Il provvedimento sposta dal 16 giugno al 6 luglio il termine per pagare le imposte senza alcun aggravio aggiuntivo. Di conseguenza, dal 7 luglio decorreranno i trenta giorni entro i quali (fino quindi al 5 agosto) i contribuenti che saltano l'appuntamento con la nuova scadenza del 6 luglio potranno effettuare i versamenti maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Lo slittamento si è reso necessario a seguito delle recenti modifiche che sono state apportate al software Gerico 2009 per adeguarlo alla revisione degli studi di settore relativi a determinati settori produttivi o specifiche aree territoriali, approntata per tener conto della congiuntura economica negativa.
I contribuenti interessati dal provvedimento di proroga sono quelli che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Beneficiano del differimento anche coloro che, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, detengono partecipazioni in società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore: soci di società di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, collaboratori di imprese familiari, coniugi di aziende coniugali, soci di Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
A seguito anche delle modifiche introdotte dal decreto Mef del 21 maggio in materia di interessi su pagamenti e rimborsi, in particolare della riduzione dal 6 al 4% del tasso annuo per i versamenti rateali delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, il nuovo calendario per i contribuenti che applicano gli studi di settore, presentano il modello Unico 2009 a partire dal 1° luglio e decidono di optare per la rateizzazione dei relativi pagamenti, risulta così schematizzabile:
TITOLARI DI PARTITA IVA CHE APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE | ||||
Rata | Versamento | Interessi | Versamento (*) | Interessi |
I | 6 luglio | --- | 5 agosto | --- |
II | 16 luglio | 0,11% | 17 agosto | 0,12% |
III | 17 agosto | 0,44% | 16 settembre | 0,45% |
IV | 16 settembre | 0,77% | 16 ottobre | 0,78% |
V | 16 ottobre | 1,10% | 16 novembre | 1,11% |
VI | 16 novembre | 1,43% | ||
(*) L'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% |
NON TITOLARI DI PARTITA IVA CON PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI CHE APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE |
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Rata | Versamento | Interessi | Versamento (*) | Interessi |
I | 6 luglio | --- | 5 agosto | --- |
II | 31 luglio | 0,27% | 31 agosto | 0,28% |
III | 31 agosto | 0,60% | 30 settembre | 0,61% |
IV | 30 settembre | 0,93% | 2 novembre | 0,94% |
V | 2 novembre | 1,26% | 30 novembre | 1,27% |
VI | 30 novembre | 1,59% | ||
(*) L'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% |