiche”
Rispondendo a un’istanza prodotta da un’associazione nazionale di fotografi professionisti, direttori della fotografia e operatori dell’immagine, la risoluzione ministeriale 17/7/1996, n. 129/E, ha rammentato che l’esercizio dell’attività fotografica, con valenza di informazione, permette l’accesso all’albo professionale dei giornalisti (legge 3/2/1963, n. 69), e che le prestazioni fotografiche con determinati requisiti costituiscono opere dell’ingegno protette dalla legge sul diritto d’autore.
Secondo la pronuncia di prassi, l’attività del fotografo può generare:
- redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (se la prestazione assume gli elementi tipici dell’attività professionale intellettuale di cui all’articolo 2229 cc, anche se la legge non prevede alcun obbligo di iscrizione in albi o elenchi)
- redditi d’impresa, se l’apporto del professionista non è più connesso a una prestazione d’opera intellettuale, ma comporta una prevalente opera di organizzazione di vari fattori produttivi, e se la struttura dell’impresa, e non la figura del professionista, assume una rilevante importanza nei confronti della clientela.
La successiva risoluzione 30/4/1997, n. 94/E, ha introdotto una distinzione, rilevante ai fini del trattamento Iva, tra le fotografie “semplici” e le opere fotografiche tutelate sotto il profilo del diritto d’autore.
A tale proposito, la pronuncia richiama il già menzionato articolo 3, comma 4, del decreto Iva, ossia la norma speciale che esclude dall’imposta le sole transazioni aventi a oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell’ingegno, se poste in essere dal loro autore, erede o legatario e non destinate a finalità di pubblicità commerciale.
Secondo l’Amministrazione, la disposizione di esclusione non può estendersi alle cessioni di semplici immagini fotografiche, che godono di una tutela limitata ai soli diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore.
Ai fini del corretto inquadramento dell’attività fotografica nella disciplina del diritto d’autore, è stata interpellata dal Ministero la Società italiana degli autori ed editori, la quale, dopo avere evidenziato la differenza tra la semplice fotografia e opere fotografiche, aveva fatto presente di accettare il conferimento del mandato per la protezione del diritto d’autore per le sole opere fotografiche (le cui cessioni solamente, per il ministero, possono intendersi escluse dall’Iva).
Invece, "... fuori dalle cennate ipotesi, in particolare per le cessioni di semplici fotografie, sussiste una generale disciplina d’imponibilità a IVA, non potendo le relative cessioni essere ricondotte ad alcuna delle operazioni afferenti al diritto d’autore".
Traduzioni tecniche
Circa i presupposti della territorialità – ai fini Iva – per le prestazioni di traduzioni tecniche effettuate da società nazionali a favore di committenti residenti in altri Paesi, comunitari e non, è intervenuta la circolare 10/6/1998, n. 147/E.
Secondo l’Amministrazione, “in linea con quanto sostenuto dalla Commissione Europea unitamente agli altri Stati membri della Comunità”, tali prestazioni devono essere ricomprese tra quelle previste dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della sesta direttiva, con conseguente rilevanza territoriale nel Paese del committente.
Anche in questa fattispecie rileva la nozione di operazioni “similari”, la quale "... si caratterizza per avere aspetti in comune con le operazioni relative al diritto d'autore, quale, appunto l'ambito intellettuale nel quale si esplicano, che nel caso in esame è costituito dall'elaborazione linguistica, anche in presenza di aspetti di diversità, quale la scarsa rilevanza del carattere creativo dell'elaborazione".
E’ quindi affermato che "... le traduzioni di opere dell'ingegno rientrano, in quanto tali, tra quelle protette dalla legge sul diritto di autore, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, in quanto trattasi di un'elaborazione di carattere creativo dell'opera originaria (art. 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633)".
Se invece si tratta di traduzioni di testi diversi da quelli letterari o artistici, o di interpretariato, il loro contenuto intellettivo è assimilato a quello delle traduzioni di opere oggetto del diritto d’autore, "... in quanto, ... , realizzano comunque un prodotto di elaborazione linguistico e possono considerarsi rientranti, così come le prestazioni degli interpreti, tra le operazioni similari".
Relativamente alla territorialità di tali prestazioni, la pronuncia dell’Amministrazione precisa che le prestazioni degli interpreti e dei traduttori, in presenza di prestatore nazionale:
- sono assoggettate a imposta, se rese a:
- soggetto nazionale che le utilizza in Italia o altro Stato membro
- privato consumatore residente in altro Stato comunitario
- soggetto extracomunitario che le utilizza in Italia
- sono escluse dal campo applicativo del tributo, se rese a:
- soggetto nazionale che le utilizza in territorio extracomunitario
- soggetto identificato, ai fini Iva, in altro Stato comunitario
- soggetto extracomunitario che le utilizza in territorio estero, comunitario e non.
Le stesse prestazioni, se sono rese a favore di un operatore nazionale, sono assoggettabili all’Iva sempreché utilizzate in Italia o altro Paese comunitario, a prescindere dal fatto che il prestatore sia soggetto comunitario o non comunitario.
7 – continua. L’ottava puntata sarà pubblicata venerdì 25