La risoluzione n. 112/E del 13 ottobre 2006 pone un punto fermo nell’interpretazione della sentenza della Corte di giustizia europea C-207/04, in relazione alla tassazione applicata nei confronti di soggetti di sesso maschile che, in età compresa tra i 50 e i 55 anni, abbiano usufruito dell’incentivazione all’esodo di cui all’articolo 19, comma 4-bis, del Dpr n. 917/1986.
L’articolo 5 del Dlgs n. 314/97, alla lettera d), modificava l’articolo 17 (ora 19) del Dpr n. 917/86 con l’introduzione del comma 4-bis: “Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17”.
Dalla lettura della norma, appare evidente che la condizione soggettiva per accedere alla tassazione agevolata in sede di liquidazione dell’incentivo all’esodo, era il limite di età, fissato in 50 anni per le donne e 55 per gli uomini.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte di giustizia europea, era stata formulata dalla Commissione tributaria provinciale di Novara a seguito di ricorso contro il diniego di rimborso, da parte di un ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, del versamento effettuato da un contribuente di sesso maschile, di età compresa tra i 50 e i 55 anni, a titolo d’imposta sulle somme corrisposte, ex articolo 17, comma 4-bis, Dpr n. 917/86.
Il ricorso verteva sulla disparità di trattamento fiscale con l’unica pregiudiziale del sesso, per cui la Commissione tributaria provinciale di Novara ravvisava nella norma nazionale una violazione dell’articolo 141 Ce e della direttiva n. 76/207.
La Corte europea dichiarava, con sentenza C-207/04, non conforme alla normativa europea il comma 4-bis, in quanto “La direttiva del consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una norma quale quella controversa nella causa principale che consente, a titolo di incentivo all’esodo, il beneficio della tassazione con aliquota ridotta alla metà delle somme erogate in occasione dell’interruzione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno superato i 50 anni, se donne, e i 55, se uomini”.
Il legislatore nazionale, nel recepire la sentenza e al fine di eliminare ogni pregiudiziale fondata sul sesso, con il Dl n. 223/2006 ha ritenuto opportuno abrogare il comma 4-bis dell’articolo 19 (già 17) del Tuir, senza efficacia retroattiva per salvaguardare i diritti di coloro che avessero già contrattato un piano per l’incentivo all’esodo.
La risoluzione n. 112/E, rispondendo al quesito di un sostituto d’imposta, afferma, pertanto, che, fino a vigenza del comma 4-bis dell’articolo 19 del Tuir, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla norma nazionale, operando la relativa ritenuta alla fonte ai soggetti di sesso maschile di età compresa fra i 50 e i 55 anni.
Per quanto attiene alle eventuali istanze di rimborso parziale, connesse alla diversa tassazione applicata a soggetti di sesso femminile e maschile nella fascia di età tra i 50 e i 55 anni, nella risoluzione viene espresso parere sfavorevole all’accoglimento delle stesse per i seguenti motivi:
- la Corte di giustizia europea si è pronunciata solamente riguardo alla illegittimità del diverso trattamento fra soggetti di sesso maschile e femminile
- nulla sottintende (anche perché tale tipo di decisione non rientra nei compiti della Corte di giustizia europea) che si debba applicare la formula più favorevole, cioè la tassazione agevolata anche per gli uomini, ma l’adeguamento potrebbe teoricamente consistere anche nell’elevazione del limite di età (a 55 anni) per le donne.