In caso di inadempienza, gli uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’accertamento, con oneri a carico dello stesso e applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
L’obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni, di dichiarare tali costruzioni al catasto fabbricati è stato sancito dal Dl 201/2011 (“decreto salva Italia”).
Chi ancora non ha ottemperato riceverà, nei prossimi giorni, una comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate sollecita la regolarizzazione spontanea, con il beneficio di sanzioni ridotte.
A tale scopo, sarà sufficiente rivolgersi a un professionista tecnico abilitato, che si occuperà di presentare agli uffici finanziari l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).
Avvalendosi del “nuovo” ravvedimento operoso (la cui disciplina è stata profondamente modificata dalla legge di stabilità 2015), si otterrà un sostanzioso “sconto” sulla sanzione: anziché pagare l’importo ordinario, che va da 1.032 a 8.264 euro, la violazione potrà essere sanata versando un sesto della misura minima, ossia 172 euro.
Eccezioni
L’aggiornamento non riguarda indistintamente tutti i fabbricati. Sono escluse dall’obbligo di dichiarazione al catasto dei fabbricati le seguenti costruzioni censite al catasto dei terreni:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
- manufatti isolati privi di copertura
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).