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Attualità

Il Fisco in pressing sui contratti dei calciatori

Definiti i contenuti e le modalità di trasmissione delle comunicazioni che le società sportive professionistiche dovranno inviare all'Agenzia

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Il provvedimento del direttore dell'Agenzia, pubblicato oggi sul sito internet delle Entrate, disciplina le modalità di trasmissione all'Amministrazione finanziaria, da parte delle società di calcio, delle copie dei contratti sottoscritti con gli atleti e delle informazioni in essi contenuti. La disposizione - dettata dal decreto "Visco-Bersani" - mira a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del calcio professionistico. In concreto, si mettono a disposizione degli organi di controllo i dati indispensabili alla verifica delle posizioni degli atleti tesserati ma anche delle società sportive, relativamente alle somme percepite per i diritti di sfruttamento dell'immagine.

Contratti: in rete
I profili fiscal-finanziari dei calciatori, con le relative sponsorizzazioni, saranno trasmessi all'agenzia delle Entrate in via esclusivamente telematica. Quindi, a finire in rete, questa volta saranno i contratti e non i palloni.
Il canale scelto, infatti, per le comunicazioni è la posta elettronica certificata (Pec), preferito per la migliore capacità di veicolazione di documenti in formato immagine e per la possibilità di utilizzare schemi più versatili di riepilogo delle informazioni, quali sono i documenti in xml.
Le società sportive obbligate alla trasmissione dei dati sono quelle iscritte, per la stagione per cui viene effettuata la comunicazione, ai campionati di calcio di serie A, B, C1 e C2. Le stesse dovranno munirsi, presso uno dei gestori abilitati (articolo 14, Dpr 68/2005), di un indirizzo di posta certificata che deve essere mantenuto per almeno trenta giorni successivi alla data risultante dalla ricevuta di consegna.
Per facilitare l'identificazione del mittente anche a distanza di tempo, si richiede che l'indirizzo di Pec utilizzato contenga la denominazione ufficiale della società di calcio.

Nelle comunicazioni spazio anche alle sponsorizzazioni
Le comunicazioni riguarderanno l'intera posizione contrattuale di ogni singolo atleta professionista tesserato, incluse quindi anche le sponsorizzazioni. Saranno articolate secondo due sequenze informative parallele, la prima rappresentata dalle copie dei contratti, in uno dei formati previsti (pdf, jpg, gif, tiff) e l'altra costituita dalle informazioni, contenute negli stessi, rese secondo la struttura propria dello schema xml, posto in allegato al provvedimento.

Le diverse tipologie di contratto che costituiscono oggetto della comunicazione sono:

 

  • i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà, e quelli di prestito dei calciatori tesserati per la stagione sportiva per cui viene effettuata la comunicazione
  • i contratti in cui è stabilito il trattamento economico e normativo del rapporto tra il calciatore e la società
  • i contratti di sponsorizzazione in cui sono previste somme di denaro a favore della società sportiva per il diritto di sfruttamento dell'immagine dei calciatori.

Nelle comunicazioni che perverranno per le stagioni successive, se l'atleta resta in organico alla società, saranno trasmesse le informazioni relative al trattamento economico (somme liquidate nel periodo al calciatore) e alla sponsorizzazione (per la quale la società percepisce compensi per lo sfruttamento dell'immagine).

Contratti a misura di byte
La norma stabilisce anche il limite dimensionale del messaggio inviato che non potrà superare gli 8 megabyte. Questo significa che le società dovranno, in prevalenza, predisporre una comunicazione frazionata in più messaggi ognuno dei quali, tra documento xml e allegati, non potrà superare le dimensioni previste. L'indirizzo a cui trasmettere è dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it.

Al via l'archivio del calcio
Per assicurare un'archiviazione precisa a documenti di formato diverso, le regole per la denominazione delle copie dei contratti prevedono che:

  • ogni file allegato sia relativo a un solo contratto (quindi non sarà possibile, predisporre, ad esempio, un file in formato pdf che comprenda più contratti, mentre sarà possibile dividere in più file lo stesso contratto)
  • lo stesso file abbia un nome contenente il codice fiscale del calciatore
  • dopo il codice fiscale sia inserita una lettera che chiarisce la tipologia del contratto (ad esempio, per la sponsorizzazione, la lettera S).

In proposito, può essere utile far presente che la nota tecnica allegata al provvedimento raccomanda di far ricorso alla divisione in più allegati di uno stesso contratto solo in ipotesi eccezionali.

La nota tecnica precisa, inoltre, che la transazione xml che accompagna gli allegati dovrà riportare, puntualmente ed esclusivamente, i contratti inclusi nello stesso messaggio di Pec e, nell'eventualità che non si riesca a trasmetterli tutti con un unico messaggio, fornisce importanti chiarimenti circa le modalità di frazionamento anche del documento xml.
Per avere informazioni dettagliate sulla compilazione del file e sugli elementi informativi che lo compongono, bisognerà invece attendere la pubblicazione di apposite istruzioni, prevista nei prossimi giorni, sul sito internet delle Entrate.

Come per altre tipologie di comunicazione di dati all'Anagrafe tributaria, anche in questo caso è contemplata la possibilità di rettifica dei dati trasmessi: con la variazione di un "tag" posto nella testata del file xml è possibile qualificare il messaggio (o più messaggi) come comunicazione sostitutiva e includervi quella parte delle informazioni che si vuole venga aggiornata.

A garanzia della provenienza e della responsabilità del contenuto della comunicazione, su ogni messaggio inviato deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante della società sportiva di calcio professionistica o di altra persona delegata.

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