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Attualità

In Finanziaria delineata nuova geografia dei paradisi fiscali

Cambiano le norme che disciplinano la materia con particolare riferimento all’eliminazione del criterio della ridotta tassazione

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Questo metodo attualmente stabilisce quali Paesi hanno un regime privilegiato e appartengono alla black list. Con decreto del Mef, saranno individuati gli Stati che consentono uno scambio di informazioni con l’Italia. Nuova definizione per le norme in materia di paradisi fiscali. La manovra finanziaria prevede l’eliminazione del criterio della ridotta tassazione, che attualmente stabilisce quali Paesi hanno un regime fiscale privilegiato e appartengono quindi alla black list. Il nuovo articolo 168 bis del Tuir individua, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, la white list, i Paesi cioè che consentiranno, sulla base di idonee convenzioni, un effettivo scambio di informazioni con l’Italia.

Le caratteristiche del nuovo sistema
Con il futuro sistema, le norme restrittive in materia di paradisi fiscali si applicheranno quando lo Stato o il territorio in cui il contribuente ha trasferito la propria attività non appartiene a quelli elencati nella nuova lista. In questo modo, Paesi che hanno una fiscalità più favorevole di altri potrebbero essere premiati se legati all’Italia da un accordo che prevede uno scambio di informazioni illimitato, mentre potrebbero finire tra i "cattivi", coloro che a oggi vantano criteri di trasparenza. Il nuovo metodo attribuisce un’importanza primaria alla trasparenza e alla cooperazione amministrativa, principi su cui l’Ocse con il Forum "Harmful Tax Competition" sulla questione della concorrenza fiscale dannosa, è divenuto il riferimento internazionale e la posizione ufficiale dei Paesi più sviluppati.

L’adeguamento delle norme del Tuir
Molte le norme del Tuir che si dovranno adeguare al mutamento. In particolare:
- l’articolo 2 comma 2 bis. Verrà introdotta la presunzione relativa di residenza fiscale per cui si considereranno residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini cancellati dall’anagrafe come residenti e trasferiti in territori non appartenenti alla lista bianca;
- l’articolo 47 comma 4. Disposta l’imponibilità integrale degli utili provenienti da stati esclusi dalla white list - l’articolo 73 comma 3. E’ prevista una presunzione di residenza anche per i Trust;
- l’articolo. 87 comma 1. Le plusvalenze saranno esenti se la partecipata risiede nella white list;
- l’articolo. 89 comma 3. Anche l’ esclusione di dividendi ed interessi dalla formazione del reddito della società per il 95 per cento del loro ammontare, è condizionata dall’inserimento del paese nel nuovo elenco;
- l’articolo 110 comma 10. Sarà introdotta l'indeducibilità dei costi che derivano da transazioni con imprese residenti in Stati a fiscalità privilegiata;
- gli articoli. 167 e 168. Secondo l’attuale regime delle imprese controllate estere (Cfc), la maggiore onerosità è attivata nel momento in cui la società partecipata, o la controparte commerciale nel caso dell'articolo 110 comma 10 del Tuir, sono residenti nella "black list"; a seguito delle proposte modifiche, invece, tali misure si applicherebbero nei casi in cui la società partecipata, o la controparte commerciale, risiedano negli Stati con cui manca lo scambio di informazioni.

Gli effetti e il periodo transitorio
Gli effetti del nuovo sistema non saranno immediati. E’ previsto, infatti, dalla manovra un periodo transitorio di cinque anni nel corso del quale sarà mantenuto l’attuale regime. Durante questo quinquennio gli Stati avranno la possibilità di adeguarsi al nuovo scenario con la stipulazione di nuovi trattati o con la modifica di quelli esistenti.
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