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Attualità

Fondi comuni mobiliari e Sicav. La tassazione aggiusta il tiro (1)

Dal 1° luglio, il prelievo non sarà più concentrato sul maturato ma sul “raccolto” dall’investitore

A partire dal 1° luglio 2011 non sarà più assoggettato a tassazione il reddito “maturato” in capo al fondo, bensì quello “realizzato” in capo all’investitore, riavvicinando il regime fiscale dei fondi italiani (e dei fondi lussemburghesi “storici”) a quello dei fondi esteri armonizzati.

Analizzeremo di seguito le modifiche apportate dal decreto legge 225/2010 (“milleproroghe”) convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2011, con riferimento ai riflessi fiscali sia per i fondi (Oicr con sede in Italia - diversi dai fondi immobiliari - e fondi lussemburghesi “storici”) che per gli investitori (comma 62 e seguenti dell’articolo 1 della legge 10/2011).

Le novità relative agli Oicvm
Il decreto milleproroghe ha abrogato, con effetto dal 1° luglio 2011, una serie di norme tra cui quelle (indicate tra parentesi) relative alla tassazione di:
  1. fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale (articolo 9 della legge 77/1983)
  2. fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (articolo 11 della legge 344/1993)
  3. fondi comuni di investimento mobiliare con sede in Lussemburgo, autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (articolo 11-bis, commi da 1 a 5, del decreto legge 512/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 649/1983)
  4. organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di Sicav (articolo 14, comma 1 e primo periodo del comma 2, del decreto legislativo 84/1992).

Contemporaneamente, il citato decreto ha inserito, nell’articolo 73 del Tuir, il comma 5-quinquies, secondo cui “Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato … non sono soggetti alle imposte sui redditi”, mentre continuano a essere assoggettati, sui redditi di capitale percepiti:
  • all’imposta sostitutiva del 27% (di cui all’articolo 2 del Dlgs 239/1996), relativa, ad esempio, a interessi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari, diversi dai titoli pubblici italiani, con scadenza inferiore a 18 mesi) e
  • alla ritenuta del 27% (prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del Dpr 600/1973) sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, nell’ipotesi in cui la giacenza media annua sia superiore al 5% dell’attivo medio gestito.

In definitiva, gli organismi di investimento collettivo del risparmio non saranno più soggetti, a partire dal 1° luglio 2011, all’imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione maturato, in quanto la tassazione viene “traslata” sull’investitore, al momento del realizzo, mediante l’applicazione di una ritenuta del 12,50%, ai sensi dell’articolo 26-quinquies del Dpr 600/1973, introdotto dal medesimo “milleproroghe”.

Quanto al risultato di gestione maturato fino alla data del 30 giugno 2011, è necessario fare una distinzione. In caso di risultato positivo, gli Oicvm dovranno prelevare la relativa imposta sostitutiva e versarla in un numero massimo di 11 rate a partire dal 16 febbraio 2012. In caso di risultato negativo, la parte che residua dopo eventuali compensazioni (ad esempio, con il risultato di altri fondi gestiti dagli stessi Oicvm) potrà essere utilizzata in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi del citato articolo 26-quinquies, accreditando il 12,50% del relativo ammontare al fondo al quale lo stesso risultato è imputabile.
Se, poi, alla cessazione del fondo o della Sicav, tale risultato negativo non sarà stato utilizzato, dovrà essere riconosciuta una minusvalenza di pari importo ai partecipanti.

1 - continua
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