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Attualità

Su dividendi e interessi la Commissione Ue a tutto campo

Sotto accusa alcune disposizioni normative previste da Germania, Estonia e Repubblica Ceca alla luce dei principi dell’ordinamento

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L'esecutivo sovranazionale ha reso noto di aver chiesto ai governi tedesco, estone e ceco informazioni per giustificare alcuni dettati normativi interni che prevedono differenze di tassazione fra interessi e dividendi corrisposti a organismi nazionali ed esteri. Continua l’intensa attività di controllo dei vertici europei sul regime di tassazione relativo a dividendi ed interessi applicato dai diversi Stati membri. Dopo i provvedimenti dei mesi scorsi che hanno investito, fra l’altro anche l’Italia, questa volta Bruxelles ha ritenuto opportuno approfondire le motivazioni giuridiche a fondamento del regime fiscale agevolato riconosciuto dalle autorità tedesche ed estone agli interessi e ai dividendi versati dalle imprese residenti ai fondi pensioni nazionali, rispetto ai pari organismi esteri. Il sospetto avanzato dai vertici comunitari è che dietro tali disposizioni possano nascondersi restrizioni sia al principio di "libera circolazione di capitali" di cui agli articoli 31 e 40 del Trattato Cee, sia a quello di "libera prestazione di servizi" contemplato dall’articolo 49 della stessa legge comunitaria. Simili sono le ragioni che hanno portato all’emissione della lettera di richiesta formale nei confronti della Repubblica Ceca rea, secondo le autorità comunitarie, di aver eccessivamente alzato il "pugno fiscale" contro i dividendi corrisposti da imprese interne a società con residenza fiscale in Islanda.

Il caso tedesco
La normativa tedesca prevede un regime agevolato per i dividendi corrisposti ad alcuni fondi pensione nazionali (Pensionskassen e Pensionfonds) rispetto a quelli stranieri. In particolare i Pensionskassen, oltre a beneficiare di una minore tassazione alla fonte a titolo di ritenute sui dividendi percepiti, possono successivamente recuperare una parte di tali ritenute, a dispetto di organismi simili situati all’estero (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) che non possono usufruire di tali agevolazioni. Inoltre per un’altra categoria di fondi, i Pensionfonds, la tassazione dei dividendi percepiti è commisurata alla base netta, ovvero viene riconosciuto il diritto di scomputare dalla base imponibile i costi sostenuti per gli investimenti (ad esempio gli interessi pagati ai creditori ecc.). Differente è, invece, il caso dei fondi pensione situati all’estero sui quali la ritenuta fiscale si calcola sull’intero importo corrisposto, ossia al lordo delle spese connesse. La stessa disciplina prevista per i dividendi è applicata dal Governo tedesco anche agli interessi e rappresenta, a parere della Commissione europea, una restrizione al principio della "libera prestazione di servizi" sancito dall’articolo 49 del Trattato CE.

La questione estone
La vertenza aperta contro l’Estonia è simile a quella tedesca. I dividendi versati dalle imprese estoni ai fondi pensione nazionali, infatti, sono esenti da imposizione, mentre quelli versati ai pari organismi stranieri sono assoggettati ad una tassazione alla fonte del 22 per cento. Un trade-off così sproporzionato costituisce un freno agli investimenti da parte di organismi stranieri nei confronti delle imprese locali e, parimenti, osta contro uno dei principi fondamentali su cui si basa l’assetto normativo comunitario, ovvero la "libera circolazione di capitali" di cui all’articoplo 56 del Trattato Ce.

Le accuse alla Repubblica Ceca
In Repubblica Ceca i dividendi domestici versati a società madri che detengono da almeno due anni una partecipazione del 20 per cento non sono soggetti a tassazione. Tale regola non è applicata ai dividendi percepiti dalle imprese residenti in Islanda le cui somme, a prescindere dalla quota di partecipazione nell’impresa nazionale detenuta, sono assoggettate a ritenuta alla fonte del 15 per cento. Per i vertici comunitari tale disciplina osta contro i principi di "libertà di stabilimento" e "libera circolazione di capitali" previsti dal Trattato Ce, ovvero la legge fondamentale su cui erge l’intera architettura legislativa comunitaria. La Commissione ha anche precisato che tali differenze non possono essere giustificate, come nel caso del Liectenstein, da esigenze di controllo fiscale in quanto, a differenza del Granducato, con l’Islanda sono stati siglati accordi per lo scambio di informazioni fra gli Stati.
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