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Attualità

Esentabili da Iva le prestazioni rese da una associazione ai propri membri

È la conclusione a cui è pervenuto l’Avvocato generale su una questione pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte Ue

Protagonista della controversia una associazione di diritto olandese, operante nel campo della medicina, che pone in essere attività esenti da Iva. L’interrogativo è se l’esenzione da Iva si estenda anche alle prestazioni di servizi dell’associazione a uno soltanto dei propri membri e a quali condizioni. La questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia, proposta dalla Corte di Cassazione olandese (c.d. Hoge Raad) concerne l’interpretazione dell’articolo 13, lett. b) e f) della sesta direttiva comunitaria n. 388 del 17 maggio 1977 nella parte in cui consentono l’esenzione da Iva per alcune tipologie di prestazioni di servizi. Secondo l’articolo 13, lett. b): "l'ospedalizzazione e le cure mediche nonchè le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti; ai sensi dell’art. 13, lett. f): "le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza" . In sostanza, l’esenzione per prestazioni rese agli associati di un ente non avente fine di lucro che beneficia di un’esenzione da Iva è riconosciuta se: l’attività resa è necessaria per il conseguimento dei fini dell’ente; il prezzo del servizio addebitato è pari al valore di costo (c.d. esatto rimborso); a condizione che l’esenzione sia tale da non falsare in ogni caso la concorrenza.

La protagonista della controversia
Una associazione di diritto olandese, operante nel campo della medicina, della quale fanno parte sia ospedali che organismi di assicurazione in caso di malattia che pone in essere attività esenti da Iva comprese l’ospedalizzazione e le cure mediche. Il problema al riguardo è se l’esenzione da Iva si estenda anche alle prestazioni di servizi rese dall’associazione ad uno solo dei propri membri ed a quali condizioni. Tra le prestazioni contestate vi sarebbe anche il distacco di personale sanitario.

La posizione del governo olandese
Il governo olandese ammette tale esenzione soltanto per le attività rese dall’associazione ai membri collettivamente escludendola per le prestazioni rese a ciascun membro individualmente. In tal caso il servizio è come una normale operazione di mercato. Viceversa, se i servizi sono resi nell’interesse collettivo di tutti i membri dell’associazione, piuttosto che di un membro in particolare, solo allora si applica l’articolo 13 citato.

I precedenti della Corte di Giustizia in materia
L’Avvocato generale ha ripercorso sinteticamente alcune pronunce della Corte di Giustizia sulla materia delle esenzioni da Iva previste dalle norme in commento. In particolare la sentenza 20 novembre 2003 C-8/01 ha affermato il principio secondo il quale la materia delle esenzioni è di stretta interpretazione essendo l’esenzione finalizzata a favorire determinate attività di interesse generale. L’articolo 13 "non esclude tutte le attività di interesse generale dall’applicazione dell’Iva ma soltanto quelle che vi sono elencate e descritte in modo molto particolareggiato". Per quanto concerne poi il pericolo di distorsioni della concorrenza questa "non riguarda solo le distorsioni esistenti nell’immediato bensì anche quelle che potrebbe provocare in futuro" purchè questo rischio sia reale e concreto. In termini generali, l’esenzione da Iva è qui giustificata in ragione della necessarietà della prestazione richiesta all’associazione e dal fatto che il corrispettivo addebitato copre il mero costo (cfr. risoluzione n. 144/E del 5 ottobre 2005 per le prestazioni rese da un consorzio di cooperative consortili ai propri consorziati operanti nel settore del credito).

La proposta dell’Avvocato generale
L’Avvocato generale ha espresso dubbi sulla fondatezza della tesi secondo cui l’esenzione in parola non vale con riferimento a prestazioni rese individualmente a ciascun associato. A prescindere da considerazioni circa l’obbligatorietà di talune prestazioni per tutti gli associati, si fa presente che le associazioni possono fornire una gamma di servizi molto diversificati tra loro, le quali possono interessare una parte dei membri in relazione alle esigenze e necessità degli stessi. Sotto tale profilo appare inconferente la distinzione proposta dal medesimo Governo tra prestazioni individuali e collettive. Il criterio dell’esatto rimborso è rispettato tenendo presente il costo della prestazione resa, desumibile attraverso i libri contabili. La possibile distorsione della concorrenza, condizione ostativa prevista dalla norma, inoltre viene ritenuta una circostanza di fatto che può essere valutata dal giudice competente il quale terrà conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria. Si attende ora il pronunciamento definitivo della Corte di Giustizia dell’Unione europea sul caso. Infatti il compito dell'Avvocato generale è di proporre al giudice, in piena autonomia e indipendenza, una soluzione giuridica alla causa che gli è stata affidata.
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