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Attualità

Disciplina dei buoni-corrispettivo:
varate le modifiche al decreto Iva

Le nuove regole recepiscono la normativa europea con l’obiettivo di garantire un trattamento uniforme e certo per quanto riguarda l’emissione, il trasferimento e il riscatto

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento tributario le disposizioni europee in materia di trattamento dei buoni-corrispettivo dettate dalla direttiva (Ue) 2016/1065, che ha modificato la direttiva Iva (2006/112/Ce).
Il legislatore europeo ha scelto, quindi, di delineare una specifica normativa dei buoni con l’obiettivo di garantirne un trattamento uniforme e certo per quanto riguarda l’emissione, il trasferimento e il riscatto.
La delega al recepimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (articolo 1, commi 1 e 2, e Allegato A, legge 163/2017 – vedi “Legge di delegazione europea: il testo pubblicato in Gazzetta”).
 
Il contenuto del decreto
Il Dlgs, nel recepire le norme di matrice europea, modifica in più punti la disciplina Iva dettata dal Dpr 633/1972, all’interno del quale vengono inseriti i nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e il nuovo comma 5-bis all’articolo 13.
 
Di seguito, si illustrano sinteticamente gli aspetti essenziali del provvedimento.
 
Definizione di buono-corrispettivo
Innanzitutto, si stabilisce che per buono-corrispettivo deve intendersi uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
 
I buoni possono essere emessi sia in forma fisica sia in forma elettronica.
 
Buoni monouso
I buoni-corrispettivo possono essere monouso o multiuso. La distinzione si basa sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione al momento dell’emissione o al momento del riscatto quando l’utilizzo finale è rimesso alla scelta del consumatore.
 
Più precisamente, è monouso il buono per il quale, al momento dell’emissione, è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui dà diritto.
 
Per quanto riguarda la disciplina Iva applicabile alla circolazione del buono e alla prestazioni a cui lo stesso dà diritto, si prevede che ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso, inclusa l’emissione, precedente alla effettuazione dell’operazione, è da considerare alla stregua di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. In tal caso, infatti, sono già noti tutti gli elementi richiesti per la documentazione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi).
Ne consegue che, essendo già stata assoggettata a imposizione l’emissione del buono monouso (e ogni suo eventuale trasferimento), la successiva cessione dei beni o prestazione di servizi non è rilevante per l’Iva.
 
Infine, nell’ipotesi in cui il soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo monouso sia diverso da quello che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, si stabilisce che il cedente o prestatore ha effettuato l’operazione nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.
 
Buoni multiuso
È multiuso, invece, il buono-corrispettivo per il quale al momento della sua emissione non è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui dà diritto.
 
Di conseguenza, non essendo note, all’atto dell’emissione, le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono, non è possibile determinare con certezza il trattamento Iva della corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi e, quindi, l’imposta diventerà esigibile solo quando i beni sono ceduti o i servizi prestati.
 
Si prevede che ogni trasferimento del buono multiuso, precedente alla sua accettazione come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui dà diritto, non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
 
Se il trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso intercorre tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini Iva.
 
Base imponibile delle operazioni relative ai buoni
Per quanto riguarda la base imponibile applicabile ai buoni monouso non sono previste specifiche disposizioni. In tal caso, infatti, rileva il corrispettivo dovuto per il buono stesso.
 
Con riferimento ai buoni multiuso, invece, sono espressamente indicati i criteri di determinazione della base imponibile delle relative operazioni in quanto queste ultime sono individuate solo al momento del riscatto. A tal proposito, si stabilisce che la base imponibile dell’operazione soggetta a imposta è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo multiuso o, in assenza di informazioni sul corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell’Iva dovuta sui beni ceduti o sui servizi prestati.
 
Se il buono multiuso viene usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla parte corrispondente del corrispettivo o del valore monetario del buono.
 
Infine, si prevede che per i servizi di distribuzione e simili di un buono-corrispettivo multiuso la base imponibile, comprensiva dell’Iva, nel caso in cui il trasferimento interviene tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, e qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono e l’importo dovuto per il trasferimento del buono stesso.
 
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano ai buoni-corrispettivo emessi dopo il 31 dicembre 2018.
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