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Attualità

Diritto processuale tributario Aspetti formali e questioni pregiudiziali (5)

La certificazione della firma del conferente da parte del difensore: la cosiddetta autenticazione minore

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La sottoscrizione, con cui si conferisce la procura, è certificata dallo stesso difensore abilitato fino a querela di falso, senza la necessità di avvalersi del notaio.
"La certificazione della sottoscrizione del conferente la procura non è autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'articolo 2703 cod. civ. dal notaio od altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ed usualmente viene definita come autenticazione minore, avendo soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione ad una determinata persona, previamente identificata o personalmente conosciuta, a prescindere da ogni accertamento circa la legittimazione, i poteri, la capacità e la volontà manifestata dal sottoscrittore" (questa la definizione contenuta nelle pronunce a Sezioni unite della Cassazione, sentenze nn. 25032/2005 e 4810/2005).

In relazione a tale certificazione e in collegamento con la previsione d'inammissibilità, contenuta all'articolo 18, comma 3, Dlgs n. 546/1992, per i ricorsi proposti in assenza di sottoscrizione, vi possono essere diverse problematiche, che avevano diviso sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità, imponendo ai sensi dell'articolo 374, comma 2, del c.p.c., le puntuali pronunce a Sezioni unite della Cassazione.

La sentenza n. 25302/2005 ha giudicato sull'ammissibilità di un ricorso nel quale risultava il conferimento della procura, ma non l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore, che si limitava alla firma in calce al ricorso stesso. Per i ricorsi che presentavano l'omessa autenticazione vi erano tre diversi orientamenti della Cassazione.
Il primo che riteneva l'omissione, in assenza di una specifica norma che ne avesse sancito l'inammissibilità, rientrante nei casi di irregolarità che si potevano sanare, ai sensi dell'articolo 156 del c.p.c., con la costituzione in giudizio del difensore delegato.
Il secondo, che, in modo opposto, considerava nulla la procura e conseguentemente giudicava anche la firma del difensore apposta al ricorso nulla, risultando lo stesso sprovvisto dello ius postulandi e concludeva, perciò, nel ritenere il ricorso così disposto inammissibile.
Il terzo orientamento, pure partendo dalla considerazione che l'autentica della sottoscrizione debba apporsi, a pena di inammissibilità, prospettava, valorizzando l'unitarietà della procura con il ricorso, che la sottoscrizione dell'atto da parte del difensore ricomprendesse e manifestasse la volontà di autenticare la procura.

La sentenza, dopo aver ricordato la funzione di "autentica minore" della certificazione operata dal difensore, espone che all'uopo non è necessaria la vicinanza cartolare della firma della parte e della firma del difensore, né l'interposizione fra l'una e l'altra di diciture solenni o di formule sacramentali, recanti un'esplicita attestazione di appartenenza della sottoscrizione del mandato al soggetto che dichiara di conferirlo, ed "è pienamente realizzata anche quando il difensore, a chiusura del documento dichiaratamente redatto in nome e per conto di quel soggetto sulla scorta della procura in esso incorporata, apponga la firma".

Tale conclusione fin qui esposta parrebbe essere limitata alla sola procura a margine, potendosi concludere come la sottoscrizione apposta in calce a un unico documento cartaceo, contenente più atti, faccia proprio il complesso di tutte le dichiarazioni in esso contenute (sul punto, v. sentenza n. 10773/2006, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione, su un atto di appello che aveva l'apposizione della firma solo sulla nota spese dattiloscritta su un unico modulo continuo assieme e alla fine dell'atto di appello).

La Cassazione va, però, oltre, affermando la validità di quanto detto anche nel caso della procura conferita in calce.
"Tale firma, infatti, esprimendo da parte del difensore l'assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti, inclusa la procura in calce o a margine (che ne è elemento non separabile), non può non integrare un'attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza e dell'effettività del mandato, quanto dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza del soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente, trattandosi di presupposti per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto".

La soluzione che mira a superare l'autonomia dei negozi, in ragione della connessione teleologica è, quindi, riferita anche a proposito della procura in calce: "è componente e parte integrante del relativo documento unitariamente inteso e non configura un elemento separato ed aggiunto, di modo che non si sottrae al valore certificatorio della firma, con la quale il difensore fa proprio l'atto nella sua globalità".
Tale ricostruzione rende non necessarie ulteriori disquisizioni sul grado di gravità della violazione configurabile e sul potere sanante dell'attività processuale comunque svolta dal difensore.

A identiche conclusioni la Cassazione è pervenuta anche nel caso di ricorso che presenti unicamente l'autentica della firma del difensore, e non anche la specifica sottoscrizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, Dlgs n. 546/1992. La giurisprudenza, dopo aver riconosciuto l'idoneità della firma di autentica apposta alla procura in calce a fungere anche quale sottoscrizione del ricorso (Cassazione, sentenze nn. 1083/1995, 7551/2005, 4236/2006), ha proseguito nel proprio percorso esegetico, concludendo che la firma apposta, sia alla procura redatta in calce sia anche alla procura a margine dell'atto, ha il duplice compito di certificare l'autografia del mandato e di sottoscrivere l'atto stesso (sul punto, vasta giurisprudenza della Cassazione, ex pluribus, sentenze nn. 3862/2001, 22025/2004, 6625/2005, 21172/2005, 1453/2006, 8353/2006).

Significativa è inoltre la sentenza n. 4810/2005, presa, a Sezioni unite, dalla Suprema corte che, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, ha affermato che "l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione , è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura o dalla certificazione dell'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una sua specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese..." (interpretazione immediatamente recepita dalla successiva sentenza n. 1583/2006 della stessa Cassazione).

Appare, dunque, evidente l'orientamento interpretativo della Corte, volto a dare sempre meno rilievo ai vizi formali d'instaurazione del contraddittorio. In effetti, la giurisprudenza di legittimità tende a confinare a casi remoti le ipotesi di inammissibilità e improcedibilità, riconoscendo persino la definizione di alcuni elementi del ricorso non esclusivamente negli atti introduttivi, ma anche aliunde e posteriormente, poiché implicitamente si riconosce una funzione compiuta al compito giurisdizionale, nel momento in cui si approda a una sentenza di merito "sostanziale" e non di mero rito.

A maggior ragione, di nessun rilievo appare l'irregolarità di una procura che non abbia alcuna indicazione del luogo o data in cui la stessa è conferita, potendosi considerare conferita la procura al momento della proposizione del ricorso.
Va sottolineato, a onore del vero, che la Cassazione, nell'intraprendere una lettura meno formalistica e meno rigorosa delle norme processuali, è stata corretta ed equidistante, applicando questo orientamento sia agli atti processuali privati che a quelli posti in essere dagli uffici impositori.

Ovviamente, qualora invece vi sia un processo condotto o instaurato da chi sia sprovvisto della rappresentanza, si avrà l'ipotesi del falsus procurator; quest'ultimo, pur non potendo assumere, data la propria estraneità ai presupposti impositivi, alcuna titolarità e responsabilità, neppure in via solidale, circa gli esiti del processo, sarà, però, direttamente e unicamente responsabile per la condanna alle spese e agli oneri processuali, così come previsto dall'articolo 15 del Dlgs 546/1992, nonché soggetto al risarcimento dei danni liquidati dal giudice ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., dovuti per la responsabilità aggravata di chi abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.

5 - fine. Le precedenti puntate sono disponibili nella sezione "Riflettori su..."

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