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Attualità

Finalità, benefici e caratteri della conciliazione giudiziale (1)

Tra i vantaggi per il contribuente, la riduzione delle sanzioni e la compensazione delle spese di giudizio

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Che cos'è la conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è una procedura istituita con l'articolo 48, Dlgs n. 546/1992, che consente di chiudere in maniera agevolata la lite con il Fisco, avviata con ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, a differenza dell'accertamento con adesione, strumento istituito per consentire al contribuente di prevenire le vertenze con il Fisco.

La finalità, i benefici e i caratteri dell'istituto
La conciliazione giudiziale evita un lungo e incerto contenzioso, quando esiste rischio di soccombenza, convenienza dell'accordo conciliativo in termini di costi - benefici, opinabilità di parte delle soluzioni adottate.
Non è un caso se la conciliazione interviene solo sul quantum debeatur e non sull'an: quando, infatti, l'ufficio ritiene la pretesa tributaria del tutto illegittima, l'ufficio stesso è obbligato a provvedere in autotutela e a ritirare l'atto impositivo.
In conclusione, l'accordo conciliativo il Fisco riduce il contenzioso tributario, in quanto definisce la lite prima di giungere a qualsiasi trattazione di merito, procedendo, altresì, a una pronta liquidazione delle entrate erariali, e riconducendo, infine, l'intero settore a condizioni di efficienza ed efficacia dell'attività impositiva.

Oltre che beneficiare della chiusura totale o parziale della controversia (articolo 48, comma 1), per il contribuente la conciliazione produce il vantaggio della riduzione delle sanzioni amministrative, quello della compensazione delle spese di giudizio e, infine, quello della definizione delle vertenze che riguardano il rimborso delle imposte già pagate (circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997, paragrafo 4).

Inoltre, il contribuente può beneficiare del pagamento rateale per le somme dovute, con offerta di idonea garanzia, secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis, Dpr n. 633/1972 (fino al 31/12/2004), oppure con prestazione di garanzia qualificata dall'1/1/2005 (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria).

Si è detto che la conciliazione chiude la vertenza già iniziata con il Fisco innanzi alla Commissione tributaria provinciale, evitando un processo lungo e il pagamento delle spese di giudizio. Appare, d'altra parte, fondamentale specificare che il legislatore ha previsto la possibilità di chiusura parziale della controversia, cui consegue la prosecuzione del giudizio per la restante parte con la trattazione nel merito della stessa.

Anche il giudice può esperire il tentativo di conciliazione (articolo 48, comma 2), anche se le parti conservano il potere di decidere la convenienza dell'accordo, nel qual caso si predispongono a concluderlo, specificando in particolare l'oggetto della conciliazione e le modalità di pagamento.

I tipi di conciliazione: giudiziale e stragiudiziale
Il comma 3 dell'articolo 48, Dlgs n. 546/1992, disciplina la conciliazione giudiziale in udienza, mentre il successivo quinto comma dispone che per la conciliazione extragiudiziale l'accordo avviene fuori dal processo, depositato presso la segreteria della prima udienza e notificato alle parti almeno 10 giorni liberi prima.

La conciliazione giudiziale può essere proposta innanzitutto dal ricorrente, ritualmente costituito secondo le forme e le modalità di cui agli articoli 18, 20, 21, 22 del Dlgs n. 546/1992. A riguardo, la Suprema corte ha stabilito, con sentenza n. 4320 del 2002, che "La conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 DLGS n.546/1992, presuppone non soltanto la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti dell'Amministrazione, ma anche che i soggetti interessati siano parti di un processo tributario pendente, il quale difetta quando il contribuente non abbia mai depositato o spedito...l'originale del ricorso alla segreteria della Commissione tributaria".

Anche l'ufficio (Agenzia delle entrate, ente locale, Concessionario del servizio di riscossione), non necessariamente già costituito (articolo 23, Dlgs n. 546/1992), può essere parte propositiva dell'accordo, nella persona del dirigente dell'ufficio o eventualmente del funzionario delegato per l'udienza, cui verranno impartite specifiche istruzioni (per la prassi, circolare n. 235/E/1997, capitolo terzo).

Lo stesso giudice della Ctp può intervenire e invitare le parti ad accordarsi sulla controversia (articolo 48, comma 2) previa verifica, in qualità di organo al di sopra delle parti, dell'assenza di cause di inammissibilità del ricorso (tardività o mancanza di elementi necessari dello stesso) o di improcedibilità dello stesso (vizi di incompetenza). In buona sostanza, nella procedura di conciliazione, il giudice può solo valutare la presenza dei requisiti di ammissibilità dell'accordo (così espressamente nell'articolo 48 comma 5).
Il difensore tecnico, presente in giudizio, munito di specifica procura a riguardo, può procedere alla conclusione dell'accordo.

Anche nella conciliazione fuori udienza sia l'ufficio, nella persona del dirigente della struttura (circolare n. 235/E/1997, capitolo terzo), sia il contribuente possono proporre l'accordo, ma gli adempimenti processuali innanzi al giudice sono esclusivamente a cura dell'ufficio.

Modalità della conciliazione in udienza
La parte in causa che propone la conciliazione pone in essere richiesta al giudice con apposita istanza di discussione della lite in pubblica udienza (articolo 33, comma 1, Dlgs n. 546/1992), deposita presso la segreteria della Commissione una domanda di conciliazione (per tutta o parte della controversia), notificata alla controparte entro i dieci giorni liberi che precedono la trattazione, può formulare una nuova proposta di conciliazione "preconcordata", entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla prima udienza, nel caso in cui la precedente proposta di conciliazione non è stata perfezionata - ad esempio, per ragioni tecniche di conteggi (articolo 48, commi 4 e 5) - sottoscrive il verbale di conciliazione, redatto in udienza ad accordo raggiunto, a meno che per il contribuente non si sia costituito con speciale procura il difensore tecnico: in quest'ultimo caso, il difensore firma il verbale per conto del proprio assistito (articolo 48, comma 3).

L'ufficio deve informare il contribuente che, per l'estinzione del giudizio, si rende necessaria la tempestiva consegna di copia dell'attestazione del versamento eseguito (intero importo o prima rata) unitamente alla garanzia prestata; l'ente deve anche verificare la regolarità del versamento e della garanzia, nel qual caso deve depositare la documentazione (copia dell'attestazione di pagamento e garanzia prestata in ipotesi di rateizzazione) presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale competente.

Modalità della conciliazione fuori udienza
Le parti del processo raggiungono fuori udienza un accordo sottoscritto da entrambe. Prima della fissazione della data di trattazione (in camera di consiglio o in pubblica udienza), l'ufficio cura il deposito presso la segreteria della Commissione di una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo (articolo 48, comma 5).
E' potere dell'ufficio reclamare, secondo le procedure dell'articolo 28 del Dlgs n. 546/1992, avverso il decreto presidenziale di estinzione del giudizio, se il contribuente non procede al pagamento delle somme su cui è stato raggiunto l'accordo; in questo modo, viene riattivato il processo (circolare n. 235/E/1997).

Dal primo gennaio 2005, poi, l'estinzione del giudizio è intangibile e l'ufficio deve iscrivere a ruolo il quantum residuo a carico del contribuente e del garante se, in caso di versamento rateizzato coperto da garanzia, manca il pagamento anche di una sola delle rate successive e il garante non versa l'importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito (articolo 48, comma 3-bis). In tal senso si è pronunciata recentemente anche la Cassazione (sentenza n. 20386/2006).
Ognuna delle parti può infine impugnare innanzi al giudice di appello la sentenza a contenuto di merito, pronunciata dalla Ctp, per errore del presidente, in ordine alla non ammissibilità dell'accordo conciliativo.

La circolare n. 98/E/1996 ha chiarito il contenuto della proposta di conciliazione fuori udienza.
La proposta deve contenere l'indicazione della Commissione tributaria adita, i dati identificativi dell'ufficio e del ricorrente, la manifestazione della volontà di conciliare, l'indicazione esatta degli elementi oggetto della proposta e relativi termini economici, la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione giudiziale, una succinta motivazione delle ragioni che hanno indotto l'ufficio ad avanzare la proposta di conciliazione, l'accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta e delle somme liquidate, la data e la sottoscrizione del titolare dell'ufficio, la sottoscrizione autografa del ricorrente.

1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata mercoledì 8

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