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Attualità

Esenzione a prova di deficit

La maggiorazione dell'aliquota Irap stabilita per le Regioni con disavanzo nel bilancio della Sanità non colpisce i soggetti (come Onlus e cooperative sociali) già esonerati dal pagamento dell'imposta

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Il 14 giugno scorso il sottosegretario all'Economia, Alfiero Grandi, rispondendo a un'interrogazione in commissione Finanze della Camera annunciò che, con riferimento alle regioni Liguria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania e Lazio, che hanno registrato un disavanzo nel bilancio della Sanità, l'acconto dell'Irap, doveva essere calcolato applicando l'aliquota massima del 5,25 per cento.

Tale aliquota scaturisce dall'applicazione dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come integrato dal comma 277 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che prevede un aumento automatico delle aliquote Irap, in caso di mancata adozione, entro il 31 maggio, di provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione, emerso a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale.

In particolare, viene previsto che "nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive" e che "scaduto il termine del 31 maggio,……i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte".

Con comunicato stampa del 15 giugno, l'Agenzia delle entrate precisò che i contribuenti delle regioni sopra indicate, ai fini del calcolo degli acconti per il 2006, dovevano applicare l'aliquota massima del 5,25 per cento e che "nel caso in cui il governo dovesse approvare il piano di rientro di una o più delle sei regioni interessate, i contribuenti saranno messi in condizione di recuperare quanto versato in più nel secondo acconto".

Il 12 luglio è stato convertito in legge il Dl 206 del 7 giugno 2006 e, con la legge di conversione, sono stati forniti chiarimenti utili al calcolo dell'acconto Irap, in particolare con riferimento all'applicazione dell'aliquota del 5,25 per cento.
Il Dl 206/2006, riproponendo quanto già disposto per lo scorso anno con il decreto legge 106/2005, prevede innanzitutto la non applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso in caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto o del saldo dell'Irap dovuta per il periodo d'imposta 2006; lo scopo della disposizione è quello di evitare che i contribuenti, nella speranza di una eventuale imminente bocciatura in sede comunitaria dell'Irap, possano omettere o ritardare i versamenti con i benefici previsti dal decreto legislativo 472/1997 in materia di riduzioni di sanzioni.

Con la legge di conversione, sono stati aggiunti all'articolo 1 del decreto legge i commi 1-bis e 1-ter:

  • il comma 1-bis conferma che la maggiorazione dell'Irap, prevista dalla legge 311/2004 si applica, limitatamente alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario nazionale; si tratta di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia. La regione Liguria ha invece presentato un piano di rientro del deficit, poi approvato dal governo.
    Nello stesso comma 1-bis viene precisato che la maggiorazione si applica aggiungendo un punto percentuale all'aliquota ordinaria o ridotta, fatti salvi comunque i regimi di esenzione. In pratica, per la generalità dei contribuenti nelle regioni che hanno sforato i tetti sanitari, con esclusione dei soggetti per i quali è stata prevista l'esenzione dall'Irap (Onlus e società cooperative), ai fini del calcolo dell'acconto:
    • l'aliquota ordinaria per i contribuenti che non operano nel settore agricolo sale dal 4,25 al 5,25 per cento
    • l'aliquota ordinaria dell'1,9 per cento per il settore agricolo sale al 2,9 per cento
    • l'aliquota ridotta (o incrementata) ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Dlgs 446/1997 istitutivo dell'Irap (che prevede la possibilità per le Regioni di variare l'aliquota ordinaria fino a un massimo di un punto percentuale), viene automaticamente aumentata di un punto percentuale.
  • il comma 1-ter prevede anche la cancellazione della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse per i contribuenti che, nella situazione di incertezza normativa, hanno deciso di pagare l'acconto dopo il 20 giugno ma entro il 20 luglio, in attesa di chiarimenti sull'applicazione della maggiorazione di cui alla legge 311/2004. Infatti, era sorto il dubbio se l'aliquota del 5,25 per cento dovesse applicarsi a tutti i contribuenti (compresi quelli esentati dal pagamento dell'imposta o agevolati con una aliquota ridotta) e, tra l'altro, alle sei Regioni con deficit nel settore sanitario era stato concesso un mese di tempo (fino al 30 giugno, oltre quindi la scadenza del termine per il versamento dell'acconto) per presentare un piano di risanamento per evitare l'introduzione dell'aliquota maggiorata.

Per effetto della maggiorazione dell'aliquota (ordinaria o ridotta), il contribuente tenuto a pagare l'Irap nelle regioni per le quali è stato disposto l'aumento, ai fini del calcolo dell'acconto, non potrà fare riferimento all'imposta dovuta in base alla dichiarazione da presentare per l'anno d'imposta 2005, ma dovrà:

  • determinare il valore della produzione realizzato nel 2005 (se si utilizza il metodo storico) o previsto nel 2006 (se si utilizza il metodo previsionale)
  • calcolare l'Irap applicando l'aliquota maggiorata al valore della produzione così determinato
  • applicare all'Irap risultante dal calcolo precedente la percentuale del 99 per cento, se trattasi di persona fisica, ovvero considerare come misura dell'acconto Irap l'intero importo risultante dal calcolo precedente, se trattasi di soggetto all'Ires.

Tabella delle aliquote Irap applicabili ai fini del calcolo dell'acconto 2006 nelle regioni con deficit nel settore sanitario (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Sicilia)

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