Se, per una determinata prestazione, viene stabilita un'aliquota Iva maggiore, poi non ribadita dalla legge di conversione del decreto che l'ha introdotta, le fatture emesse con aliquota più alta nel periodo di vigenza della norma non confermata possono essere rettificate anche oltre un anno da quando è avvenuta l'operazione. In tale circostanza, infatti, non opera il suddetto limite ordinariamente previsto dal decreto Iva per le variazioni in diminuzione, in quanto la correzione non è legata a variazioni negli elementi contrattuali né a errori di fatturazione.
Questa la conclusione a cui giunge la risoluzione n. 106/E del 21 maggio, con la quale l'Agenzia delle entrate risponde a una società che opera nel settore dei servizi connessi all'energia per uso domestico.
La problematica è scaturita dalla mancata conversione in legge della norma, contenuta nel Dl n. 223/2006, che limitava l'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento alle "prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili". Di fatto, pertanto, nell'intervallo temporale 4 luglio - 11 agosto 2006, nel periodo cioè in cui è stato in vigore il decreto prima della sua conversione in legge, la società in questione ha fatturato le proprie prestazioni con la più alta aliquota del 20 per cento.
L'Agenzia delle entrate ha risolto la questione, richiamandosi anche a un suo precedente pronunciamento (circolare n. 28/2004), espresso per una fattispecie analoga (aliquota agevolata per le ristrutturazioni edilizie). In quella circostanza l'applicazione retroattiva di un'aliquota Iva inferiore avveniva per espressa previsione del legislatore, in questo caso è determinata dalla "conversione parziale" del decreto legge.
In entrambe le ipotesi, comunque, può essere attivata la procedura di rettifica in diminuzione delle fatture emesse con aliquota maggiore (effettivamente dovuta all'epoca dell'operazione), anche oltre il limite temporale di un anno. Tale limite è previsto, invece, per le variazioni determinate da errori di fatturazione o modifiche degli elementi contrattuali (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, eccetera).