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Attualità

Disciplina degli scambi commerciali con San Marino - gli anticipi

Operazioni non regolamentate dal decreto ministeriale 24 dicembre 1993: gli anticipi

Un altro problema che si pone frequentemente negli scambi italo sammarinesi consiste nella gestione degli anticipati pagamenti da parte di operatori italiani nei confronti dei propri fornitori residenti a San Marino.
In effetti tali operazioni determinano numerose incertezze; questo perché gli acquisti di beni, pur essendo a tutti gli effetti delle importazioni, non assolvono l'imposta tramite gli uffici doganali, ma con le stesse procedure previste per gli scambi intracomunitari.
Questa circostanza dovrebbe portare a concludere che anche per gli anticipati pagamenti a favore di fornitori sammarinesi l'imposta debba essere immediatamente assolta attraverso il sistema del reverse charge.

Ciò differenzierebbe notevolmente le importazioni da San Marino rispetto alle importazioni dagli altri Paesi extra Ue, dove gli anticipati pagamenti non sono rilevanti ai fini Iva.
Tuttavia, si deve ritenere corretta tale soluzione in considerazione del fatto che le importazioni da San Marino non seguono le particolari regole previste dal Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972.

Premesso ciò ed entrando nel dettaglio degli adempimenti da porre in essere, in caso di anticipati pagamenti a fronte di beni che devono essere ancora materialmente inviati in Italia dal cedente sammarinese, si rileva come l'operatore italiano debba autofatturarsi per l'importo dato a titolo d'anticipo (ad eccezione delle caparre e dei depositi cauzionali), poiché l'operatore sammarinese in queste situazioni non è in grado di emettere delle fatture.
L'Ufficio tributario, infatti, riconosce valide (e quindi appone i propri timbri) soltanto quelle fatture emesse a seguito del materiale invio dei beni in Italia.
Conseguentemente, l'unica fattispecie dove l'acquirente italiano si deve aspettare la fattura, è quello in cui il cedente sammarinese abbia un proprio rappresentante fiscale in Italia.

E' quindi necessario che l'operatore italiano, prima di effettuare qualsiasi pagamento, concordi con il cedente quale delle tre procedure (senza addebito di Iva, con l'imposta prepagata o a mezzo del rappresentante fiscale) esso dovrà adottare.
Solo in questo modo, infatti, l'acquirente nazionale potrà adempiere correttamente ai propri obblighi poiché la procedura adottata in questa prima fase influenza anche quella successiva.

In base a queste considerazioni, nella ipotesi di fattura emessa senza addebito di imposta, l'operatore italiano deve tener conto dell'importo di cui ha già proceduto all'autofatturazione; pertanto, si limiterà a determinare l'imposta per l'importo residuo, integrando la fattura in originale pervenutagli e annotandola sul registro delle vendite e degli acquisti soltanto per quest'ultimo importo.

Diversamente, se il sammarinese ha adottato la procedura dell'imposta addebitata in fattura (ovviamente l'Iva indicata sul documento deve essere calcolata dal cedente solo sull'importo residuo della cessione), l'acquirente italiano si limiterà ad annotarla solamente sul registro acquisti.

Da ultimo, quanto alle cessioni tramite rappresentante fiscale, essendo in tutto e per tutto considerate operazioni interne, la seconda fattura a saldo deve essere registrata allo stesso modo di quella pervenuta per l'anticipo.

Sicuramente meno articolate sono le procedure da osservare per gli anticipati pagamenti da parte di operatori sammarinesi in favore dei propri fornitori italiani.
In questo caso infatti, valgono le indicazioni fornite in più occasioni dall'Amministrazione finanziaria in quanto perfettamente adattabili anche alle cessioni nei confronti di operatori sammarinesi.
Per tutte, si veda la risoluzione del 7 settembre 1998, n. 125/E, dove il ministero ha precisato che per gli acconti opera lo stesso regime di non imponibilità, poiché i pagamenti anticipati sono da considerasi giuridicamente e direttamente dipendenti da un unico contratto avente per oggetto cessioni di beni all'esportazione.
In sostanza, le fatture per pagamenti anticipati sono non imponibili a condizione però che anche la successiva operazione di cessione sia non imponibile.
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