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Attualità

Divorzi, senza benefici i trasferimenti ai figli

Sono atti dispositivi del proprio patrimonio, non accordi correlati allo scioglimento del matrimonio

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Gli atti di cessione di immobili ai propri figli da parte di genitori separati sono soggetti a tassazione in quanto non correlati direttamente allo scioglimento legale del matrimonio. Tali operazioni non possono godere delle agevolazioni previste dall'articolo 19 della legge 74/1987, che contempla benefici fiscali esclusivamente per accordi e atti finalizzati alla separazione dei coniugi, con esclusione di qualsiasi altro procedimento posto in essere, anche se in separazione di beni.

Così, in sostanza, risponde l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 372/E del 14 dicembre 2007, a un genitore separato che, insieme alla propria ex moglie, ha deciso di trasferire i diritti di nuda proprietà su alcune unità immobiliari, a favore dei figli. L'istante avanza l'ipotesi che l'operazione rientri tra i "negozi solutori dell'obbligo di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge o della prole e, quindi, contratti direttamente collegati nella loro causa di separazione e al divorzio", perciò esente da imposte di registro, ipotecarie e catastali.

L'amministrazione finanziaria è di diverso parere non ritenendo il caso tra quelli richiamati dalla suddetta disposizione di legge, che prevede agevolazioni tributarie esclusivamente per gli oneri relativi al procedimento giudiziale in senso stretto. Interpretazione sostenuta, del resto, anche dalla sentenza 154/1999 della Corte costituzionale e dalle sentenze 15231/2001 e 7493/2002 della Corte di cassazione. L'ultima, in particolare, recita con chiarezza che "Naturalmente l'esenzione non opera quando si tratta di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano solo occasionalmente generati dalla separazione stessa".
La stessa agenzia delle Entrate era giunta a medesima determinazione con la risoluzione 151/2005, rispondendo all'ipotesi di esenzione per la cessione, da parte di una madre, della quota di un immobile posseduto in comunione di beni con il coniuge dal quale poi separatasi.

In conclusione, gli accordi di natura economico patrimoniale non rivolti alla conclusione automatica della comunione legale, sono sottoposti a regime fiscale ordinario, altrimenti, come osservano i giudici della Suprema Corte "è intuitivo che ... si presterebbero facilmente ad intenti elusivi".

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