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Attualità

Dividendi e plusvalenze da partecipazioni. Nuove percentuali di imponibilità

Si applicano agli atti di realizzo posti in essere a partire dal 2009

simbolo di percentuale
Con il decreto ministeriale del 2 aprile 2008 sono state rideterminate le percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi nonché delle plusvalenze e minusvalenze originate da partecipazioni in società. Come noto, infatti, la Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 33, lettera e) della legge 244/2007) ha ridotto l'aliquota nominale Ires dal 33% al 27,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007. La stessa legge finanziaria ha previsto che, con apposito decreto ministeriale, venissero proporzionalmente rideterminate le percentuali di imponibilità di dividendi e plusvalenze al fine di garantirne l'invarianza del livello di tassazione.

Il provvedimento del 2 aprile scorso ha stabilito che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare (la percentuale previgente era del 40%):

 

  • gli utili di cui all'articolo 47, comma 1, del Tuir, derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non nell'esercizio di impresa, in società ed enti soggetti all'Ires, e dei proventi equiparati a tali utili
  • le plusvalenze e le minusvalenze di cui all'articolo 68, comma 3, del Tuir, derivanti dal realizzo delle medesime partecipazioni qualificate nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza a esse equiparati
  • gli utili di cui all'articolo 59 del Tuir, derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell'esercizio dell'impresa, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, in società ed enti soggetti all'Ires e dei proventi a essi equiparati.

Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28% del loro ammontare (in precedenza la percentuale era del 60%), le plusvalenze e le minusvalenze di cui all'articolo 58, comma 2, del Tuir, derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell'esercizio dell'impresa, nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza a essi equiparati e aventi i requisiti di cui all'articolo 87 del Tuir in materia di participation exemption.

Nella relazione illustrativa al decreto, è chiarito che l'adeguamento delle percentuali risponde all'assunto - già fatto proprio dal legislatore della riforma del 2003 nel momento in cui erano state fissate le percentuali del 40% e 60% - che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell'esercizio di impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell'esercizio di impresa, scontassero in capo al percettore persona fisica l'aliquota marginale Irpef in modo da garantire sugli utili in questione (e sui capital gain) un prelievo teorico complessivo (cioè risultante dalla tassazione combinata società-socio) pari a detta aliquota marginale.

Ora, posto che l'aliquota marginale Irpef attualmente vigente è pari al 43%, ipotizzando un utile prima dell'Ires pari a 100 e, di conseguenza, un dividendo distribuibile pari a 72,50, la misura di 49,72% si ricava dalla seguente formula: 15,50/72,50*0,43.
In tal modo, il prelievo a titolo di Irpef è pari a 15,50 che, sommato al prelievo Ires pari a 27,50, consente di ottenere un prelievo complessivo pari a quello che si otterrebbe applicando all'utile lordo l'aliquota del 43% (15,50+27,50=43).

Il decreto stabilisce che la nuova percentuale del 49,72% si applica agli utili e ai proventi equiparati formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma, pertanto, la percentuale del 40% per gli utili e proventi equiparati prodotti sino all'esercizio in corso a quella data.
Nella relazione illustrativa viene chiarito che, proprio a causa della diversa percentuale di partecipazione al reddito complessivo per gli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31/12/2007 e per quelli successivi, è stata introdotta una presunzione per regolare il criterio di "uscita" degli utili prodotti. Il Dm prevede infatti che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio.

I sostituti d'imposta, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati di cui all'articolo 4, comma 6-quater del Dpr 322/1998, dovranno indicare separatamente gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40% da quelli che concorrono nella misura del 49,72 per cento. La società, inoltre, dovrà indicare nel "Prospetto del capitale e delle riserve" del quadro RF di Unico-Società di capitali, l'ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente nella misura del 40% del loro importo, e i relativi decrementi conseguenti alle delibere di distribuzione.

Per quanto riguarda plusvalenze e minusvalenze, il decreto stabilisce che le nuove percentuali si applicano agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009.
La scelta di lasciare inalterate le precedenti misure di tassazione per le plusvalenze realizzate nel 2008 - chiarisce la relazione illustrativa - deriva dall'assunzione che le medesime sono espressione, in linea prevalente, di utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, quindi, assoggettati a tassazione con il previgente regime.
La relazione precisa anche che la scelta di applicare alle plusvalenze realizzate a partire dal 2009 la nuova percentuale del 49,72%, a prescindere dal fatto che la loro maturazione possa riferirsi, in tutto o in parte, a un periodo precedente a tale data, trova giustificazione sia nelle obiettive difficoltà che si incontrerebbero nell'operare una tale distinzione, sia perché i maggiori valori non dipendono solo dagli utili non distribuiti, ma anche da altri fattori, come utili attesi, premio di maggioranza, quotazione nei mercati regolamentati.

Il decreto, infine, con norma di carattere transitorio, stabilisce che resta ferma la misura del 40% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data. In questo caso, si è dato rilievo prioritario al momento del realizzo della plusvalenza o della minusvalenza.

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