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Attualità

La disciplina del trattamento di fine rapporto (6)

Aspetti fiscali: la determinazione dell'aliquota media di tassazione

operai
Aspetti fiscali: la determinazione dell'aliquota media di tassazione
L'aliquota media di tassazione si ottiene moltiplicando per cento il rapporto tra l'imposta afferente il reddito di riferimento e quest'ultimo (come determinati nel precedente intervento), ovvero

a = (IR/RR) x 100

dove:

IR = imposta afferente il reddito di riferimento
RR = reddito di riferimento.

L'aliquota media di tassazione dovrà quindi essere applicata alle basi imponibili.

La determinazione dell'aliquota media di tassazione avviene, dunque, sulla base di un unico reddito di riferimento: il mantenimento delle vecchie e nuove disposizioni sul Tfr assume rilievo esclusivamente ai fini della determinazione degli imponibili e del numeratore del reddito di riferimento, dove il Tfr maturato dall'1/1/2001 è considerato al netto della rivalutazione monetaria.

Dall'imposta lorda determinata sulla base imponibile del Tfr maturato dall'1/1/2001 dovranno essere scomputate, fino a capienza dell'imposta medesima, le detrazioni eventualmente spettanti.
Il legislatore ha previsto, in particolare, due tipologie di detrazioni, tra loro cumulabili, da rapportare a eventuali periodi di part-time, nonché ai mesi lavorati nell'anno:
  • euro 61,97 per ciascuno degli anni compresi tra l'1/1/2001 e il 31/12/2005 per tutti i rapporti cessati nel suddetto periodo (articolo 11, comma 5, Dlgs n. 47/2000). Ad esempio, nel caso di erogazione del Tfr nell'anno 2007, in relazione a un rapporto di lavoro cessato il 31/12/2004, la detrazione compete e sarà pari a euro 61,97 x 4. Viceversa, la detrazione non compete nel caso di Tfr erogato nell'anno 2004 in relazione a rapporto cessato il 31/12/2000, rilevando la data di cessazione e non quella di materiale erogazione dell'indennità. La citata detrazione assume, pertanto, i caratteri della transitorietà, non spettando più per i rapporti di lavoro cessati a partire dall'1/1/2006 e, per questa ragione, non inserita nelle disposizioni del Tuir
  • euro 61,97 annue per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata "effettiva" non superiore a due anni (articolo 19, comma 1-ter, del Tuir). Il beneficio fiscale è, dunque, circoscritto ai rapporti a tempo determinato (ad esempio, i contratti di formazione e lavoro) cosicché l'eventuale trasformazione in rapporto a tempo indeterminato determina la non spettanza della detrazione. Il riferimento del legislatore alla durata "effettiva" del rapporto di lavoro comporta che:
    • la detrazione compete nel caso in cui il contratto di lavoro preveda una durata del rapporto superiore a due anni, ma di fatto la cessazione del rapporto di lavoro avviene nel biennio
    • la detrazione compete nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato supera il biennio per effetto di periodi di sospensione (ad esempio, per infortunio o malattia). L'Amministrazione finanziaria, infatti, ha chiarito (circolare n. 29/2001) che il riferimento alla durata effettiva del rapporto comporta che non si debba tener conto dei periodi di sospensione. In ogni caso, la detrazione dovrà essere commisurata all'effettivo periodo di lavoro. Ad esempio, se il rapporto a tempo determinato, della durata contrattuale di 18 mesi, supera il biennio in conseguenza della sospensione per 7 mesi per una delle cause previste dall'articolo 2110 cc, la detrazione compete, ma dovrà essere rapportata all'effettivo periodo di servizio (18 mesi = 61,97 + 61,97 x 6 /12).

 

Poiché le detrazioni competono a partire dalle quote di Tfr maturate dal 1° gennaio 2001, è di tutta evidenza che le stesse devono essere attribuite esclusivamente riducendo l'imposta lorda calcolata sull'imponibile del Tfr maturato dal 1° gennaio 2001, e fino a capienza dello stesso. Pertanto, nel caso in cui l'intero ammontare del Tfr maturato dal 1° gennaio 2001 sia stato trasferito a un fondo pensione, non compete il diritto alla detrazione, atteso che manca un'imposta lorda riferibile al Tfr maturato da tale data.

Le detrazioni non competono sulle anticipazioni, né per periodi convenzionali (cfr circolare n. 29/2001). Per i rapporti a tempo determinato, in particolare, l'esclusione della detrazione è legata alla impossibilità di verificare, alla data della richiesta dell'anticipazione (che presuppone un rapporto di lavoro ancora in corso), se esso avrà una durata contenuta nei limiti del biennio.

L'importo delle ritenute operate nell'anno sul Tfr erogato (nell'anno e in anni precedenti) sarà pari all'imposta lorda diminuita delle detrazioni riconosciute, nonché delle ritenute già operate in anni precedenti sulle somme all'epoca erogate (ad esempio, sulle anticipazioni) e oggetto di conguaglio.
Le ritenute operate nell'anno devono essere versate con il codice tributo 1012, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato erogato il Tfr.

Si riportano i seguenti esempi pratici di calcolo:

Erogazione del saldo Tfr al lavoratore cessato

data inizio rapporto di lavoro = 1/1/1990

data cessazione rapporto = 31/12/2004

periodo di commisurazione (n) = 15 anni
  • di cui al 31/12/2000 = 11 anni (periodo per il quale spettano le riduzioni)
  • di cui dall'1/1/2001 = 4 anni

 

Tfr maturato al 31/12/2000 (TFR1) = 16.500
  • importo erogato nell'anno 2006 = 16.500

 

Tfr maturato dall'1/1/2001 al netto della rivalutazione (TFR2) = 8.800
  • importo erogato nell'anno 2006 = 8.800

 

rivalutazione del Tfr dall'1/1/2001 = 2.200
  • importo erogato nell'anno 2006 = 1.958 (imposta sostitutiva complessiva versata dal 2001 = 242)

 

Reddito di riferimento = 20.240 (TFR1+TFR) /n x 12 ----> [(16.500+8.800)/15 x12]
Aliquota Tfr = 23%; aliquote Irpef 2005 ----> [(4.655,2/20.240)x100]
Imponibile al 31/12/2000 = 13.091,43 ----> [16.500-(309,87x11)]
Imponibile dall'1/1/2001 = 8.800
Imposta complessiva = 5.035,03 ----> [(13.091,43+8.800)x23%]
Detrazioni = 247,88 ----> (61,97x4)
Ritenute operate nell'anno = 4787,15 ----> (5.035,03-247,88)

Erogazione di anticipazione sul Tfr al lavoratore in corso di rapporto

data inizio rapporto di lavoro = 1/1/1980

data richiesta anticipazione = 30/6/2005

periodo di commisurazione (n) = 25 anni e 6 mesi
  • di cui al 31/12/2000 = 21 anni (periodo per il quale spettano le riduzioni)
  • di cui dall'1/1/2001 = 4 anni e 6 mesi

 

Tfr maturato al 31/12/2000 (TFR1) = 21.000
  • importo erogato nell'anno 2006 (anticipazione) = 18.900

 

Tfr maturato dall'1/1/2001 al netto della rivalutazione (TFR2) = 6.000
  • importo erogato nell'anno 2006 = 0 (l'anticipazione trova capienza nel Tfr al 31/12/2000)

 

rivalutazione del Tfr dall'1/1/2001 = 2.300 (imposta sostitutiva complessiva versata dal 2001 = 253)

Reddito di riferimento = 12.705,88 (TFR1+TFR2)/n x 12) ----> (21.000+6.000)/306 x144
Aliquota Tfr = 23%; aliquote Irpef 2005 ----> [(2.922,35/12.705,88)x100]
Imponibile Tfr al 31/12/2000 = 12.392,73 ----> [18.900-(309,87x21)]
Imposta complessiva = 2.850,33 ----> [12.392,73 x 23%]
Ritenute operate nell'anno = 2.850,33 (sulle anticipazioni non competono detrazioni)

Erogazione del saldo Tfr al lavoratore cessato in presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e di destinazione di parte del Tfr alla previdenza complementare

data inizio rapporto di lavoro = 1/7/1994

data cessazione rapporto = 30/6/2002

periodo di commisurazione (n) = 8 anni
  • di cui al 31/12/2000 = 6 anni e 6 mesi (periodo per il quale spettano le riduzioni)
  • di cui dall'1/1/2001 = 1 anno e 6 mesi

 

Tfr maturato al 31/12/2000 (TFR1) = 120.000
  • importo erogato nell'anno 2007 = 40.000
  • anticipazione erogata nel 2001 = 44.000 (ritenute su anticipazione anni precedenti = 11.000)

 

Tfr destinato al fondo pensione (30%) = 36.000 (riduzione dovuta dal datore di lavoro: 70%)
Tfr maturato dall'1/1/2001 al netto della rivalutazione (TFR2) = 6.500
  • importo erogato nell'anno 2007 = 5.000
  • Tfr destinato al fondo pensione = 1.500

 

rivalutazione del Tfr dall'1/1/2001 = 1.000
  • importo erogato nell'anno 2007 = 890 (imposta sostitutiva ----> 110)

 

Reddito di riferimento = 189.750 (TFR1+TFR2)/n x 12 ----> [(120.000+6.500)/8 x12]
Aliquota Tfr = 40,67%; aliquote Irpef 2002 ----> [(77.175,84/189.750)x100]
Imponibile al 31/12/2000 = 82.590,09 ----> [40.000+44.000-(309,87x6,5x70%)]
Imponibile dall'1/1/2001 = 5.000
Imposta complessiva = 35.622,89 ----> [(82.590,09+5.000)x40,67%]
Detrazioni = 92,96 ----> [61,97+(61,97x6/12)]
Ritenuta su anticipazione anni precedenti = 11.000
Ritenute operate nell'anno = 24.529,93 ----> (35.622,89-92,96-11.000)

Qualora il Tfr venga corrisposto da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta (ad esempio, da un lavoratore dipendente che assume una colf), l'articolo 1, comma 3, del Dl n. 669 del 31/12/96, convertito dalla legge n. 30 del 28/2/97, prevede per il percipiente esclusivamente l'obbligo di versare un acconto del 20 per cento sulla base imponibile del Tfr (codice tributo 4200).
Il percipiente è tenuto, in questo caso, alla compilazione del quadro RM del modello Unico PF. Non esistendo, infatti, un sostituto d'imposta che trasmette il modello 770 semplificato, l'Amministrazione finanziaria deve procedere alla liquidazione sulla base di quanto dichiarato dal soggetto percipiente.

6 - continua. La settima puntata sarà pubblicata mercoledì 28; le precedenti sono disponibili nella sezione "Riflettori su..."
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