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Attualità

Esenzione Iva: si allarga l’esercito dei “disagiati”

Migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, sono parte dei soggetti che si aggiungono agli altri in favore dei quali è disposta la non imposizione delle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali

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La legge finanziaria per il 2007 introduce nuovi elementi e specificazioni ai fini dell’applicazione dell’Iva, sia dal punto di vista strettamente normativo che interpretativo.
In relazione alle modifiche normative, va segnalato il comma 312, il quale ammette nel titolo di esenzione delle prestazioni previste dal numero 27-ter dell’articolo 10, Dpr n. 633/72, una nuova serie di soggetti destinatari.

Com’è noto, tale norma fissa l’esenzione dall’applicazione dell’Iva per le “prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismo di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica…o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS”.
In pratica, con la disposizione è stabilita l’esenzione oggettiva per tutta una serie di prestazioni rese nei confronti di soggetti “svantaggiati”, nell’ipotesi che venga soddisfatto il requisito soggettivo, costituito dal fatto che gli operatori siano organismi di diritto pubblico oppure Onlus.

A tale proposito, va ricordato che l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 43/E del 2 novembre 2004, in considerazione dell’orientamento manifestato dall’Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto che “il regime di esenzione attualmente previsto dal n. 27-ter dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972 possa estendersi alle prestazioni ivi indicate, rese dagli enti e organismi individuati dalla stessa disposizione (comprese le ONLUS), sia se effettuate direttamente - cioè dagli stessi enti o organismi nei confronti diretti dei soggetti svantaggiati beneficiari - sia se effettuate in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni o contratti in genere stipulati con soggetti terzi”.

Ciò premesso, il comma 312 della Finanziaria 2007 estende l’esenzione a una ulteriore serie di soggetti destinatari delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario, previste dal citato numero 27-ter.
Questi nuovi soggetti sono le “persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo”, ovvero “persone detenute…donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”.
E’ del tutto evidente come il legislatore abbia voluto espressamente sottrarre all’imposizione le prestazioni verso soggetti che, in qualche modo, rappresentano una realtà sociale disagiata o che sono vittime di violenza.

Il successivo comma 331 fornisce l’interpretazione autentica del numero 41-bis della parte seconda, tabella allegata al Dpr n. 633/72.
In forza di tale disposizione, sono assoggettate ad aliquota agevolata del 4 per cento una serie di prestazioni di carattere sociale, rese da cooperative, o loro consorzi, verso anziani, adulti inabili e handicappati psicofisici, tossicodipendenti e malati di Aids, nonché minori, anche in situazioni di devianza.

L’aliquota agevolata, peraltro, può essere applicata non solo quando la prestazione è svolta direttamente, ma anche in presenza di contratti di appalto o di convenzioni.
Le prestazioni individuate sono quelle di carattere socio-sanitario, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, sia rese ambulatorialmente o a domicilio, che presso comunità.

Il comma 331, interpretando la norma, estende il campo oggettivo delle prestazioni previste dal numero 41-bis della tabella A anche a quelle individuate nei numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell’articolo 10 del Dpr n. 633/72.

Riassumendo, vengono ricomprese le prestazioni sanitarie, di ricovero e cura, educative e quelle proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, case di riposo per anziani, eccetera.
Inoltre, vengono espressamente menzionate le prestazioni indicate nel numero 27-ter, in precedenza illustrate.

Il comma in esame, infine, esamina l’ipotesi che a svolgere le prestazioni in questione siano le “cooperative sociali” introdotte dalla legge 381/91, cioè quelle cooperative costituite da lavoratori appartenenti per almeno il 30 per cento alla categoria di “persone svantaggiate”: per esse “resta salva la facoltà … di optare per la previsione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”.


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