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Attualità

Il foreign tax credit

Il credito consiste nella detrazione, dalle imposte dovute in Italia, delle imposte pagate all’estero sui redditi prodotti
Sono sempre più numerosi i cittadini italiani che svolgono una parte del percorso professionale oltre i confini territoriali. In questo contesto FiscoOggi, per aiutare il connazionale che vive e opera fuori dell’Italia a comprendere alcuni  aspetti di rilievo della normativa fiscale internazionale, pubblica un nuovo articolo di approfondimento. Nella quinta puntata l’attenzione si focalizza sul foreign tax credit.
L’ordinamento interno e le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni non consentono, di norma, ai residenti di escludere da imposizione in Italia i redditi prodotti e tassati all’estero. Fanno eccezione eventuali previsioni specifiche contenute in trattati bilaterali, non uniformati al modello Ocse, che prevedono l’imponibilità "esclusivamente" nello Stato di produzione del reddito. Va detto, però, che la maggior parte delle Convenzioni stipulate dall’Italia (Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, ecc.) sono conformi al modello Ocse e, pertanto, non prevedono tale imponibilità in via esclusiva. In ogni caso tale sovrapposizione potrà essere attenuata dall’applicazione dell’articolo 165 del Tuir che prevede la possibilità per il contribuente, fiscalmente residente in Italia, di ottenere un credito di imposta per i redditi prodotti all’estero. Infatti, a fronte di redditi prodotti all’estero e imponibili anche in Italia, il nuovo articolo 165 del Tuir (così come introdotto dal decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, di attuazione della delega della riforma fiscale) riconosce un credito per le imposte sui redditi che il contribuente ha versato all’estero a titolo definitivo.
Il credito d’imposta e la nuova disciplina
Il credito consiste nella detrazione, dalle imposte dovute in Italia (Irpef), delle imposte pagate all’estero sui redditi qui prodotti. Secondo la nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2004, si considerano prodotti all’estero "i redditi prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dal nuovo articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato italiano". Pertanto, ai fini della corretta individuazione del reddito prodotto all’estero, si dovrà accertare se i criteri di collegamento con il territorio dello Stato italiano, enunciati nell’articolo 23, siano ravvisabili, con riferimento a un soggetto residente, anche con il territorio di uno Stato estero. Ne consegue che i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base del principio di reciprocità.
I limiti della detrazione e le modalità
In particolare, è consentita la detrazione, dall’imposta netta dovuta in Italia del tributo pagato all’estero sui redditi qui prodotti e imputati a quello complessivo, per l’intero ammontare se non superiore alla quota dell’imposta italiana proporzionalmente attribuibile, rispetto al reddito complessivo dichiarato in Italia, al reddito prodotto all’estero. Qualora l’imposta estera superi la predetta quota di imposta nazionale, la detrazione è ammessa entro i limiti di tale quota. Il credito di imposta, inoltre, deve essere richiesto, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo ovvero deve essere recuperato in sede di conguaglio fiscale da parte del datore di lavoro. Pertanto, per l’anno di imposta 2004, la detrazione del credito per le imposte pagate all’estero viene concessa, nel 2005, a fronte di imposte estere assolte in maniera definitiva a decorrere dal 2004 e fino al termine di presentazione della dichiarazione di Unico 2005. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.La documentazione da presentare
A tal fine si rende necessario predisporre la documentazione da cui risulti l’ammontare del reddito prodotto all’estero e delle relative imposte pagate in via definitiva per poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari. In particolare il contribuente deve predisporre e conservare un’apposita distinta dove devono essere evidenziati separatamente e per ogni Stato estero i seguenti dati:
- l’ammontare dei redditi prodotti all’estero;
- l’ammontare delle imposte pagate all’estero in via definitiva nel periodo di imposta;
- l’eventuale minor reddito del periodo di imposta cui l’imposta si riferisce;
- la misura massima del credito di imposta.

Prospetto riepilogativo
In conclusione, almeno per quanto concerne il credito di imposta, è possibile riepilogare la problematica appena esposta come segue:
- i lavoratori dipendenti che esercitano la propria attività all’estero potranno essere assoggettati a imposizione sia in Italia, sulla base delle retribuzioni convenzionali, che nel Paese estero. Il lavoratore che svolge attività lavorativa all’estero per più di 183 giorni potrebbe, infatti, produrre reddito imponibile sia in Italia che all’estero in base alla legislazione fiscale locale;
- qualora si verifichi la doppia imposizione, la stessa potrà essere successivamente eliminata, attraverso il meccanismo del credito d’imposta, in base alle seguenti norme: l’articolo 15 del Dpr 917 del 1986, qualora il Paese non abbia stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia e una volta che le imposte pagate all’estero possano essere considerate definitive; in base agli appositi articoli del Trattato (solitamente l’articolo 23 o 24 dei Trattati conformi al modello Ocse), qualora il Paese in cui sia svolta l’attività lavorativa abbia stipulato un Trattato contro le doppie imposizioni con l’Italia.
Il recupero potrà avvenire alternativamente:
- in sede di conguaglio di fine anno (a norma dell’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600 del 1973);
- in sede di dichiarazione, tramite Modello 730;
- in sede di dichiarazione, tramite il Modello Unico.

E’ evidente, peraltro, che la doppia imposizione potrebbe non essere pienamente "neutralizzata" dal descritto regime del credito di imposta, in quanto esso consente il recupero soltanto delle imposte estere pagate a titolo definitivo e nel limite dell’imposta dovuta in Italia sullo stesso reddito. Ne consegue che, qualora l’imposta estera ecceda quella italiana, il recupero dell’imposta estera non sarà completo. Inoltre poiché la norma consente il recupero nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui l’imposta estera diviene definitiva (di norma, nella dichiarazione dell’anno successivo a quello di produzione del reddito), ordinariamente vi sarà uno slittamento temporale di tale recupero. Il credito di imposta spetta fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. La novità rispetto alla previgente versione dell’articolo 15 del Tuir è che il reddito deve essere considerato al netto e non più al lordo delle perdite relative a precedenti periodi d'imposta.
In particolare, la formula applicabile per la determinazione del credito è la seguente:

Modalità di calcolo del credito di imposta


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