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Attualità

Con le “ferie di agosto” in arrivo
le scadenze vanno in vacanza

Puntuale come ogni anno si avvicina la pausa estiva, prevista dal 1° agosto sia per la sospensione dei termini processuali sia per le scadenze degli adempimenti e versamenti fiscali

pausa estiva

Il conteggio dei giorni, per depositare gli atti e i documenti si interrompe dalla fine del mese di luglio per riprendere poi dal primo giorno di settembre (in realtà quest’anno si riprenderà dal 2 settembre poiché il 1° cade di domenica). Sospensione dal 1° al 20 agosto, invece, per i termini di versamento e presentazione delle dichiarazioni e denunce fiscali.

Contenzioso tributario
Pausa estiva per tutti gli adempimenti di ogni ordine e grado riguardanti la giustizia tributaria che va in “vacanza” dal 1° agosto fino all’ultimo giorno dello stesso mese. Questo è quanto viene stabilito  dall’articolo 16 del Dl n. 132/2014 che, a partire dal 2015, ha ridotto il periodo feriale dai 46 giorni preesistenti ai 31 attuali; in realtà, quest’anno, l’attività riprenderà il 2 settembre poiché il primo giorno del mese cade di domenica.

La sospensione dei termini è un istituto in base al quale ogni anno, durante il periodo estivo, i termini processuali previsti sia per la giurisdizione ordinaria sia per la giustizia amministrativa (fatte salve alcune eccezioni) non decorrono. Questo significa che il termine fissato, per esempio, per il deposito di un atto si interrompe, per riprendere, poi, alla fine del periodo di sospensione.

L’effetto della “pausa estiva” è un ricalcolo nel conteggio dei giorni:

  • per la presentazione del ricorso → 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
  • per la costituzione in giudizio del ricorrente → 30 giorni dalla notifica del ricorso o appello
  • per la costituzione in giudizio della parte resistente → 60 giorni dalla notifica del ricorso
  • per fare appello → 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito
  • per depositare documenti →20 giorni liberi prima dell’udienza
  • memorie illustrative →10 giorni liberi prima dell’udienza
  • brevi repliche →5 giorni liberi prima della data di trattazione
  • riassumere in giudizio →un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio.

La sospensione feriale interessa anche i termini del procedimento di reclamo/mediazione. Inoltre per le fasi cautelari non opera la sospensione e, di conseguenza, il contribuente può presentare ricorso a luglio o ad agosto, periodo nel quale può essere discussa la sospensiva.

Verifichiamo come incide la “pausa ferragostana” nel conteggio dei termini distinguendo tra due ipotesi che si possono verificare:

  1. se il decorso del termine comincia durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine del periodo; ad esempio, se viene notificato un avviso di accertamento il 5 agosto i 60 giorni per l’impugnazione dell’atto decorrono dal 1° settembre spostando al 31 ottobre l’ultimo giorno utile per proporre ricorso
  2. se il termine comincia a decorrere prima del periodo di sospensione, rimane in standby nel corso dell’intervallo feriale per ripartire alla fine dello stesso: se, per esempio, l’avviso di accertamento arriva il 22 luglio i 60 giorni per l’impugnazione saranno determinati considerando 9 giorni tra il 23 e il 31 luglio, i 31 giorni di sospensione dal 1° al 31 agosto, ai quali vanno sommati 51 giorni che vanno dal 1° settembre al 21 ottobre.

Anche il Fisco va in ferie
Durante il periodo estivo anche le scadenze fiscali riguardanti diversi adempimenti e versamenti tributari si concedono una vacanza, seppur per un tempo più breve.
Lo stabilisce l’articolo 3-quater del Dl n. 16/2012 che individua nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno l’”intervallo” nel quale i contribuenti possono dar corso ai loro obblighi fiscali, entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
In altre parole, se si deve procedere agli adempimenti e ai versamenti delle imposte da effettuare attraverso il modello F24 (compresi quelli rateali), che scadono nei primi 20 giorni del mese di agosto, questi possono essere eseguiti entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.

Infine dal 1° agosto al 4 settembre le richieste del Fisco sono “in pausa”.
Lo stabilisce l’articolo 7-quater del decreto fiscale n. 193/2016 che, al punto 16, prevede che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attivita' di accesso, ispezione e verifica, nonche' delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.
Sospesi, quindi, i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario scaturito dai controlli automatici o formali del Fisco, ad eccezione di quelli derivati da accessi, ispezioni e verifiche, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.
La pausa riguarda anche le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti quali l’invio di questionari o l’invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti.

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