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Attualità

Da ente pubblico a Spa. L’impresa merita la “neutralità”

Esclusa la continuità dei valori fiscali per il passaggio dei beni utilizzati nell’ambito dell’attività istituzionale

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Nella trasformazione di un ente pubblico in Spa, il “trasferimento” dei beni appartenenti al ramo istituzionale dell’ente preesistente a favore della società di capitali è assimilabile a un apporto, con il conseguente riconoscimento dei maggiori valori dei beni iscritti in bilancio dalla società per azioni. In “neutralità fiscale” avviene, cioè, solo il passaggio dei beni appartenenti al ramo commerciale dell’ente e già utilizzati in regime d’impresa.
L’importante chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 313/E del 5 novembre.

L’agenzia delle Entrate è, quindi, tornata a pronunciarsi sulla normativa delle privatizzazioni agevolate degli enti pubblici. Questa volta, l’Amministrazione è stata chiamata a dirimere le incertezze interpretative riguardanti la portata della legge 448/1998 e la sua applicabilità a una ipotesi di trasformazione di un ente pubblico in società per azioni. In particolare, la norma di cui si chiedeva conto è contenuta nell’articolo 45, comma 25, della legge in commento, rubricata "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", che disciplina, in via generale, gli effetti fiscali conseguenti alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni, prevedendo che tali operazioni siano "effettuate in regime di neutralità".

Il tema era stato già affrontato con una precedente risoluzione (la n. 150/E/2002) - con riguardo, però, alla trasformazione di un ente pubblico commerciale in Spa - laddove era stato specificato, con un’interpretazione strettamente letterale dell’articolo 45, comma 25, che il principio di “neutralità fiscale” implicasse la non emersione di plusvalenze imponibili all’atto dell’operazione di trasformazione in virtù della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.
Diretta conseguenza era, nel caso di specie, l’irrilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio della società risultante dalla trasformazione a seguito della perizia di stima, con mantenimento quindi della latenza d’imposta sui beni medesimi.

Il caso
La società per azioni che ha formulato la richiesta di parere intendeva conoscere l’esatta portata applicativa del citato articolo 45, comma 25, della legge 448/1998, in relazione alla trasformazione dell’ente pubblico preesistente nella sua attuale forma giuridica di Spa, avvenuta ex lege nell’anno 2000, per effetto del decreto legislativo 304/1999.
Tale decreto prevedeva, tra l’altro, che il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione dell’ente fosse costituito dal patrimonio stimato attraverso una perizia redatta da un’apposita commissione, nominata dal ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

In istanza era dichiarato che l’ente pubblico aveva un patrimonio costituito prevalentemente da beni immobili, utilizzati ai fini istituzionali e gestiti secondo i principi e le metodologie della contabilità pubblica. Accanto all’attività istituzionale l’ente svolgeva, con una limitata parte del patrimonio immobiliare, un’attività commerciale.

Dal momento che il decreto legislativo di trasformazione nulla ha disposto in merito alla corretta individuazione del valore da riconoscere, sotto il profilo fiscale, agli immobili intestati alla società per azioni risultante dall’operazione di trasformazione dell’ente pubblico, il dubbio interpretativo verteva sulla esatta portata dell’effetto di neutralità fiscale previsto, come detto, per le operazioni di tal genere.

La soluzione proposta dall’istante prevede una duplice interpretazione:

  • l’irrilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio della società risultante dalla trasformazione a seguito della perizia di stima, per quanto concerne i beni appartenenti al ramo commerciale e già utilizzati in regime d’impresa
  • il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in corrispondenza del patrimonio di trasformazione della società di capitali per quanto concerne i beni utilizzati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente preesistente, al di fuori del regime d’impresa.

L’agenzia delle Entrate ha condiviso la posizione del contribuente con riguardo al trattamento fiscale dei beni appartenenti al ramo commerciale del preesistente ente e già utilizzati da quest’ultimo in regime d’impresa. E’ stato, cioè, ribadito, un principio universalmente affermato, in base al quale l’effetto della neutralità fiscale, sottintendendo la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni cui si rende applicabile, comporta l’irrilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio della società risultante dall’operazione e il mantenimento, sui medesimi beni, della latenza d’imposta.

In altri termini, l’iscrizione dei beni a maggiori valori di perizia nel bilancio della Spa risultante dalla trasformazione non genera plusvalenze imponibili, né maggiori valori fiscalmente riconosciuti.
Diverso è il caso dei beni del preesistente ente al servizio dell’attività istituzionale. In tale ipotesi, l’Agenzia non ha potuto interpretare il concetto di “neutralità”, come richiesto dal contribuente, nel senso di riconoscere fiscalmente i maggiori valori di perizia cui sono stati iscritti i beni in bilancio per effetto della trasformazione.

In base alle motivazioni espresse nella risoluzione, la neutralità è un concetto applicabile esclusivamente ai beni utilizzati in regime d’impresa e non a quelli non appartenenti al cosiddetto “mondo impresa”, considerato, peraltro, che la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti necessita di un adeguato impianto documentale e contabile, tale da consentire di seguire le vicende dei beni iscritti in bilancio.

Ciò non di meno, nel documento di prassi è stato affermato che l’operazione, per quanto concerne il ramo patrimoniale “istituzionale”, produce un effetto, ancorché non nel senso della continuità dei valori fiscali: nella trasformazione in questione, l’emersione degli effettivi valori dei beni patrimoniali “trasferiti” dall’ente pubblico alla società di capitali fa assumere all’operazione le caratteristiche proprie del conferimento.

Per motivi logico-sistematici, anche sotto il profilo fiscale l’agenzia delle Entrate è giunta ad assimilare l’operazione di “trasferimento” dei beni appartenenti al ramo istituzionale dell’ente preesistente a favore della società risultante dalla trasformazione a un apporto, con il conseguente riconoscimento dei maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, sulla base della perizia di stima, dalla società per azioni.

La soluzione trova conforto nella considerazione per cui il trattamento fiscale della trasformazione di un ente non commerciale in società per azioni sia stato specificamente previsto, con l’avvio della riforma tributaria, dall’articolo 171, comma 2, del Tuir. Tale norma, confermando principi già esistenti nel sistema tributario, ha espressamente assimilato l’operazione di trasformazione di un ente non commerciale in una società di capitali a un conferimento, limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso, ossia con esclusivo riguardo al ramo “istituzionale” dell’ente.

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ha, pertanto, ritenuto corretto ravvisare nella trasformazione dell’ente il profilo del conferimento, limitatamente ai beni al servizio dell’attività istituzionale. In assenza di una norma agevolativa che avesse previsto per l’operazione un effetto di completa esenzione dei “conferimenti” operati, sul piano fiscale la soluzione comporta, qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 67 del Tuir (ex articolo 81; la trasformazione è avvenuta nel corso dell’anno 2000, in vigenza dell’articolo 81 - redditi diversi - del Tuir) e sempre che l’ente pubblico sia riconducibile tra gli enti non commerciali, l’imponibilità delle plusvalenze realizzate in sede di apporto-trasformazione.
D’altra parte, la società per azioni risultante dalla trasformazione ottiene il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, iscritti sulla base della perizia di stima, dei medesimi beni appartenenti al patrimonio “istituzionale” dell’ente preesistente, oggetto di “conferimento”.

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