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Attualità

In Finlandia gli utili che risultano dal conto economico fanno l’aliquota

Le società devono presentarlo in allegato alla dichiarazione dei redditi entro quattro mesi dal termine dell'anno fiscale di riferimento

A partire dal 1° gennaio 2005 (con eccezione della disciplina della participation exemption applicabile già dal 19 maggio 2004) l’aliquota per le imprese è stata ridotta al 26 per cento (contro il 29 per cento degli anni precedenti). Le società residenti sono tassate secondo il principio del worldwide income taxation mentre quelle non residenti sono soggette a imposizione in relazione al reddito prodotto nel territorio dello Stato e attraverso una stabile organizzazione.
Le principali fonti normative relative all'imposizione sul reddito sono rappresentate dalla legge relativa all'imposta sul reddito (Tuloverolaki; TVL) e da quella relativa all'imposta sul reddito d'impresa (Laki elinkeinotulon verottamisesta, EVL). Ai fini dell’applicazione delle previsioni normative sono considerati soggetti imponibili tutte le società residenti, le cooperative e le branch di società estere. Risultano esenti, anche se realizzano reddito d'impresa, le seguenti entità: la Banca di Finlandia, l'Università di Helsinki, la Compagnia televisiva finlandese, la Banca nordica di investimento il Fondo nazionale finlandese per la Ricerca e lo Sviluppo; l'Istituto di assicurazione sociale, i fondi di investimento, i fondi per i dipendenti, il Fondo centrale contro la disoccupazione; le società costituite dai Comuni per realizzazioni edili.

La tassazione sulle società
Le società residenti sono tassate secondo il principio del worldwide income taxation mentre quelle non residenti sono soggette a imposizione in relazione al reddito prodotto in Finlandia e attraverso una stabile organizzazione. Le società residenti non sono soggette al pagamento dell’imposta sul patrimonio netto se gli azionisti pagano tale imposta con riferimento alle azioni da loro detenute nella società mentre le società non residenti sono tenute al pagamento dell’imposta del patrimonio netto nella misura dell'1 per cento (disposizione mitigata dalle previsioni relative alla non discriminazione contenute nelle Convenzioni contro la doppia imposizione).
Le novità introdotte dal 2005
A partire dal 1° gennaio 2005 (con eccezione della disciplina della participation exemption applicabile già dal 19 maggio 2004) l’aliquota applicabile è stata ridotta al 26 per cento (contro il 29 per cento degli anni precedenti). È considerato reddito imponibile il reddito d’impresa realizzato dalla società nonché gli interessi e i dividendi distribuiti da altre società residenti; l’aliquota si applica sugli utili risultanti dal conto economico che deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi entro quattro mesi dal termine dell’anno fiscale di riferimento.
I costi deducibili
In termini generali sono deducibili tutti i costi sostenuti nell’esercizio di riferimento. Sono deducibili tutti gli interessi passivi, purché siano inerenti al reddito prodotto dalle attività per le quali è stato impiegato il prestito. Nel caso in cui gli interessi siano corrisposti a società controllate, il tasso non deve superare quello applicato nel libero mercato mentre gli importi che eccedono tale valore non sono deducibili e possono essere assimilati a distribuzioni occulte di dividendi. Sono deducibili anche le royalty a condizione che il loro importo non superi il valore stabilito nel libero mercato.

I costi non deducibili
Non sono deducibili i pagamenti effettuati verso società controllate se il loro importo è superiore al valore normale, i dividendi e le seguenti spese: quelle non necessarie alla produzione del reddito o sostenute esclusivamente per ridurre il reddito; i canoni versati a enti pubblici che forniscono servizi; gli importi eccessivi corrisposti a un azionista o a un membro della sua famiglia a titolo di stipendio o altro emolumento; le imposte patrimoniali e sul reddito nonché le sanzioni applicate in relazione a dichiarazioni non corrette; le perdite derivanti da operazioni di M&A (Mergers and Acquisitions); le multe e le altre sanzioni; il 50 per cento delle spese di rappresentanza.
Il trattamento delle plusvalenze
Dal 19 maggio 2004 le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni sono esenti qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 6B dell' EVL (iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni immateriali, possesso ininterrotto di un anno di almeno il 10 per cento delle azioni delle società, residenza della società in Finlandia, in un altro Stato membro dell’Ue o in un Paese con cui la Finlandia abbia sottoscritto una Convenzione contro la doppia imposizione).
Le modifiche al sistema dell’imputazione
Per ciò che concerne i dividendi, la Finlandia aveva adottato dal 1999 al 2004 il sistema dell'imputazione. A partire dal 2005 il sistema è stato abolito. Questo significa che, nel caso in cui il beneficiario detenga almeno il 10 per cento delle azioni della società erogante, soltanto il 75 per cento dei dividendi è tassato mentre il rimanente 25 per cento è esente. Analoga considerazione vale nel caso in cui i beneficiari dei dividendi siano istituzioni finanziarie, compagnie assicurative o enti previdenziali a condizione che tali dividendi siano indicati in bilancio come investment asset. Occorre notare che nel periodo di transizione la parte tassabile era pari al 60 per cento. La legge sulla tassazione dei soggetti non residenti (Lähdeverolaki) prevede tuttavia che i dividendi siano esenti se il beneficiario è residente in uno Stato membro dell'Ue e detiene almeno il 10 per cento delle azioni della società finlandese erogante. I dividendi corrisposti a un Paese extra Ue sono soggetti a imposizione piena e a una ritenuta del 29 per cento, fatta salva l’applicazione di eventuali Convenzioni contro la doppia imposizione.
Le esenzioni
È esente da ritenuta il reddito derivante da interessi di fonte finlandese relativi a: obbligazioni o titoli analoghi; depositi su conti bancari; crediti derivanti da scambi internazionali; finanziamenti non equivalenti a capitale di rischio. Alle royalties corrisposte a soggetti non residenti e alle quote di utili distribuite da fondi di investimento residenti si applica la ritenuta alla fonte nella misura del 29 per cento o quella convenzionale.
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