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Attualità

Formazione autotrasportatori. Dal riconoscimento, l’esenzione Iva

Necessari per il regime di favore l’autorizzazione, il controllo e la vigilanza ministeriale

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I corsi di formazione per l’accesso alla professione di autotrasportatore sono esenti da Iva se svolti dall’ente formatore previa autorizzazione del ministero dei Trasporti e sotto il controllo e la vigilanza della stessa Amministrazione, sulla base della normativa vigente in materia. E’ quanto ha chiarito la risoluzione n. 308/E del 5 novembre 2007. Il quesito, cui ha dato riposta l’agenzia delle Entrate, era stato posto da un’associazione costituita fra imprese esercenti l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola.

Il documento di prassi parte dall’esame della disposizione recata dall’articolo 10, n. 20), del Dpr 633/1972, in base alla quale le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, ivi comprese la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, sono esenti da Iva, a condizione che siano rese da istituti e scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni.
Con la risoluzione n. 53/E del 2007 era stato così sintetizzato l’orientamento relativo al requisito soggettivo di applicazione della norma:
- alla terminologia “istituti o scuole” deve essere attribuito valore meramente descrittivo
- l’esenzione opera anche se gli istituti o scuole vengono riconosciuti, per ragioni di specifica competenza, da un’Amministrazione dello Stato diversa da quella scolastica
- il riconoscimento deve riguardare specificatamente il corso che si vuole realizzare.

In passato, la risoluzione n. 430379 del 1992 aveva già ritenuto sussistente il requisito del riconoscimento, richiesto ai fini dell’esenzione dall’Iva, in capo alle autoscuole, istituite previa autorizzazione dell’Amministrazione provinciale, per l’attività didattica volta al conseguimento dell’abilitazione alla guida, e ciò in forza del controllo e della vigilanza esercitati dalla Pubblica amministrazione competente.
Con la risoluzione n. 134/E del 2005, poi, l’esenzione dal tributo era stata considerata applicabile anche ai corsi per il “recupero punti” e per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori tenuti dalle autoscuole, atteso che esse sono riconosciute dalla disciplina di settore come soggetti abilitati a svolgere dette tipologie di corsi.
Tale ultima risoluzione aveva chiarito, tra l’altro, che l’intento del legislatore, con il citato articolo 10, n. 20), del Dpr 633/1972, è stato quello di concedere l’esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma solo a quanti la Pubblica amministrazione riconosce finalità simili a quelle degli organismi di diritto pubblico sulla base dei requisiti posseduti (idoneità dei docenti, efficienza delle strutture e del materiale didattico eccetera).

Ciò premesso, la risoluzione 308/2007 ricostruisce la normativa in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci e di viaggiatori (Dlgs 395/2000, attuativo della direttiva n. 98/76/Ce), la quale fissa, tra l’altro, i requisiti per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore, fra i quali l’idoneità professionale, che viene accertata tramite una prova d’esame (alla quale si può partecipare solo dopo aver assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado o un apposito corso di preparazione tenuto da organismi autorizzati).

Il medesimo documento di prassi richiama altresì la circolare del ministero dei Trasporti n. 5/2006/Apc, che, al paragrafo 2, ha fornito istruzioni in merito allo svolgimento dei corsi di formazione per la preparazione all’esame di idoneità professionale per autotrasportatori, definendo:
- le caratteristiche che i corsi devono possedere (materie e ore di lezione, durata dei corsi e delle lezioni, programma dei corsi eccetera)
- la procedura per la comunicazione di inizio dei corsi (che deve pervenire almeno 30 giorni prima, unitamente al calendario delle lezioni e all’elenco dei docenti, al fine di consentire i controlli sulla regolarità dei corsi stessi)
- gli adempimenti di fine corso (che comprendono l’invio agli uffici competenti del verbale di fine corso e del registro di classe)
- le modalità per il rilascio degli attestati di frequenza (che può avvenire solo in caso di esito positivo della verifica della documentazione relativa al corso)
- il numero minimo dei docenti per lo svolgimento del corso e i requisiti professionali degli stessi
- la gestione dell’elenco degli enti autorizzati ad effettuare i corsi di formazione, connessa alla verifica periodica dell’operatività dei medesimi enti.

Sulla base della ricostruzione normativa e di prassi operata con la risoluzione in esame, l’agenzia delle Entrate ha concluso che l’autorizzazione rilasciata dal ministero dei Trasporti, nonchè il controllo e la vigilanza esercitati dalla medesima Amministrazione, possono conferire agli enti autorizzati che svolgono corsi di formazione per l’accesso alla professione di autotrasportatore in argomento il requisito del riconoscimento, richiesto dall’articolo 10, n. 20), del Dpr 633/1972, ai fini dell’applicabilità del relativo regime di esenzione dall’Iva.

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