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Attualità

Esonero scontrini solo con più punti vendita

Le imprese che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi non devono installare misuratori fiscali né tenere il registro da usare in caso di malfunzionamento degli apparecchi

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Con la circolare n. 8/E del 23 febbraio, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti e precisazioni in ordine alle norme introdotte dalla legge finanziaria per il 2005 per le imprese operanti nel settore della grande distribuzione, estese dalla legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) alle imprese di pari dimensioni da individuare con apposito decreto direttoriale.

Come noto, il comma 429 dell'unico articolo che compone la legge finanziaria 2005 consente alle imprese della grande distribuzione di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distinti per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, esimendosi dall'obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale. Come precisato dal successivo comma 430, l'agevolazione riguarda sostanzialmente le aziende distributive che operano con esercizi commerciali dotati di strutture di vendita dalle dimensioni medie o grandi, ovvero le aziende in possesso di una superficie di vendita superiore a 150 metri quadri, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti, o superiore a 250 metri quadri, nei comuni la cui popolazione residente supera le 10mila unità.

Come sottolinea l'Agenzia nella circolare in esame, il tenore letterale della norma di cui all'articolo 1, comma 430, legge n. 311/2004, porta a concludere che per l'applicazione delle disposizioni agevolative è richiesto che l'azienda in possesso dei predetti limiti dimensionali appartenga alla grande distribuzione, ovvero a strutture che, operando con più punti vendita dislocati sul territorio, svolgono un'attività destinata a una platea di clienti di vaste proporzioni; il che implica che un'impresa con un unico punto vendita, ancorché in possesso di una superficie di vendita rientrante nei parametri dimensionali prima citati, non può fruire dell'agevolazione.
Non è, invece, richiesto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di favore, che tutti i punti vendita abbiano superfici superiori ai limiti previsti dalla norma; quelli che ne sono privi sono, infatti, obbligati - come, peraltro, previsto dal provvedimento 8/7/2005 del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono stati definiti modalità e termini per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri - alla regolare emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

Le aziende che, avendone facoltà, decidono di sottrarsi all'obbligo di certificazione dei corrispettivi - precisa ulteriormente l'Amministrazione nel documento di prassi - sono esonerati dal rispetto degli adempimenti strettamente connessi all'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale; non sono, in particolare, tenuti all'installazione di apparecchi misuratori fiscali e alla relativa verifica periodica del corretto funzionamento, né alla tenuta del registro dei corrispettivi da utilizzare in caso di mal funzionamento degli apparecchi. Per i misuratori fiscali già in uso, è possibile fare richiesta di defiscalizzazione degli stessi, mantenendo così il diritto a utilizzarli per il rilascio di scontrini fiscalmente non rilevanti, che possono essere consegnati ai clienti purché questi ultimi vengano opportunamente informati della natura non fiscale del documento e possano, all'occorrenza, richiedere il rilascio di una fattura al fine di certificare l'acquisto attraverso un titolo fiscalmente valido.

Ulteriore precisazione degna di nota è quella con la quale l'Agenzia precisa che la mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale conseguente all'adesione alla procedura di trasmissione telematica dei corrispettivi non comporta il venir meno degli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento periodico dell'imposta sul valore aggiunto. Specularmente, rimane inalterata la possibilità di fruire di gran parte delle semplificazioni contabili normalmente accordate ai soggetti che emettono scontrini o ricevute fiscali; tra di esse, l'esonero dalla tenuta del registro di prima nota previsto di regola nell'ipotesi in cui il registro dei corrispettivi sia tenuto in un luogo diverso da quello di svolgimento dell'attività, a condizione che nel punto vendita sia rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta; o la possibilità di annotare sull'apposito registro i corrispettivi con cadenza mensile; o, ancora, la facoltà di registrare ai fini Iva le operazioni entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle stesse, laddove le annotazioni contabili e fiscali vengano effettuate mediante elaboratori elettronici o ci si avvalga di centri contabili gestiti da terzi. Non è, invece, possibile avvalersi della fatturazione differita, le cui regole di applicazione (articolo 21, comma 4, Dpr 633/72) ne prevedono il rilascio in relazione alle cessioni di beni risultanti da un documento di trasporto ovvero dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale dai quali risultino i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.

Con riferimento agli adempimenti di natura tecnica connessi alla trasmissione dei dati, la circolare, previo richiamo dei canali telematici attraverso i quali è possibile effettuare l'invio (nello specifico rappresentati da quelli - Entratel, Internet o mediante un intermediario abilitato - tipicamente adottati per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali, da utilizzare seguendo le stesse regole previste per la trasmissione di queste ultime), si sofferma sulla tempistica di trasmissione dei dati.
Sul punto, il provvedimento direttoriale dell'8 luglio 2005 ha stabilito che l'invio dei dati relativi a una settimana - da intendersi dal lunedì alla domenica - va eseguito entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di riferimento, con l'unica eccezione rappresentata dai dati relativi al periodo infrasettimanale al termine di ciascun anno solare. In sostanza, sottolinea con un esempio l'Agenzia, i corrispettivi relativi a lunedì 31 dicembre 2007 vanno trasmessi entro il successivo lunedì 7 gennaio 2008, mentre quelli relativi alla frazione settimanale martedì 1° gennaio - domenica 6 gennaio 2008 vanno trasmessi entro il quinto giorno successivo a tale periodo, ovvero entro venerdì 11 gennaio 2008.

Quanto, infine, alle sanzioni previste nell'ipotesi di mancata o inesatta trasmissione dei dati entro i termini stabiliti, il comma 432 della legge n. 311/2004 ha previsto l'applicazione di quelle di cui agli articoli 6, comma 3, 11, comma 5, e 12, comma 3, del Dlgs n. 471/1997, rispettivamente rappresentate dalla sanzione relativa alla mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali o all'emissione per importi inferiori al dovuto (pari al 100 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato), dalla sanzione prevista per l'omessa installazione di apparecchi misuratori fiscali (da 1.032 euro a 4.131 euro) e dalla sanzione accessoria prevista in caso di mancata installazione di misuratori fiscali, rappresentata dalla sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a due mesi (elevato da due a sei mesi in caso di recidiva).

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