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Attualità

Elenchi cinque per mille 2020,
ultima chance: remissione in bonis

Per gli enti interessati che non hanno inviato la richiesta per candidarsi alla ripartizione della quota Irpef o non hanno spedito la dichiarazione sostitutiva richiesta resta l’ultima possibilità

Scade il prossimo mercoledì 30 settembre il tempo per tutti gli enti, non inseriti negli elenchi permanenti e comunque interessati a partecipare alla ripartizione del beneficio nelle diverse categorie individuate, che non hanno assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza gli adempimenti previsti per l’ammissione al contributo, relativo al 2020.
Si tratta degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che, se non hanno presentato la domanda entro lo scorso 7 maggio, o pur avendola presentata hanno omesso di allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore, oppure abbiano omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il 30 giugno; questi enti potranno porre rimedio alla loro “dimenticanza” inviando la richiesta all’Agenzia delle entrate.
Stessa opportunità anche per gli enti della ricerca scientifica e dell’università, e per gli enti della ricerca sanitaria, che dovranno però rivolgersi, rispettivamente, al Miur e al ministero della Salute.

Per regolarizzare la loro posizione tutti gli enti interessati dovranno, inoltre, versare contestualmente una sanzione pari a 250 euro tramite il modello F24-Elide, indicando il codice tributo 8115 aderendo in tal modo all’istituto della remissione in bonis .

Enti del volontariato e Associazioni sportive dilettantistiche
Per queste due categorie di beneficiari l’Agenzia delle entrate, che ne gestisce gli elenchi, mette a disposizione sul proprio sito sia il modello di domanda di iscrizione da presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, sia il software utile per la sua compilazione.
Due le strade da percorrere per l’invio.
La prima riguarda gli enti del volontariato che dovranno trasmettere, tramite raccomanda a/r o tramite Pec, alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’organizzazione copia della dichiarazione firmata a cui deve essere allegata la copia del documento di identità del firmatario.
Le associazioni sportive dilettantistiche, invece, dovranno spedire, tramite raccomandata a/r, all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata iil modello riguardante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore

Il Miur “gestisce” enti della ricerca scientifica e dell’università
Anche per gli enti della ricerca scientifica e dell’università resta aperta la finestra fino al 30 settembre prossimo per partecipare al riparto del 5‰ dell’Irpef relativo all’esercizio finanziario 2020.
Gli enti di questa categoria che non hanno provveduto entro i termini di scadenza (30 aprile e 30 giugno) ad assolvere gli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo potranno porvi rimedio seguendo le istruzioni che possono reperire nella sezione dedicata all’argomento sul sito del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

È quello del ministero della Salute l’indirizzo per gli enti della ricerca sanitaria
Gli elenchi degli enti della ricerca sanitaria sono gestiti dal ministero della Salute a cui va inviata la prevista documentazione come indicato nella apposita sezione del sito istituzionale che indica i percorsi da seguire nel caso di integrazione della domanda attraverso l’invio della prescritta documentazione.

Nessuna scadenza per chi è già negli elenchi permanenti
Infine, ricordiamo che gli enti già inseriti negli elenchi permanenti non devono rinnovare né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, a meno che non sia stato cambiato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata, nel qual caso il nuovo incaricato deve trasmettere e inviare una nuova dichiarazione sostitutiva.

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