L’articolo 7 del Dl n. 262, in vigore dal 3 ottobre 2006, stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede incentivi fiscali per favorire la sostituzione di veicoli vecchi con altri nuovi meno inquinanti. Lo scopo della norma è quello di favorire la sostituzione di un “parco macchine”, che nel nostro Paese ha una età media sensibilmente superiore a quella degli altri Stati della Ue, con positivi effetti sull’ambiente.
Le disposizioni agevolative riguardano le seguenti fattispecie:
1. sostituzione di autoveicoli vecchi con nuovi
2. sostituzione di autocarri vecchi con nuovi
3. acquisto di autovetture funzionanti anche a gas metano
1) E’ concessa l’esenzione dal pagamento del bollo auto per l’acquisto di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo, omologate con livelli di inquinamento “euro 4” o “euro 5” (emissione di CO2 inferiore a 140 grammi al chilometro), in sostituzione di autovetture omologate ai fini dell’inquinamento come “euro 0” o “euro 1”.
Il beneficio consiste nella esenzione dal pagamento del bollo auto per due anni ovvero per tre se l’autovettura ha cilindrata inferiore a 1300 cc. Sono escluse dall’agevolazione le autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, se non omologate per più di sette posti.
Per poter fruire dell’agevolazione, i venditori di autovetture devono integrare la documentazione che inviano al Pra con una dichiarazione resa sotto responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000, in cui indicano: la targa del veicolo acquistato, la conformità di questo ai livelli di inquinamento ammessi al beneficio, la targa dell’autovettura sostituita, nonché la corrispondenza dei livelli di inquinamento di questa ai parametri “euro 0” o “euro 1”.
2) Ai fini di agevolare la sostituzione di autocarri vecchi e inquinanti con altri nuovi a minore impatto ambientale, viene riconosciuto il diritto a un contributo di 1.000 euro per ogni acquisto di autocarro di portata inferiore a 3,5 tonnellate. Per autocarro, deve intendersi quello definito tale dall’articolo 54, comma 1, lettera d), del nuovo Codice della strada. Anche in questo caso, è necessario che il veicolo sostituito abbia caratteristiche di inquinamento classificate come “euro 0” o “euro 1”, e che il nuovo veicolo sia omologato ai fini dell’impatto ambientale come “euro 4” o “euro 5”.
3) Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto in argomento prevede benefici anche per l’acquisto di autovetture omologate fin dall’origine per il funzionamento anche a gas metano. L’agevolazione consiste in un contributo di 1.500 euro, che salgono a 2.000 se il veicolo ha un livello di emissione di CO2 inferiore a 120 grammi per chilometro. Il contributo non si applica alle vetture con peso complessivamente superiore a 2600 kg, se non omologate per più di sette posti.
Le predette agevolazioni sono applicabili ai veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del decreto legge, fino al 31 dicembre 2007.
Sono esclusi dai benefici gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
I contributi di cui ai punti 2) e 3) sono rimborsati dalle imprese costruttrici o importatrici ai venditori che li trasferiscono agli acquirenti sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Le imprese che erogano i benefici recuperano l’ammontare dei contributi come crediti di imposta utilizzabili a partire dal momento in cui viene richiesto al Pra il certificato di proprietà. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
Le imprese che erogano i contributi devono conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione, che viene trasmessa dal venditore del veicolo:
- copia dell’atto di acquisto e della fattura di vendita
- copia della carta e del libretto di circolazione corredato dal foglio complementare o dal certificato di proprietà del veicolo usato, oppure copia dell’estratto cronologico
- copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo sostituito e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pra.
I veicoli usati sostituiti con quelli nuovi non possono più essere immessi in circolazione. Il venditore, infatti, ha l’obbligo di consegnare alle case costruttrici o agli apposti centri autorizzati alla demolizione il veicolo usato, entro quindici giorni dalla consegna di quello nuovo e di provvedere alla cancellazione dal Pra.
Infine i commi 16, 17 e 18 dell’articolo 7, prevedono che le Regioni possano esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione, benzina/Gpl o benzina/metano che appartengano alla categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile per il conducente) e N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), immatricolati per la prima volta dopo il 3 ottobre 2006.
L’esenzione opera per il primo periodo fisso e le successive cinque annualità.
Analoga esenzione può essere prevista dalle Regioni per le autovetture immatricolate anche prima del 3 ottobre 2006 sulle quali viene installato un impianto di alimentazione a gas metano o Gpl, omologato in data successiva a quella predetta. In questo ultimo caso, i cinque anni di esenzione decorrono dal periodo di imposta che segue quello nel corso del quale è stato omologato l’impianto, se è già stata corrisposta la tassa automobilistica, o altrimenti dal periodo d’imposta nel corso del quale avviene il collaudo, se l’obbligo di pagamento è stato interrotto.