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Attualità

E' tempo di rendere il favore

Il termine per la restituzione dell'agevolazione introdotta con la Tecno-Tremonti scade l'11 settembre

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Deduzioni per le spese sostenute per la partecipazione a fiere organizzate all'estero
L'agevolazione, introdotta al comma 1, lettera b), dell'articolo 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 ("Tecno-Tremonti"), convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto la "detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti " e, in particolare, ha previsto che "Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa: b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni ".

Decisioni dell'Unione europea contro gli aiuti di Stato
Con decisione del 14 dicembre 2004, notificata con il numero C(2004) 4746, la Commissione europea ha ritenuto che le agevolazioni fiscali concesse dall'Italia attraverso le citate disposizioni costituissero aiuto di Stato al funzionamento, al quale non è applicabile alcuna deroga. Poiché un aiuto di Stato illegittimamente concesso è incompatibile con il mercato comune, la Commissione ha concluso (al punto 44) che: "per procedere al recupero degli aiuti eventualmente già messi a disposizione dei beneficiari, che l'Italia intimi ai potenziali beneficiari del regime, entro due mesi dalla presente decisione, di rimborsare gli aiuti, maggiorati di interessi, a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 ".

In un passaggio successivo dell'Atto (punto 46), l'Organismo europeo ha fatto salve le spese sostenute, per la partecipazione alle fiere organizzate all'estero, dalle piccole e medie imprese ("la presente decisione riguarda il regime in quanto tale e deve essere eseguita immediatamente, compreso il recupero degli aiuti concessi a norma del regime. Ciò non pregiudica tuttavia la possibilità che tutti o una parte degli aiuti concessi in casi individuali vengano considerati compatibili, in particolare ai sensi dell'articolo 5, lettera b) del regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti alle PMI ").

Il recepimento della decisione della Commissione europea
Il comma 1, articolo 15, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, ha interrotto, a decorrere dal periodo d'imposta che all'entrata in vigore della legge medesima non ha ancora visto spirare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il regime degli aiuti in esame.
Il successivo comma 2 ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante le modalità applicative per l'autoliquidazione e il versamento degli importi delle imposte non corrisposte dai soggetti che hanno fruito del regime di agevolazione fiscale, di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

Il provvedimento direttoriale è stato emanato il 6 aprile 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2006, n. 86) e ha previsto l'invio telematico, da parte degli interessati, all'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla emanazione del provvedimento medesimo, di un modello per attestare, ai sensi dell'articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito.
Alla scadenza dei novanta giorni predetti, lo stesso provvedimento ha fissato il termine di un periodo di ulteriori sessanta giorni, entro il quale i soggetti beneficiari degli aiuti indebiti dovranno procedere all'autoliquidazione e al versamento degli importi relativi alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo ritenuto incompatibile con il mercato unico.

Tuttavia, il comma 5 dell'articolo 15 della legge 29/2006, recependo il punto 46 della decisione della Commissione, ha riconosciuto la compatibilità degli aiuti concessi a favore delle piccole e medie imprese, per la partecipazione a fiere organizzate all'estero, che agiscono nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento Ce n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

Come ottemperare agli obblighi
I versamenti dovranno essere effettuati mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 5046. Per quanto riguarda gli interessi, cui si applica il tasso calcolato secondo le disposizioni di cui al regolamento Ce 794/2004 del 21 aprile 2004, dovranno essere versati utilizzando il codice tributo 5047. Per ogni versamento, dovrà essere indicato l'anno di competenza cui l'imposta o gli interessi si riferiscono.
 

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