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Attualità

Erogazioni liberali a Onlus e terzo settore, i chiarimenti delle Entrate

Coniugata la volontà del legislatore di favorire le donazioni al no profit con l'esigenza di evitare abusi e indebite fruizioni di agevolazioni fiscali

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La circolare n. 39/E emanata dall'Agenzia delle Entrate il 19 agosto fornisce importanti chiarimenti in merito alla deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di organismi del terzo settore, previste dall'articolo 14 del decreto legge n. 35 del 2005.
Il suddetto articolo 14, rubricato "Onlus e terzo settore" è stato approvato nell'ambito del più ampio "Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" recato dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 ("decreto sulla competitività"), convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
In realtà le disposizioni recate dall'articolo 14 in argomento hanno visto la luce dopo un iter lungo e complesso, la cui origine risale a un disegno di legge predisposto già nel 2001 (cosiddetto "+ dai - versi") che ha visto intervenire in materia, nel tempo, numerosi parlamentari ed esperti del settore no profit.
Con l'articolo 14 del decreto legge n. 35, il legislatore è così ulteriormente intervenuto, attraverso un sistema di deduzioni fiscali che incentiva l'erogazione di liberalità, a sostegno dell'attività di enti con particolare rilevanza sociale, quali Onlus, associazioni di promozione sociale, enti che operano nel settore dei beni culturali, università ed enti di ricerca.
Si riporta, di seguito, una breve sintesi delle novità introdotte dall'articolo 14 del decreto legge n. 35 del 2005, in considerazione dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Soggetti erogatori e soggetti beneficiari delle liberalità
Il comma 1 dell'articolo 14 prevede che il beneficio fiscale della deducibilità dal reddito è fruibile da tutte le tipologie di contribuenti:
- persone fisiche soggette all'Irpef
- enti soggetti all'Ires (individuati dall'articolo 73 del Tuir),
che effettuino erogazioni liberali a favore dei soggetti del terzo settore tassativamente individuati dalla norma stessa in:

  • Onlus di cui all'articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 460 del 1997 (comprese le "Onlus di diritto" di cui al comma 8 del medesimo articolo 10 e le "Onlus parziali" previste dal comma 9 del suddetto articolo 10)
  • associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 383 del 2000. Al riguardo, nella circolare è stato precisato che possono essere beneficiarie delle erogazioni, accanto alle associazioni nazionali, anche i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati aventi diritto, in base al comma 3 della stessa legge n. 383, ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al Dlgs n. 42 del 2004.

Oggetto delle erogazioni liberali
Possono costituire oggetto di erogazioni liberali deducibili sia denaro che beni in natura. Non sono state incluse nell'agevolazione le erogazioni di servizi.
Nella circolare è stato precisato che le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari).
Si dovrà fare riferimento, pertanto, al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari o mercuriali e, ove possibile in relazione alla natura del bene, al valore risultante dalla stima di un perito.
In ogni caso - precisa l'Agenzia delle Entrate - il donante, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, mercuriali, perizie, eccetera), dovrà farsi rilasciare dal donatario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Limiti alla deducibilità
L'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti previsti dalla norma: 10 per cento del reddito complessivamente dichiarato dal soggetto erogatore, nella misura massima di 70mila euro annui.
Resta ferma, per l'erogante titolare di reddito d'impresa, la facoltà di applicare le disposizioni previgenti relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni previste dall'articolo 100, comma 2, del Tuir.

Modalità di erogazione delle liberalità in denaro
Nel silenzio della norma, nella circolare sono state richiamate, per analogia, le modalità previste per le erogazioni liberali a favore delle Onlus dall'articolo 15, lettera i-bis), del Tuir. Al fine della deducibilità dal reddito, l'erogazione deve pertanto essere effettuata tramite banca, ufficio postale e altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Non è stata ammessa, ai fini della deducibilità, in assenza di una specifica previsione normativa, l'erogazione in contanti che non fornisce sufficienti garanzie di certezza e di trasparenza delle operazioni.

Obblighi contabili a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni
Al fine di consentire la deducibilità della liberalità all'erogatore, è stabilito l'obbligo, a carico di tutti i soggetti beneficiari delle erogazioni, di tenere una complessa contabilità (scritture contabili e bilancio), a prescindere dalla natura giuridica del soggetto e dalle sue dimensioni reddituali.
Il bilancio può essere adeguatamente rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale.
Sul soggetto erogatore delle liberalità grava, pertanto, l'onere di verificare l'adempimento di tali obblighi contabili da parte del beneficiario.
Tale previsione sembra aumentare la complessità e l'onerosità della gestione contabile a carico di quei soggetti per i quali il legislatore, in ragione delle ridotte dimensioni reddituali ovvero per le particolari modalità operative, ammette la possibilità di ricorrere a una contabilità semplificata.
Tuttavia, nella circolare è precisato che l'obbligo della complessa contabilità vale solo ai fini della deducibilità delle liberalità erogate ai sensi dell'articolo 14.

Sanzioni
Qualora il soggetto erogatore delle liberalità esponga nella propria dichiarazione dei redditi deduzioni operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1 dell'articolo 14 suddetto (appartenenza dei soggetti beneficiari delle erogazioni alle categorie di enti del terzo settore espressamente indicate; limiti quantitativi alla deducibilità dal reddito), la sanzione amministrativa originaria di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 471 del 1997 è maggiorata del 200 per cento.
Inoltre, se il presupposto violato è quello relativo alla sussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati dallo stesso, emerge una responsabilità solidale tra il soggetto erogatore e l'ente beneficiario e i suoi amministratori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate (in aggiunta a ogni altra sanzione prevista da leggi tributarie).

Divieto di cumulo
E' fatto divieto al soggetto erogatore di cumulare le deduzioni in argomento con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge, a prescindere dall'importo delle liberalità erogate. Pertanto, se tale soggetto usufruisce delle deduzioni previste dal comma 1 dell'articolo 14, non potrà usufruire per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 1, di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative.
In particolare, qualora il titolare di reddito d'impresa, in applicazione della disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 14 ("resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del Tuir") effettui liberalità a favore di soggetti indicati sia nel comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge n. 35, sia nell'articolo 100, comma 2, del Tuir, lo stesso ha la facoltà di applicare, in alternativa, l'una o l'altra disposizione nel rispetto delle relative condizioni. La scelta effettuata deve rimanere ferma per tutto il periodo d'imposta.

Articolo 10, comma 1, del Tuir
La lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir, di nuova introduzione, prevede che dal reddito complessivo delle persone fisiche si possano dedurre, senza limiti di importo, se non sono deducibili nella determinazione delle singole categorie di reddito che concorrono a formarlo, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di:

  • università
  • fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge n. 388 del 2000
  • istituzioni universitarie pubbliche
  • enti di ricerca pubblici
  • enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (compresi l'Iss e l'Ispesl)
  • enti parco regionali e nazionali.

Articolo 100, comma 2, del Tuir
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 100 del Tuir, nella nuova formulazione, elimina il limite massimo di deducibilità, pari al 2 per cento del reddito dichiarato dal soggetto Ires e amplia l'ambito soggettivo dei beneficiari delle erogazioni liberali, comprendendo:

  • università
  • fondazioni universitarie ex articolo 59, comma 3, legge n. 388 del 2000, regolamentate con il Dpr n. 254 del 2001
  • istituzioni universitarie pubbliche
  • enti di ricerca pubblici
  • fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute a norma del Dpr n. 361 del 2000, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (da individuare con Dpcm da adottare su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
  • enti di ricerca privati ma sottoposti a vigilanza da parte del Miur
  • Istituto superiore di sanità
  • Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
  • enti parco regionali e nazionali.

Trasferimenti agevolati
Sono ridotti del 90 per cento gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 in esame; sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall'Iva gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di:

  • università
  • fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge n. 388 del 2000
  • istituzioni universitarie pubbliche
  • enti di ricerca pubblici
  • enti di ricerca vigilati dal Miur (compresi l'Iss e l'Ispesl)
  • enti parco regionali e nazionali.

Entrata in vigore
Le erogazioni liberali in argomento potranno essere dedotte ai sensi della disposizione recata dall'articolo 14 del decreto legge n. 35 del 2005 se effettuate a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge.
Tuttavia, le erogazioni liberali effettuate a favore di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al Dlgs n. 42 del 2004, introdotte nella disposizione in argomento con la legge di conversione n. 80 del 2005, potranno essere dedotte se effettuate a partire dal 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della stessa legge di conversione.
Infine, le erogazioni a favore di associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, non potranno essere dedotte se effettuate prima dell'entrata in vigore del Dpcm, citato al comma 7, lettera c), dell'articolo 14 in oggetto.

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