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Attualità

Fondazioni bancarie: storia di una ritenuta (2)

Allo stato attuale, il prelievo a titolo d'acconto, soppresso dal Dlgs 461/1997, non è più obbligatorio

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Giurisprudenza di legittimità (prima della rimessione alla Cgce)
Con la sentenza n. 14574 del 20/11/2001, la Corte di cassazione ha negato alle fondazioni bancarie l'applicabilità dell'articolo 10-bis della legge n. 1745/1962, relativo all'esonero dalla ritenuta sui dividendi.
Tale pronuncia ha subito le critiche della dottrina perché ha disconosciuto l'esonero sulla base della "confusione metodologica tra scopo e attività, in cui era incorso il Consiglio di Stato" (nel succitato parere 103/1995), e dell'affermazione secondo cui l'amministrazione delle partecipazioni nella società bancaria riveste natura "commerciale".

Inoltre, sotto il profilo dei rapporti tra la riduzione alla metà dell'imposta societaria e il trattamento di esonero dalla ritenuta, la pronuncia ha sostenuto, nella sostanza, la reciproca indifferenza tra le due normative (sicché l'ente che beneficia della riduzione alla metà dell'aliquota Irpeg non avrebbe potuto solo per questo ottenere l'esonero dalla ritenuta)(4).
La successiva sentenza della sezione tributaria 24/6/2003, n. 19445, ha riconosciuto la spettanza dell'Irpeg ridotta al 50 per cento a una fondazione di origine bancaria, alla luce delle finalità di interesse pubblico e di utilità sociale dell'ente, che si limitava ad amministrare le partecipazioni nella Spa conferitaria e a destinare i dividendi agli scopi statutari nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità (anche in considerazione della temporaneità dell'amministrazione della partecipazione, nella prospettiva della dismissione, e della preclusione - stabilita per le fondazioni ex articolo 12, Dlgs n. 356/1990 - delle ingerenze nell'attività bancaria, che rende impossibile alle stesse di atteggiarsi quali holding).

La quasi coeva sentenza del 2/7/2003, n. 19365, nel riconoscere - sulla base dei medesimi presupposti - alla fondazione la tassazione "dimezzata", aggiunge che tali enti "in considerazione del giudizio di meritevolezza dell'attività svolta ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973, godono anche dell'agevolazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962, la quale comporta un esonero dalla ritenuta a titolo d'imposta sugli utili derivanti dalle partecipazioni societarie possedute".

Infine, la sezione tributaria interveniva in materia nel 2003, con la sentenza del 17 dicembre, n. 19365, nella quale era affermato che "l'ambito applicativo dell'agevolazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962, la quale comporta un esonero dalla ritenuta a titolo d'imposta sugli utili derivanti dalle partecipazioni societarie possedute, coincide con quello di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 in quanto anch'essa trova la sua "ratio" in un giudizio di meritevolezza dell'attività svolta dal contribuente. Pertanto, essa spetta anche alle Fondazioni bancarie proprio in considerazione del giudizio di meritevolezza dell'attività da queste svolte".

Posizione dell'Amministrazione
Il contenuto del parere del Consiglio di Stato è stato recepito dall'Amministrazione (con la circolare ministeriale 4/10/1996, n. 238/E), che aveva proposto all'Organo consultivo un quesito vertente, sostanzialmente, sulla "commercialità" (o meno) dell'attività di gestione delle partecipazioni nelle Spa conferitarie, e aveva ricevuto un secco diniego a "360 gradi" della non commercialità di tali enti.
Il ministero riportava quindi nella propria pronuncia la posizione del CdS al quale si allineava affermando che "le Fondazioni Casse di risparmio non sono riconducibili fra i destinatari della riduzione a metà dell'IRPEG individuati dall'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Conseguentemente le stesse Fondazioni non possono beneficiare dell'esonero dalla ritenuta sui dividendi disposta dall'art. 10-bis della L. 29 dicembre 1962, n. 1745 (art. 73, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)".

La linea interpretativa espressa nel 1996 è stata criticata in dottrina da chi ha asserito - in dissenso con il CdS - che "l'affermazione che le fondazioni nascono e vivono in funzione della proprietà di un'importante quota delle imprese bancarie nazionali sottintende una incompleta interpretazione della legge di riferimento". Infatti, "il richiamo incompleto della normativa (effettuato dall'Organo consultivo) è assolutamente fuorviante, in quanto induce a confondere gli scopi delle fondazioni con i mezzi strumentali al loro raggiungimento".

Sulla base della pregressa giurisprudenza della Cassazione, era quindi affermato che l'articolo 12, Dlgs n. 356/1990, "nello stabilire i principi a cui devono attenersi gli enti conferenti, espressamente distingue tra le finalità di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori previsti (oltre alle originarie finalità di assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli), le attività finanziarie, commerciali, immobiliari necessarie ed opportune per il conseguimento di tali scopi, ed, ulteriormente, l'attività di amministrazione della partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria".
Pertanto, secondo tale dottrina, "le fondazioni bancarie in tanto sono legittimate a compiere operazioni commerciali, in quanto queste siano strumentali, in via di necessità o di opportunità, al raggiungimento degli scopi di interesse pubblico e di utilità sociale indicati nella lett. a), comma 1, art. 12 del D.Lgs. n. 356/1990"(5).

La "legge Ciampi" e l'estensione condizionata delle agevolazioni
Come risulta dalla breve ricostruzione sopra effettuata, seguendo l'impostazione interpretativa del Consiglio di Stato si giungeva a un trattamento di complessivo "sfavore" fiscale per una tipologia di enti - le fondazioni di origine bancaria - che il legislatore aveva inteso come strumentali alla dismissione e alla sostanziale privatizzazione delle imprese ex pubbliche del settore creditizio.
Era giocoforza, quindi, che si intervenisse ripristinando - anche se a determinate condizioni - la veste "non commerciale" delle fondazioni, e con essa la spettanza sia delle agevolazioni strettamente ricollegate alla qualità di ente non commerciale, sia dell'imposta sul reddito ridotta al 50 per cento, sia dell'esenzione della ritenuta ex articolo 10-bis, legge 29/12/1962, n. 1745.

Esaminando la relazione introduttiva al progetto di legge n. 3194 della XIII legislatura, poi tradottosi nella legge 23/12/1998, n. 461, recante la delega al Governo per il riordino della disciplina fiscale e civilistica degli enti conferenti, può essere rilevato che si intendeva introdurre per gli enti conferenti un regime fiscale agevolato in grado di tener conto della "particolare meritevolezza degli scopi perseguiti".
Tale regime si fondava "sul presupposto che agli enti conferenti spetti già l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, nelle ipotesi, di gran lunga le più frequenti, in cui essi possono considerarsi enti non commerciali".

L'agevolazione "è mantenuta, a regime, per il futuro, anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga attività commerciali, a condizione però che tali attività siano direttamente funzionali ed accessorie agli scopi di utilità sociale perseguiti".
Relativamente alle previsioni della "legge Ciampi", può farsi integrale rinvio ai precedenti interventi pubblicati su questa testata, riaffermando che, allo stato attuale, le agevolazioni fiscali per le fondazioni ex bancarie operano solamente se sono rispettati i vincoli ivi previsti, mentre la ritenuta a titolo d'acconto non è più obbligatoria, perché soppressa dal Dlgs 461/1997 (anche se essa è stata al centro del contenzioso comunitario sfociato nella sentenza della Cgce 10/1/2006, nella causa C-222/04).


2 - fine. La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 15

NOTE:
4) Cfr. Pietro Anello, "Secondo la Suprema Corte alle fondazioni bancarie non spetta l'esonero da ritenuta", Corriere Tributario n. 5/2002, pagina 386.

5) Cfr. P. Anello, "Agevolazioni fiscali alle fondazioni bancarie: la suprema corte "ignora" le argomentazioni di dottrina e giurisprudenza", in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 9/2004, pagina 825 - Commento a Cassazione, ordinanza 30/4/2004, n. 8319.

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