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Attualità

Francia, sconti fiscali per “Pmi di crescita” (1)

La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto una riduzione d’imposta in favore delle piccole e medie imprese

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Lo scopo è finanziare lo sviluppo di quelle strutture di taglia intermedia che crescono due o tre volte più velocemente rispetto a quelle dello stesso settore. A questo argomento FiscoOggi dedica un articolo di approfondimento suddiviso in due parti. 


 Francia, sconti fiscali per “Pmi di crescita” (2) Nella puntata di oggi l’attenzione si focalizza sulle condizioni di applicazione del provvedimento.

La normativa di riferimento
L’articolo 13 della legge 21 dicembre 2006, n. 2006-1666 (legge finanziaria per il 2007), codificato all’articolo 220 decies del codice generale delle imposte, ha introdotto una riduzione d’imposta in favore delle piccole e medie imprese "di crescita" (petites et moyennes entreprise de croissance) che rispondono alla definizione comunitaria di piccola e media impresa in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 220 decies citata e nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme comunitarie in materia di aiuti di stato. Oltre a questa agevolazione, l’articolo 199 ter B del Cgi, così come modificato dall’articolo 13 della legge finanziaria per il 2007, ha previsto che, per lo stesso periodo in cui beneficiano della riduzione d’imposta, le "PMI di crescita" hanno la possibilità di ottenere l’immediato rimborso del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo. Con le disposizioni si è voluto finanziare la crescita di quelle imprese cosiddette "gazzelle", cioè imprese di taglia intermedia che crescono due o tre volte più velocemente rispetto a quelle dello stesso settore. Lo scopo della misura è limitare l’impatto fiscale legato all’aumento del volume d’affari e del reddito durante il periodo di crescita dell’impresa. Il risparmio d’imposta consente così il reinvestimento per favorire lo sviluppo aziendale e l’assunzione di nuovi dipendenti. I provvedimenti in questione sono stati oggetto di recente commento da parte dell’Amministrazione Finanziaria francese.

Condizioni di applicazione
Ai sensi dell’articolo 220 decies del Cgi, un’impresa è qualificata come "PMI di crescita" quando possiede, cumulativamente, nel periodo d’imposta per il quale la riduzione è calcolata, i seguenti requisiti: è assoggettata ad imposta sulle società (I.S.); impiega da 20 a 250 dipendenti; ha realizzato un volume d’affari inferiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro; risponde a determinate condizioni relative alla detenzione del suo capitale; le spese per il personale, ad esclusione di quelle relative ai dirigenti, sono aumentate almeno del 15 per cento in ognuno dei due anni precedenti. L’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni dettate dalla normativa comunitaria sugli aiuti cd. "de minimis" tenuto conto dei limiti fissati sia precedentemente dal regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (scaduto il 31 dicembre 2006) sia attualmente dal regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

Assoggettamento a imposta sulle società
La riduzione d’imposta basata sulla crescita della massa salariale riguarda le imprese che scontano l’imposta sulle società, tuttavia è stato chiarito che possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese precedentemente esonerate dal pagamento dell’imposta sulle società (ad esempio le imprese operanti nelle zone franche urbane) a partire dal momento in cui cessa l’esenzione e le imprese che hanno optato per l’assoggettamento a imposta sulle società a partire dal primo periodo d’imposta in cui scontano detta imposta.

Condizioni relative ai dipendenti
Per poter stabilire se vi sia stato un aumento della massa salariale occorre calcolare il numero dei dipendenti effettivi alla chiusura del periodo d’imposta. A tal fine i dipendenti "permanenti" (titolari di un contratto a tempo indeterminato e pieno, compresi i lavoratori a domicilio) sono presi in considerazione nella totalità; i dipendenti "non permanenti" (titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato o intermittente ovvero messi a disposizione dell’impresa da parte di un’impresa esterna, compresi i dipendenti temporanei) sono considerati tra gli effettivi in proporzione alle presenze nel corso dei 12 mesi precedenti; non se ne tiene conto quando sostituiscono un dipendente assente o un dipendente il cui contratto di lavoro è sospeso (ad esempio, per maternità, congedo per l’adozione, congedi parentali); i dipendenti a tempo parziale, qualunque sia il tipo di contratto, sono considerati in misura proporzionale alle ore prestate nel corso dei dodici mesi precedenti rispetto alla durata legale o convenzionale dell’orario lavoro. Nel calcolo degli effettivi non si tiene conto invece degli apprendisti e dei titolari di una delle seguenti tipologie di contratto:
- contratto di iniziativa-impiego (è un contratto a tempo pieno o parziale di durata indeterminata o determinata per un massimo di 24 mesi, in ogni caso deve avere forma scritta e non può essere concluso prima della firma di una convenzione tra il datore di lavoro e l’Agenzia nazionale per l’impiego che agisce per conto dello Stato; i dipendenti di detto datore di lavoro non sono calcolati tra gli effettivi per tutta la durata della convenzione);
- contratto di inserimento (è un contratto a tempo indeterminato, determinato o di lavoro temporaneo che deve avere necessariamente forma scritta; il contratto può essere sospeso a domanda del dipendente per permettergli di effettuare un periodo di prova in vista di un’assunzione a tempo indeterminato o determinato almeno pari a sei mesi, in caso di assunzione alla fine del periodo di prova il contratto si risolve senza necessità di preavviso);
 - contratto di accompagnamento nell’impiego (è un contratto a tempo determinato pieno o parziale. In tal caso la durata minima dell’orario di lavoro settimanale non può essere inferiore a 20 ore - che ha una durata minima di 6 mesi - ridotti a 3 per le persone che beneficiano di una riduzione di pena - e massima di 24 mesi compreso il rinnovo);
- contratto d’avenir (è un contratto a tempo determinato e parziale in cui l’orario di lavoro settimanale è di 26 ore ovvero da 20 a 26 ore se l’assunzione è fatta da un datore di lavoro convenzionato con l’Agenzia nazionale per l’impiego o da un’associazione per i servizi alla persona; se l’orario è fissato in 26 ore settimanali il contratto può prevedere la sua durata vari, fino ad un terzo di detto monte ore, su tutto o parte dell’anno);
- contratto di professionalizzazione (è un contratto a tempo determinato o indeterminato che riguarda i giovani dai 16 ai 25 anni compiuti, remunerati in base all’età e al grado di formazione in proporzione allo Smic - salaire minimum interprofessionnel de croissance - cioè il salario minimo orario al di sotto del quale nessun dipendente può essere pagato, e i disoccupati con più di 26 anni che ricevono uno stipendio non inferiore né al salario minimo Smic né all’85 per cento del salario minimo contrattuale; lo scopo è di far loro acquisire una qualificazione professionale e di favorirne l’ inserimento o il reinserimento professionale; il datore di lavoro, per alcuni tipi di assunzione ed entro certi limiti, ha diritto ad un esonero contributivo). Il numero di dipendenti deve essere calcolato avuto riguardo esclusivamente al personale titolare dei contratti menzionati in precedenza, indipendentemente dalle mansioni svolte. Il limite minimo (20) e massimo (250) di dipendenti deve essere valutato per ogni singola impresa. Tuttavia quando l’impresa fa parte di un gruppo il limite massimo deve essere calcolato facendo la somma dei dipendenti effettivi di ciascuna società membro del gruppo, mentre il limite minimo deve essere calcolato in rapporto a ciascuna società del gruppo.    

Esempio
Al 31 dicembre 2006, data di chiusura dell’esercizio sociale, l’impresa Alfa impiega 15 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (CTI) e pieno e 5 dipendenti con CTI a tempo parziale (80 per cento). Nel corso degli ultimi 12 mesi l’impresa ha impiegato 4 persone con contratto a tempo determinato (CTD) e pieno per 6 mesi, 1 persona con CTD a tempo parziale (50%) per 4 mesi, e un apprendista. Per il calcolo della riduzione d’imposta il numero degli effettivi è pari a 21, 17 dipendenti, cioè:
- 15 unità per i dipendenti con CTI a tempo pieno, compresi quelli assunti nel corso dell’esercizio che contano un’unità anche se assunti l’ultimo giorno dell’esercizio;
- 4 unità per i dipendenti con CTI a tempo parziale (5 x 80%);
- 2 unità per i dipendenti con CTD a tempo pieno (4 x 6/12); - 0,17 unità per i dipendenti con CTD a tempo parziale (1 x 4/12 x 50%)


Condizioni finanziarie
L’articolo 220 decies del CGI prevede che l’impresa abbia realizzato, nello svolgimento dell’attività normale e corrente durante il periodo d’imposta per cui l’agevolazione è calcolata (ad esclusione della parte derivante da transazioni finanziarie e da eventi straordinari come la cessione di beni costituenti immobilizzazioni), un volume d’affari non superiore a 50 milioni di euro ovvero abbia disposto di un totale di bilancio (corrispondente alla somma di tutte le poste dell’attivo e del passivo del bilancio di chiusura dell’esercizio in questione) inferiore o pari a 43 milioni di euro. I due criteri sono alternativi per cui la condizione è rispettata se almeno una delle due soglie non è superata.

Condizioni relative alla detenzione del capitale
Ulteriore presupposto per ottenere la riduzione d’imposta è che il capitale o i diritti di voto non devono essere detenuti, durante l’esercizio per cui la riduzione d’imposta è calcolata e per i due esercizi precedenti, in misura pari o superiore al 25 per cento da una o più società che non rispondono alle condizioni finanziarie e a quelle relative ai dipendenti; da società che rispondono a dette condizioni ma il cui capitale o diritti di voto sono detenuti in misura pari o superiore al 25 per cento da una o più società. Per verificare l’esistenza di tali requisiti il calcolo della percentuale di detenzione deve essere effettuato non tenendo conto, tanto nel numeratore quanto nel denominatore, della percentuale di capitale di rischio posseduto dai soggetti detentori della società "gazzella".

Condizioni relative all’aumento delle spese per il personale
La norma agevolativa prevede che le spese per il personale devono essere aumentate almeno del 15 percento in ciascuno dei due esercizi precedenti quello in cui la riduzione d’imposta è calcolata. Le spese di cui si tiene conto per stabilire se vi è stato un aumento sono: i salari; i fringe benefits; i premi; i contributi sociali obbligatori (contributi relativi alle assicurazioni sociali per vecchiaia, malattia, maternità, invalidità, decesso; contributi per le pensioni integrative; contributi dovuti a titolo di copertura del rischio di disoccupazione). Non si tiene conto delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese e di quelle erogate nell’ambito della partecipazione dei dipendenti ad un piano di risparmio o di azionariato aziendale. Sono escluse altresì le spese relative ai dirigenti dell’impresa (gerenti, presidenti del consiglio di amministrazione o di direzione, amministratori, direttori generali e membri della direzione). La variazione delle spese per il personale (SP) è data dal rapporto tra la differenza tra le spese dell’esercizio (n) e quelle dell’esercizio precedente (n-1) e le spese dell’esercizio precedente (n-1).

La formula è: [(SP n – SP n-1) / SP n-1] x 100.      

Esempio
L’impresa Alfa, creata il 1° marzo 2002, in possesso dei requisiti per essere considerata PMI ha contabilizzato le seguenti spese relative al personale:  

Tabella  



          

(1): (4.620.000 €/22) x 12

(2): [(3.000.000 € - 2.520.000 € / 2.520.000 €] x 100

(3): [(3.600.000 € - 3.000.000 € / 3.000.000 €] x 100



Quando l’impresa beneficia della riduzione d’imposta per uno o più esercizi, continua a beneficiarne anche nel primo anno in cui non sussiste più la condizione relativa all’aumento delle spese per il personale in rapporto ai due esercizi precedenti.Tuttavia, nel caso in cui venga meno una delle altre condizioni previste (ad esempio il numero dei dipendenti effettivi o il limite del volume d’affari) l’impresa decade immediatamente dall’agevolazione e non potrà beneficiare della riduzione fin dall’esercizio in cui si verifica la causa di decadenza.
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