Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Disciplina degli scambi commerciali con San Marino - 1

Vendite e acquisti possono avvenire in regime di non imponibilità solo se entrambi i soggetti risultano essere passivi nel proprio Stato

La disciplina Iva che regola gli scambi commerciali con residenti della Repubblica di San Marino, è stata sempre condizionata dall'assenza di una linea di confine vigilata, dove le rispettive amministrazioni potessero esigere le imposte e i dazi all'atto dell'introduzione delle merci nel proprio territorio.
Per questo motivo, sulla base di reciproci accordi, da parte italiana con il decreto ministeriale del 29 dicembre 1972, si è imposto agli operatori nazionali l'obbligo di assolvere l'imposta attraverso il meccanismo del "reverse charge", il quale, in pratica, richiede da parte dell'acquirente l'emissione di un'autofattura, ovvero, l'integrazione di quella emessa dal cedente e la sua annotazione sia nel registro Iva delle vendite sia in quello Iva degli acquisti.
Tale procedura ovviamente poteva essere realizzata soltanto da operatori economici, per cui i privati o i soggetti a essi assimilati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che effettuavano acquisti a San Marino, non pagavano Iva.

È curioso rilevare come le soluzioni tecniche adottate dall'Italia in quella occasione siano state riprese nei primi anni novanta per regolamentare le transazioni tra i Paesi dell'Unione europea.
In questo senso gli accordi italo - sammarinesi hanno precorso i tempi.
Ad ogni modo, con la realizzazione del mercato unico, quando in ambito comunitario sono state abbattute le dogane e introdotte nuove modalità di applicazione dell'Iva, è stata effettuata anche una rivisitazione del sistema attivo tra i due Stati fin dal 1973.

Del resto la Repubblica di San Marino, pur non aderendo all'Unione europea, ha comunque strettissimi rapporti e scambi, per gli evidenti motivi geografici, con un paese membro della Ue quale è l'Italia, e ciò ha praticamente imposto la revisione del vecchio accordo.
Conseguentemente, in base alle successive intese tra i due Stati, intervenuti nel 1993, si è proceduto alle necessarie rettifiche del previgente sistema.
Da parte italiana è così stato emanato il decreto ministeriale del 24 dicembre 1993, mentre da parte sammarinese, il 21 dicembre 1993, è stata approvata la legge n. 134.
Entrambi i provvedimenti sono entrati in vigore il primo gennaio 1994.
A partire da tale data non sono state apportate ulteriori modifiche ai regolamenti che disciplinano gli scambi tra i due Stati; l'unica eccezione è rappresentata dall'abolizione delle normative che regolamentavano i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, soppresse a partire dal 27 settembre 1996, anche se di fatto sono state mantenute in vita in virtù dello scambio di note diplomatiche che i due Stati avevano sottoscritto in data 21 dicembre 1972.

Al pari del precedente sistema, anche quello attualmente vigente non disciplina in alcun modo le prestazioni di servizi, come invece accade per alcune fattispecie nei rapporti tra l'Italia e gli altri paesi membri Ue.
Di fatto, valgono le stesse regole che operano con tutti i paesi extracomunitari.
La scelta di non regolamentare in alcun modo le prestazioni di servizi è dovuta principalmente al sistema tributario sammarinese dove, ai fini dell'imposta sulle importazioni, i servizi in generale non hanno rilevanza, fatta eccezione per quelli connessi all'acquisto dei beni.

Peraltro, è bene avere presente come detta imposta, quando viene applicata su merci e beni, agisce diversamente rispetto a quanto accade per l'Iva.
L'imposta sulle importazioni, infatti, opera soltanto nel momento in cui i beni vengono introdotti nello stato sammarinese, per cui essa grava unicamente sull'operatore economico, rappresentando per quest'ultimo un costo quando i beni vengono ceduti all'interno.
Detta caratteristica subisce un temperamento per i soggetti che riesportano i beni precedentemente introdotti nel territorio sammarinese.
L'imposta sulle importazioni, pertanto, è un tributo di tipo monofase (per cui è normalmente chiamata "imposta monofase" o semplicemente "monofase") e si differenzia notevolmente dall'Iva, il cui regime prevede l'applicazione dell'imposta in ogni passaggio, anche se essa rimane neutra fino al consumatore finale, unico soggetto che ne risulta inciso.

Queste particolari caratteristiche della monofase hanno richiesto che nei rapporti di scambio tra operatori nazionali e sammarinesi, assumesse un ruolo chiave l'Ufficio tributario sammarinese, il quale, in pratica, visiona ogni singola operazione commerciale attiva e/o passiva posta in essere dai propri operatori con l'Italia e di cui informa sistematicamente e periodicamente l'amministrazione finanziaria italiana.

A conclusione di questa prima fase introduttiva, si deve sottolineare ancora una volta quanto già detto, e cioè che, in linea di massima, il decreto ministeriale 24 dicembre 1993 - disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino - ricalca le regole operanti in ambito comunitario.
Infatti, sia nel decreto appena citato che nelle norme sammarinesi (legge n. 134 del 21 dicembre 1993 che ha modificato la disciplina dell'imposta sulle importazioni contenuta nella legge n. 40 del 22 dicembre 1972), viene affermata una regola generale, la quale stabilisce che sia le vendite che gli acquisti possono avvenire in regime di non imponibilità, vigente nel paese del cedente, soltanto se entrambi i soggetti risultano essere soggetti passivi nel proprio Stato e più precisamente risultano titolari di partita Iva (Italia) o di codice identificativo (San Marino).

Questo principio, al pari di quanto avviene nella Ue soffre di tre importanti deroghe:
  1. gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi o considerati nuovi da parte di privati. Assolvono sempre l'imposta nello stato dell'acquirente dove avviene la immatricolazione.
  2. gli acquisti a distanza dei privati, che diventano imponibili nel paese di destinazione quando il venditore ha superato un determinato volume di vendite
  3. gli acquisti degli enti e delle associazioni in possesso di partita Iva o di codice identificativo, che diventano imponibili anche se tali organismi agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, ovvero di enti e associazioni non in possesso di partita Iva che acquistano nell'anno solare beni per l'importo complessivo superiore a euro 8,263,31.

1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata martedì 5 luglio

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/disciplina-degli-scambi-commerciali-san-marino-1