Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Fisco più leggero per i giovani autori

Tassato il 60 per cento del compenso, in luogo dell'ordinario 75, se si ha meno di 35 anni

_1351.jpg

Tassazione più leggera per gli autori che hanno meno di 35 anni. Il comma 318 dell'unico articolo della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), integra l'articolo 54, comma 8, del Dpr n. 917/86, prevedendo che i redditi derivanti dallo sfruttamento, da parte dell'autore o inventore, delle proprie opere dell'ingegno sono costituiti dal compenso percepito ridotto del 40 per cento (anziché dell'ordinario 25 per cento), a titolo di spese forfetarie, se l'autore ha meno di 35 anni.

Tali redditi, come noto, sono considerati redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b), del Tuir, che ricomprende, appunto, in tale categoria "i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali".
Da tale definizione discende che l'utilizzazione di tali diritti da parte di soggetti diversi dall'autore quali, ad esempio, gli eredi, i legatari e i cessionari, non determina reddito di lavoro autonomo, ma un "reddito diverso", imponibile ai sensi della lettera g) del primo comma dell'articolo 67 del Tuir (con una diversa tassazione a seconda del titolo di acquisto gratuito o oneroso, cfr tabella).

E' chiaro che tale tipologia di reddito rientra nell'ambito del lavoro autonomo sempre che la relativa attività non venga svolta da un soggetto imprenditore.
A tal proposito, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 132 del 15 novembre 2004, in relazione a un autore di opere letterarie che vendeva direttamente le stesse alle librerie, ha chiarito che la successiva attività di vendita diretta della propria opera va trattata come una diversa e ulteriore attività (di impresa) rispetto a quella di produzione della stessa.

Lo sfruttamento economico, infatti, nel caso di specie, avveniva in modo immediato e diretto, tramite un'iniziativa economica di tipo editoriale-commerciale, svolta in modo abituale, generando la soggettività passiva ai fini Iva(1) e attraendo, pertanto, i conseguenti proventi percepiti nell'ambito dei ricavi che avrebbero concorso, ai fini delle imposte dirette, a formare reddito d'impresa.

Non sempre è facile delineare la fattispecie della cessione di diritti di autore. Con la circolare 3/5/1996, n. 108, paragrafo 7.1, ad esempio, l'Amministrazione si è espressa sulla differenza tra collaborazione a testate giornalistiche e cessione di diritti d'autore, precisando che "nell'ambito della redazione di articoli occorre distinguere l'ipotesi in cui viene ceduta un'opera dell'ingegno, la cui riproduzione sia tutelata dalle norme sul diritto d'autore (Articolo 2575 del codice civile e L. n. 633 del 1941), da quella in cui si instaura un rapporto di collaborazione a giornali e riviste in relazione al quale l'oggetto complessivo della prestazione esula dalla disciplina relativa alla tutela del diritto d'autore, quale è, ad esempio, l'ipotesi dei correttori di bozze o delle persone che si limitano a fornire alla redazione del giornale notizie utili per la redazione dell'articolo. È soltanto nella prima ipotesi che il reddito derivante dalla redazione di articoli elaborati dall'autore può essere considerato rientrante tra i redditi di cui all'art 49, comma 2, lettera b), del Tuir...".

La nuova disposizione della Finanziaria 2007, comunque, riguarda la determinazione della base imponibile ai fini fiscali, prevedendo, come sopra accennato, per gli autori di età inferiore ai 35 anni, una deduzione forfetaria nella misura del 40 per cento del compenso percepito, in luogo della deduzione standard nella misura del 25 per cento.
Di tale innovazione, quindi, dovranno tenere conto anche i soggetti che corrispondono questo tipo di compensi, se trattasi di esercenti attività di impresa o di enti e società di ogni tipo, per il corretto calcolo della ritenuta del 20 per cento (o del 30 per cento se i percettori sono non residenti), da effettuare a norma dell'articolo 25 del Dpr n. 600/1973, ai sensi del quale la ritenuta a titolo di acconto (per i non residenti è a titolo di imposta), nel caso di compensi inerenti diritti d'autore e simili, deve essere operata sulla parte imponibile del compenso.

E' appena il caso di ricordare che nulla cambia per i compensi corrisposti in relazione alla cessione di diritti d'autore da parte di soggetti diversi dall'autore stesso (cessionari, eredi, eccetera); la novità della Finanziaria 2007 riguarda solo tali compensi rientranti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e non anche quelli ricompresi fra i redditi diversi.

Le ritenute, pertanto, in relazione alla tipologia di compensi in esame, devono essere operate secondo le modalità riassunte nella seguente tabella:

Reddito
Ritenuta da applicare
Base imponibile
Fonte
Norma
Aliquota
Norma
Titolo
% su compenso
Norma
Cessione diritti da parte dello stesso autore (meno di 35 anni)
Art. 53, comma 2, lettera b)
20%
Art. 25, comma 1, terzo periodo
Dpr 600/73
acconto
60
Art. 54, comma 8
Cessione diritti da parte dello stesso autore (da 35 anni in su)
Art. 53, comma 2, lettera b)
20%
Art. 25, comma 1, terzo periodo
Dpr 600/73
acconto
75
Art. 54, comma 8
Cessione diritti da parte degli eredi o donatari
Art. 67, comma 1, lettera g)
20%
Art. 33, comma 4, lettera a)
Dpr 42/98
acconto
100
Art. 71, comma 1
Cessione diritti da parte di PF non imprenditori o professionisti che li hanno acquistati
Art. 67, comma 1, lettera g)
20%
Art. 33, comma 4, lettera a)
Dpr 42/98
acconto
75
Art. 71, comma 1
Compensi relativi a diritti corrisposti allo stesso autore avente meno di 35 anni e residente all'estero (2)
Art. 23, comma 2, lettera c)
30%
Art. 25, comma 4, Dpr 600/73
definitivo
60
Art. 54, comma 8
Compensi relativi a diritti d'autore corrisposti allo stesso autore residente all'estero e con almeno 35 anni (2)
Art. 23, comma 2, lettera c)
30%
Art. 25, comma 4, Dpr 600/73
definitivo
75
Art. 54, comma 8
Compensi relativi a diritti d'autore corrisposti ad aventi causa dell'autore a titolo gratuito (eredi, donatari) residenti all'estero (2)
Art. 23, comma 2, lettera c)
30%
Art. 25, comma 4, terzo periodo
Dpr 600/73
definitivo
100
Art. 71, comma 1
Compensi relativi a diritti d'autore corrisposti ad aventi causa dell'autore a titolo oneroso (cessionari) residenti all'estero (2)
Art. 23, comma 2, lettera c)
30%
Art. 25, comma 4, terzo periodo
Dpr 600/73
definitivo
75
Art. 71, comma 1

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/fisco-piu-leggero-giovani-autori