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Attualità

Fine pausa termini processuali.
Si riparte dal 16 settembre

Con la ripresa dell’attività contenziosa tributaria, contribuenti e Amministrazione subito a tu per tu con la novità del contributo unificato al posto dell'imposta di bollo

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Ancora una manciata di ore, poi riparte la macchina della giustizia. Riprende giovedì, 16 settembre, il naturale corso dei termini dei processi amministrativi, civili e tributari, sospeso, come ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre. Allo scadere della mezzanotte, quindi, sia i contribuenti sia l’Amministrazione finanziaria potranno ricominciare a contare i giorni entro i quali gli è consentito agire in giudizio, per far valere i rispettivi diritti.
 
Si ricorda, a tal proposito, che, nel rito tributario, le lunghe ferie hanno riguardato le scadenze relative alla presentazione dei ricorsi contro gli atti impositivi, sia introduttivi sia costitutivi, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche, per esempio, al deposito di documenti e/o memorie illustrative. Inoltre, hanno potuto godere della pausa estiva, pure coloro che hanno deciso di avvalersi dell’istituto dell’accertamento con adesione, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza.
Questo perché, alle perplessità sorte circa la possibile contestuale applicazione della sospensione prevista dalla disciplina che regola l’accertamento con adesione (90 giorni) e quella “estiva” disposta dalla legge n. 742/1969 (dal 1° agosto al 15 settembre), l’Agenzia delle Entrate ha risposto, con la circolare 65/2001, chiarendo che il periodo di sospensione di 90 giorni non costituisce il termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione. La sottoscrizione dell’atto, infatti, può validamente intervenire entro il termine ultimo entro il quale è possibile promuovere l’impugnativa, per la cui determinazione occorre considerare anche la sospensione feriale.
In altri termini, i due diversi periodi di sospensione possono applicarsi cumulativamente senza controindicazioni.
 
Quest’anno, intanto, con la ripresa dell’attività giudiziaria, le parti in causa dovranno subito confrontarsi con una novità contenuta nel Dl 98/2011 (articolo 37, comma 6) che, introducendo il comma 6-quater all’articolo 13 del Dpr 115/2002, ha esteso il contributo unificato, spodestando contestualmente la disciplina che sottoponeva gli atti del contenzioso tributario all’imposta di bollo, anche al processo tributario. La recente norma è entrata in vigore per i ricorsi notificati dal 6 luglio scorso.
 
Il contributo, dovuto per i ricorsi principali e incidentali proposti nelle Commissione tributarie provinciali e regionali, dovrà essere quantificato in base alla fascia di valore in cui si colloca la lite (a tal proposito “nei processi tributari, il valore della lite, …, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”) così come disposto alla lettera t) – comma 6, articolo 37, Dl 98/2011 – in pratica:
 
Valore della controversia Contributo unificato dovuto
fino a 2.582,28 euro 30 euro
oltre i 2.582,28 e fino a 5mila euro 60 euro
oltre i 5mila e fino a 25mila euro 120 euro
oltre i 25mila e fino a 75mila euro 250 euro
oltre i 75mila e fino a 200mila euro 500 euro
oltre i 200mila euro 1.500 euro
 
 
Prima, invece, per ogni atto processuale e senza alcuna connessione con “la posta in ballo”, doveva essere applicata “fisicamente” una marca da bollo (poi contrassegno telematico) da 14,62 euro ogni quattro facciate dell’atto.
 
Il nuovo adempimento, può essere assolto in tre diverse maniere, cioè:
  • con il modello F23, utilizzando il codice tributo 941-T
  • negli uffici postali tramite apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione della Tesoreria dello Stato competente per provincia
  • nelle tabaccherie, con il modello per la comunicazione di versamento
 
Qualsiasi sia la strada prescelta, comunque, si riceve un’attestazione, comprovante l’avvenuto versamento, da allegare al momento del deposito del ricorso presso la Commissione tributaria, la cui segreteria dovrà verificare che l’atto contenga l’apposita dichiarazione sul valore della lite. Con l’ultima manovra (Dl 138/2011), l’omissione di tale dichiarazione comporta il pagamento dell’importo più sostanzioso, quello abbinato all’ultimo scaglione (1.500 euro). Mentre, nel caso in cui sia impossibile calcolare il valore della controversia, la quantificazione del contributo unificato si pone “nel mezzo” (120 euro).
 
Infine, tra le altre novità relative al processo tributario, va segnalato l’obbligo, per il difensore, di indicare nel ricorso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, per il contribuente, invece, il proprio codice fiscale, pena l’aumento del 50% del contributo unificato.
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