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Attualità

Disciplina degli scambi commerciali con San Marino - abbuoni, sconti, ecc...

Operazioni non regolamentate dal decreto ministeriale 24 dicembre 1993: abbuoni, sconti, omaggi, cessioni di campioni gratuiti, sostituzioni in garanzia

Nei precedenti articoli, si è già detto che nelle transazioni commerciali con San Marino sono frequenti tutta una serie di operazioni, connesse all'attività di vendita, che non trovano uno specifico riscontro nel decreto ministeriale 24 dicembre 1993. Sono stati così esaminati: i resi di merce, gli acconti e le cessioni in triangolazione.
In considerazione della frequenza con cui si possono presentare, si ritiene importante analizzare anche altre operazioni quali: gli abbuoni, gli sconti, gli omaggi, le cessioni di campioni gratuiti, le sostituzioni in garanzia, per le quali è possibile stabilire delle procedure operative rispettose del Dpr n. 633 del 1972.

Abbuoni e sconti
Per quel che attiene gli abbuoni e gli sconti, in presenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 15 del Dpr 633/72, si rileva come gli stessi debbano essere applicati direttamente nella fattura di vendita.
Questo perché dopo l'invio della fattura all'acquirente di San Marino e l'avvenuta presentazione della stessa all'Ufficio tributario sammarinese, l'operazione viene per così dire cristallizzata e una sua rivisitazione risulterebbe molto difficoltosa.
In sostanza, si verificano le stesse condizioni previste per le cessioni all'esportazione dove gli abbuoni e gli sconti se non rilevati dagli uffici doganali non possono incidere ai fini Iva.
Per lo stesso motivo, dunque, non sono riconosciute le note di variazione anche se emesse entro l'anno di effettuazione dell'operazione, per cui se il cedente nazionale concede degli sconti o degli abbuoni, questi rileveranno solo ai fini della imposizione diretta.
E' il caso di ricordare che secondo costante orientamento ministeriale le note di variazione anche se non rilevanti ai fini Iva riducono comunque del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond (cfr. circolare n. 8/D del 27 febbraio 2003).

Per quel che attiene gli abbuoni e gli sconti concessi dal fornitore sammarinese, è necessario operare delle distinzioni sulla base delle procedure adottate per assolvere l'Iva.
Nel caso in cui l'imposta sia stata assolta con addebito direttamente in fattura, gli abbuoni e gli sconti devono anch'essi essere rilevati direttamente in fattura, in quanto, per le ragioni già espresse, una volta che è intervenuto l'Ufficio tributario sammarinese, non è più possibile fare alcunché.
Diverso è il caso in cui l'Iva è assolta dall'acquirente italiano tramite la cosiddetta doppia registrazione. In questa ipotesi, infatti, è l'acquirente stesso che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 17 del Dpr 633/72, può scegliere se rettificare la base imponibile indicata nella fattura emessa dall'operatore sammarinese.
Ovviamente devono sussistere i requisiti previsti dall'articolo 26 del Dpr 633/72.

I campioni gratuiti
Trattandosi di operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d, del Dpr 633/72, le cessioni di campioni gratuiti non richiedono alcun particolare accorgimento, ad esclusione fatta del documento di trasporto.
E' bene precisare come l'obbligatorietà del documento non è dovuta alla normativa italiana, ma a quella sammarinese, la quale richiede che i beni introdotti nello Stato di San Marino circolino scortati dal ddt.
Poiché si tratta di operazioni fuori campo Iva, anche per l'introduzione in Italia - provenienti da San Marino - non è necessario fare alcunché.
E' comunque importante verificare che sussistano tutti i presupposti perché i beni introdotti siano considerati come campioni gratuiti.
In mancanza dei necessari requisiti, infatti, potrebbe essere contestato all'acquirente di avere effettuato degli acquisti rilevanti ai fini Iva e, quindi, di avere omesso l'autofatturazione e la doppia registrazione dell'operazione.

Gli omaggi
Anche per gli omaggi, valgono in tutto i principi di carattere generale previsti nel Dpr 633/72, sicché ogni qualvolta questi sono rilevanti ai fini Iva il cedente italiano deve osservare tutti gli adempimenti previsti nel decreto ministeriale 24 dicembre 1993. Infatti, la consegna dell'omaggio determina in questi casi un'operazione non imponibile esattamente come avviene per qualsiasi altra vendita a titolo oneroso.
E' il caso di ricordare come gli omaggi sono sempre significativi ai fini Iva, con la sola esclusione di quei beni che non siano oggetto dell'attività propria dell'impresa e non siano di valore superiore a 25,52 euro.
Evidentemente, nel caso di omaggi ricevuti da operatori sammarinesi, risulta difficile appurare la sussistenza di queste condizioni, sicché si ritiene che l'operatore nazionale debba sempre considerare l'omaggio come un vero e proprio acquisto e, pertanto, debba procedere all'autofatturazione e alla doppia registrazione per assolvere l'imposta.

Le sostituzioni in garanzia
Secondo l'Amministrazione finanziaria italiana (cfr. risoluzione n. 345753 del 27 febbraio 1984), le sostituzioni in garanzia di prodotti risultati difettosi sono considerate fuori campo Iva poiché rappresentano una obbligazione stabilita contrattualmente tra le parti per la quale non è previsto uno specifico corrispettivo, ma di fatto è inglobato nel prezzo del prodotto.
E' evidente, infatti, che il fornitore tiene conto anche di questo possibile adempimento, sicché l'operazione è comunque già stata assoggettata a imposta in modo indiretto.
La circostanza che le sostituzioni in garanzia non rilevino ai fini Iva non determina alcun obbligo anche quando sono realizzate da operatori nazionali o sammarinesi, i quali, pertanto, non devono osservare alcun adempimento, fatto salvo la predisposizione del documento di trasporto, il quale è di fondamentale importanza per dimostrare a posteriori o a eventuali controlli su strada, la natura dell'operazione posta in essere dalle parti.
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