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Attualità

La disciplina del trattamento di fine rapporto (5)

Aspetti fiscali: la determinazione del reddito di riferimento e della relativa imposta

operai
L'aliquota applicabile alle basi imponibili del Tfr deve essere calcolata su un reddito teorico di riferimento, in base alle seguenti operazioni:

a) determinazione del reddito di riferimento
Il reddito di riferimento si ottiene moltiplicando per 12 il rapporto tra l'ammontare del Tfr complessivamente maturato (ancorché parte di esso possa già essere stato erogato a titolo di anticipazione o destinato alle forme pensionistiche integrative), al netto della rivalutazione monetaria maturata dal 2001, e il cosiddetto "periodo di commisurazione" (anzianità di servizio + periodi riscattati + periodi convenzionali) ovvero

RR = [(TFR1 + TFR2)] / n X 12

dove:
  • RR = reddito di riferimento. Si tratta di un reddito teorico sul quale deve essere determinata l'aliquota media di tassazione, da applicare successivamente al Tfr erogato (base imponibile).
  • TFR1 = trattamento di fine rapporto maturato al 31/12/2000. E' dato dalla somma del fondo Tfr disponibile presso il datore di lavoro, delle anticipazioni e/o degli acconti erogati in anni precedenti, nonché del Tfr destinato alla previdenza complementare. Tale ammontare è comprensivo della rivalutazione monetaria, in quanto capitalizzata con il fondo Tfr, e tassata unitamente a esso; si ricorda che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Tuir, se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, il Tfr risulta calcolato in misura superiore a una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione del reddito di riferimento non si tiene conto dell'eccedenza.
  • TFR2 = trattamento di fine rapporto maturato dall'1/1/2001. E' dato dalla somma del fondo Tfr disponibile presso il datore di lavoro, delle anticipazioni e/o degli acconti erogati in anni precedenti, nonché del Tfr destinato alla previdenza complementare. Tale ammontare non è comprensivo della rivalutazione monetaria maturata dalla medesima data, in quanto assimilata a reddito di capitale e tassata autonomamente con una imposta sostitutiva dell'11 per cento.
  • n = periodo di commisurazione. Si ottiene sommando all'anzianità di servizio (periodo di servizio), l'anzianità derivante, per legge o contratto, da uno status particolare del soggetto, come, ad esempio, il riconoscimento del periodo di studi universitari (periodo di riscatto), nonché l'anzianità "convenzionale", ovvero quella riconosciuta valida ai fini della formazione del Tfr (cfr circolare n. 2/1986) senza che vi sia stata effettiva attività lavorativa da parte del dipendente e conseguente corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato (periodo convenzionale). E' il caso del periodo corrispondente al mancato preavviso, delle aspettative non retribuite, nonché degli ulteriori anni che da contratto sono riconosciuti per periodi predeterminati di anzianità di servizio. Si supponga, ad esempio, che per ogni 4 anni di effettivo servizio sia previsto che il lavoratore maturi 1 anno di anzianità convenzionale. In tal caso, a fronte di una anzianità di servizio di 24 anni, il periodo di commisurazione (n) rilevante per il calcolo del reddito di riferimento sarà pari a 30. Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno (ad esempio, lavoratori stagionali), come precisato nella richiamata circolare n. 2 del 1986, e da ultimo ribadito nella circolare n. 78 del 2001, il reddito di riferimento deve essere calcolato ponendo 1 al denominatore del rapporto e moltiplicando per 12 il Tfr. Si precisa che laddove il periodo di commisurazione venga espresso in mesi, il rapporto dovrà essere moltiplicato per 144.

 

In caso di anticipazioni, il reddito di riferimento va calcolato simulando una cessazione del rapporto di lavoro alla data in cui è richiesta l'anticipazione.
In particolare, al numeratore dovrà essere considerato il Tfr complessivamente maturato alla data di richiesta dell'anticipazione (al netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva), mentre, al denominatore, gli anni e le frazioni di anno calcolati alla medesima data (articolo 19, comma 4, del Tuir).

L'Amministrazione finanziaria ha peraltro evidenziato (vedi circolare n. 29/E del 2001) che quella delle anticipazioni è una tassazione provvisoria, soggetta a revisione a ogni successiva erogazione fino alla corresponsione in via definitiva della indennità di fine rapporto. Pertanto, al fine di semplificare gli adempimenti dei sostituti d'imposta, la tassazione separata potrà essere effettuata, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, assumendo l'importo di Tfr maturato al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di richiesta dell'anticipazione, invece che quello maturato alla data della richiesta.
Al denominatore del predetto rapporto, in questa ipotesi, andrà indicato il numero degli anni e delle frazioni di anno, preso a base di commisurazione del Tfr maturato fino al 31 dicembre precedente la data di richiesta della anticipazione. Si ricorda che, per espressa previsione dell'articolo 19, comma 4, del Tuir, non costituiscono anticipazioni, e pertanto non sono imponibili, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al Dlgs n. 124 del 1993.

b) determinazione dell'imposta afferente il reddito di riferimento
L'imposta si ottiene applicando al reddito di riferimento le aliquote Irpef per scaglioni di reddito, vigenti nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr, indipendentemente dal momento della materiale erogazione dello stesso, che rileva esclusivamente quale presupposto impositivo. In altri termini, se la materiale erogazione del trattamento di fine rapporto determina la sua imponibilità, la tassazione del Tfr (per la parte maturata al 31/12/2000) o della quota capitale (per la parte maturata dall'1/1/2001) deve essere sempre operata secondo la tabella delle aliquote Irpef in vigore nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto.

A tale riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha precisato (cfr circolare n. 326/1997, circolare n. 29/2001) che il diritto alla percezione del Tfr sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, nel caso di rapporti cessati il 31 dicembre 2004, il diritto alla percezione sorge il 1° gennaio 2005 e le aliquote per scaglioni applicabili al reddito di riferimento saranno quelle vigenti nel 2005. Si considerino i seguenti esempi:

data cessazione rapporto di lavoro ----> 30/6/2003
data erogazione saldo Tfr ----> 20/1/2007
tabella aliquote Irpef da applicare ----> anno d'imposta 2003

data cessazione rapporto di lavoro ----> 30/12/2006
data erogazione saldo Tfr ----> 20/1/2007
tabella aliquote Irpef da applicare ----> anno d'imposta 2006

data cessazione rapporto di lavoro ----> 31/12/2005
data erogazione saldo Tfr ----> 20/1/2006
tabella aliquote Irpef da applicare ----> anno d'imposta 2006

Tale regola deve essere utilizzata (cfr circolare n. 2/1986) anche nel caso in cui, successivamente all'erogazione del saldo, il datore di lavore riconosca per motivi sopravvenuti (ad esempio, una transazione o un provvedimento dell'Autorità giudiziaria) ulteriori somme di Tfr, con conseguente obbligo di riliquidazione di quello complessivamente erogato. Si consideri il seguente esempio:

data cessazione rapporto di lavoro ----> 31/1/2005
data erogazione saldo Tfr ----> 20/2/2005
tabella aliquote Irpef applicate ----> anno d'imposta 2005
data erogazione ulteriori somme dopo il saldo ----> 20/1/2006
tabella aliquote Irpef da applicare ----> anno d'imposta 2005

In caso di anticipazione sul Tfr, rileveranno le aliquote per scaglioni di reddito vigenti alla data di richiesta dell'anticipazione, ovvero al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta stessa (a seconda della scelta operata dal sostituto d'imposta).

5 - continua. La sesta puntata sarà pubblicata venerdì 23; le precedenti sono disponibili nella sezione "Riflettori su..."
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