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Attualità

In Francia fare Suir c’est plus facile

Nel 2004 introdotta nell’ordinamento francese la figura societaria delle Société unipersonnelles d’investissement à risque, in sigla Suir

Il 30 giugno 2006 la Direction general des Impots (Dgi) ha pubblicato la disciplina che si applica alle Suir costituite dal 1° gennaio 2004. Secondo le istruzioni dell’Amministrazione finanziaria una Suir dovrà essere obbligatoriamente costituita come société par actions semplifiée à associé unique (Sasu). La Finanziaria per il 2004 ha introdotto nell’ordinamento francese le Société Unipersonnelles d’investissement à risque (Suir), concepite come strumento per investitori che apportano il loro capitale in imprese in fase di start-up. Il 30 giugno 2006 la Direction general des Impots (Dgi) ha pubblicato la disciplina attuativa (4 H-3-06) che si applica a tutte le Suir costituite dal 1° gennaio 2004.

Le istruzioni del Fisco d’Oltralpe e i requisiti
Secondo le istruzioni dell’Amministrazione finanziaria francese una Suir dovrà essere obbligatoriamente costituita come société par actions semplifiée à associé unique (Sasu), e l’unico socio dovrà essere una persona fisica. Requisiti stringenti sono previsti anche per quanto riguarda l’oggetto sociale che dovrà essere rappresentato dall’apporto o dall’aumento di capitale di quelle che la norma definisce "société cibles" (società target); la condizione di esclusività dell’oggetto sociale dovrà sussistere dalla data di creazione della Suir, per cui è escluso che società preesistenti possano trasformarsi in una Suir. L’esclusività dell’oggetto sociale è inoltre rispettata quando il 95 per cento dell’attivo della Suir è rappresentato dal possesso di partecipazioni della società target. Le istruzioni recano anche un dettaglio delle caratteristiche delle "société cibles". Queste dovranno essere società con sede in uno Stato dell’Unione europea o in uno Stato firmatario dell’accordo sullo Spazio economico europeo o che ha firmato con la Francia una Convenzione relativa all’assistenza amministrativa contro la frode e l’evasione fiscale. Inoltre è previsto che tali società non debbano avere titoli negoziati in mercati regolamentati francesi o esteri.

Le caratteristiche della società non quotata
Per società non quotata si intende una società i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione: in mercati francesi o esteri, per le azioni acquistate tra il 1° gennaio 2004 e il 21 febbraio 2005; in mercati francesi o esteri, per le azioni acquistate dopo il 21 febbraio 2005. Le società target devono svolgere un’attività industriale, commerciale o artigianale; non è consentito che le Suir detengano partecipazioni di società che svolgono attività di natura agricola mentre non sussistono limitazioni alla sottoscrizione di capitale di società finanziarie. Le istruzioni prevedono inoltre che le società debbano essere assoggettate a pieno titolo all’imposta sulle società e non godere di regimi di esenzione parziale o totale; inoltre le società dovranno essere controllate da persone fisiche o da soggetti diversi controllati da persone fisiche.

Il trattamento tributario delle Suir
Per quanto riguarda il regime fiscale delle Suir è da notare che la disciplina prevede una esenzione temporanea dal pagamento dell’imposta sulle società che è valida sino alla chiusura del decimo esercizio seguente la data di costituzione della società. L’esenzione dal pagamento delle imposte decade quando si verifica una delle condizioni sotto riportate: chiusura del decimo esercizio sociale; mancato rispetto dei requisiti obbligatori per la costituzione della Suir (costituzione in Sasu, esclusività dell’oggetto sociale).

Le disposizioni per il socio unico
Anche per ciò che concerne il socio unico ci sono delle disposizioni molto favorevoli. Infatti è stabilito che le distribuzioni effettuate dalla Suir così come gli utili realizzati nei primi undici esercizi godono dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Nel caso in cui il socio unico sia un soggetto residente in uno Stato che ha concluso con la Francia una Convenzione contro la frode e l’evasione fiscale non si applica la ritenuta alla fonte. Infine le Suir devono presentare la dichiarazione n. 2065 e i relativi allegati nonché documenti attestanti il rispetto della condizione del 95 per cento del possesso di capitale della società target. In particolare dovranno essere indicati: la denominazione della società, la sede della società, la data di costituzione; la data e l’ammontare di ciascuna sottoscrizione effettuata; nel caso in cui le partecipazioni siano state acquisite a seguito di Opa, fusioni e scissioni la data di scambio, l’ammontare di titoli ricevuti e l’indicazione del loro valore iscritto all’attivo; l’ammontare dei titoli ceduti in corso di esercizio e il loro valore; la percentuale di partecipazione alla società in termini di diritti di voto all’apertura e alla chiusura dell’esercizio.
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