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Attualità

F24-Auto Ue, ulteriore tassello di un'articolata strategia

Panoramica sulle diverse misure adottate negli ultimi anni per combattere i fenomeni evasivi

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La strategia contro le frodi Iva nel settore delle importazioni di auto si arricchisce di nuovi strumenti. Dal prossimo 3 dicembre, saranno operativi i provvedimenti varati lo scorso 25 ottobre dal direttore dell'agenzia delle Entrate riguardanti l'introduzione di un nuovo modello F24 per le cessioni di auto provenienti dal "mercato parallelo", e l'individuazione dei relativi criteri di esclusione.

I provvedimenti, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, danno attuazione alle misure di contrasto alle frodi Iva introdotte con il decreto legge 262/2006, che ha introdotto una particolare modalità di versamento dell'Iva posta a carico degli operatori commerciali del settore auto, in relazione alle vendite aventi a oggetto autovetture nuove e usate di provenienza Ue.

La nuova modalità prevede che il commerciante debba effettuare il versamento dell'Iva sulla cessione del veicolo tramite un nuovo modello F24, in cui è stato inserito un apposito spazio per il numero di telaio, elemento che garantisce un collegamento univoco tra l'imposta versata e la relativa operazione di vendita.

Questo nuovo strumento di cui si è dotata l'Agenzia, costituisce una formidabile arma dissuasiva nei confronti di quegli operatori che realizzano le frodi nel settore del commercio "parallelo" delle autovetture.
L'immatricolazione del veicolo sarà, infatti, possibile soltanto a seguito dell'incrocio fra il dato conosciuto dagli uffici della Motorizzazione a seguito dell'obbligo di tracciatura degli acquisti comunitari di auto ex legge 311/2004 e il versamento effettuato con il modello F24 - Auto Ue. Inoltre, per evitare un agevole raggiro della norma, è stata prevista l'impossibilità di procedere alla compensazione dell'imposta da versare.

L'introduzione del nuovo modello di versamento risponde anche alle sollecitazioni della Commissione europea che ha rappresentato più volte l'esigenza che gli Stati membri dell'Unione approntassero strumenti e procedure idonei a contrastare in modo efficace il fenomeno delle frodi all'Iva diffuso nel territorio comunitario.

Il "mercato parallelo" intracomunitario dei veicoli è certamente uno dei settori in cui il fenomeno si presenta più intensamente. Le operazioni poste in essere coinvolgono imprese aventi sede in diversi Paesi dell'Unione europea e si prestano a meccanismi evasivi noti come frodi carosello, basati principalmente sull'interposizione fittizia nelle transazioni di società rette da prestanomi.
In pratica, queste società acquistano e rivendono le autovetture solo cartolarmente, mentre l'effettiva transazione commerciale avviene direttamente tra il fornitore comunitario e il soggetto concessionario nazionale cliente dell'operatore che funge da interposto.
Il meccanismo permette di evadere l'Iva relativa alla prima cessione interna e crea i presupposti per un prezzo competitivo nei successivi passaggi interni con due effetti estremamente gravi: l'uno, relativo al danno ingente per le casse erariali per le mancate entrate di Iva, l'altro, di ordine economico, relativo al fenomeno della concorrenza sleale nei confronti degli operatori corretti del settore.

Per contrastare, dunque, il fenomeno delle frodi nell'area, è stata messa in atto una strategia antifrode articolata su più piani. E il nuovo modello di versamento F24 è solo l'ultimo strumento. Vediamo le numerose misure adottate nel corso degli ultimi anni.

1. Sul piano normativo, la prima misura in ordine cronologico è rappresentata dalla tracciatura informatica delle auto immatricolate a seguito di acquisti intracomunitari, così come previsto dall'articolo 1, commi 378 e seguenti, della legge 311/2004. In particolare, sono state introdotte nuove procedure telematiche di trasmissione delle autocertificazioni collegate all'acquisto di autovetture di provenienza comunitaria attraverso il canale del mercato parallelo.
L'obiettivo della trasmissione al dipartimento dei Trasporti dei dati relativi al numero di telaio del veicolo, del numero identificativo dell'operatore comunitario e del codice fiscale degli operatori per quanto riguarda i passaggi interni dei veicoli, è stato quello di attivare con immediatezza i controlli sui soggetti che presentavano elementi di rischiosità fiscale.
Adesso, con l'introduzione del nuovo modello F24 - Auto Ue, tale misura diventa un elemento fondamentale di incrocio dei dati. Le informazioni sulle auto provenienti da acquisti intracomunitari saranno riscontrate con i versamenti di Iva effettuati per consentire o meno la successiva immatricolazione del veicolo.

2. Il comma 386 della stessa legge 311/2004 ha aggiunto un nuovo articolo al Dpr 633/1972, il 60-bis, con il quale si è stabilita, ai fini dell'Iva, una forma di responsabilità solidale a carico del cessionario a fronte del mancato versamento dell'imposta da parte del cedente, per una determinata categoria di beni acquistati in area Ue.
I beni per i quali è possibile applicare la nuova normativa sono stati individuati con decreto ministeriale: autovetture, telefoni cellulari, computer e relativi accessori, carne e animali vivi.
Con lo strumento della solidarietà si è inteso rendere più efficace il contrasto alle frodi Iva soprattutto in caso di interposizione fittizia di soggetti nullatenenti, in quanto la norma permette di aggredire il patrimonio di un soggetto terzo, l'interponente, che è l'ideatore della frode e possiede solitamente un patrimonio tale da garantire il recupero del gettito evaso.

3. Altro passo nella lotta alle frodi all'Iva è rappresentato dall'obbligo - introdotto dall'articolo 1, comma 381, dalla legge 311/2004 - posto a carico del cedente dei beni o prestatore dei servizi di comunicazione all'agenzia delle Entrate delle lettere d'intento rilasciate da parte degli esportatori abituali per ottenere il beneficio della non applicazione dell'Iva.
Questo permette all'Agenzia di procedere a un tempestivo controllo dello status del beneficiario (esportatore abituale) e avviare immediatamente l'azione di accertamento nel caso il soggetto risulti privo dei requisiti di legge, ossia produca lettere di intento false.

4. Il decreto legge 223/2006 ha modificato l'articolo 35 del Dpr 633/72, prevedendo, tra l'altro, l'esecuzione di riscontri automatizzati per l'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio della partita Iva, nonché eventuali accessi nel luogo di esercizio dell'attività, finalizzati alla tempestiva individuazione di posizioni caratterizzate da elevati indici di pericolosità. La dichiarazione di inizio attività va, inoltre, integrata da nuove specifiche informazioni inserite nel quadro I dei modelli Aa7 e Aa9.
L'agenzia delle Entrate, sulla base anche di esperienze similari di altri Paesi dell'Unione, tra cui Regno Unito e Belgio, aveva già predisposto un'applicazione informatica denominata "Analisi del rischio" che, incrociando informazioni di tipo anagrafico, reddituale e patrimoniale del soggetto che, in qualità di titolare o rappresentante legale di una società, attiva una partita Iva, ne definisce un indice complessivo di pericolosità fiscale mediante l'utilizzazione di una serie di parametri "oggettivi".
Nei confronti dei soggetti selezionati in base ai suddetti criteri, sono effettuati accessi presso la sede di svolgimento dell'attività, al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'attività dichiarata e il reale svolgimento della stessa. Se in seguito all'accesso viene dimostrata inconfutabilmente la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal Dpr 633/72, nella considerazione che non viene effettuata alcuna attività economica con le caratteristiche dichiarate, si procede alla cancellazione d'ufficio delle partite Iva.

5. I contribuenti, che intendono procedere all'effettuazione di acquisti intracomunitari dei beni di cui al decreto di attuazione dell'articolo 60-bis del Dpr 633/1972, devono presentare una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria. La garanzia richiesta ripercorre analoghi strumenti preventivi in vigore in altri Paesi dell'Unione europea, e ha l'obiettivo di proteggere in settori a forte rischio di frode all'Iva, le casse dell'erario per i pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Sul piano organizzativo due punti sono stati, dal 2004 in poi, fondamentali per l'attuazione della strategia antifrode. Il primo, relativo alla formazione massiva del personale degli uffici e specifica in materia di frodi Iva. Il secondo, relativo al coordinamento stretto fra gli organismi - agenzia delle Entrate, agenzia delle Dogane e Guardia di finanza - deputati al controllo per lo scambio di informazioni utili e per evitare sovrapposizioni e dispersioni di risorse.
Sono già numerose, inoltre, le sentenze dei giudici tributari che accolgono le tesi degli uffici, in particolare sulla fittizietà della figura del soggetto interposto, sulla simulazione delle cessioni dello stesso, sintomi questi di una convinta e sempre più diffusa adesione alle soluzioni prospettate nelle azioni di contrasto alle frodi Iva.

7. Da ultimo, nell'ambito delle misure di contrasto alle frodi Iva in questo settore, l'articolo 1, commi da 9 a 11, del decreto legge 262/2006, ha introdotto una particolare modalità di versamento dell'Iva posta a carico degli operatori commerciali del settore auto, in relazione alle vendite aventi a oggetto autovetture nuove e usate di provenienza Ue.

 

 
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