
Gli interessi passivi corrisposti in esecuzione di un contratto di factoring finanziario da una casa-madre statunitense public company, inerenti ad una sua stabile organizzazione ubicata in Italia, a favore sia dei soci della casa-madre sia della casa-madre medesima sia, infine, di una di una stabile organizzazione ubicata in Italia di una casa-madre di diritto lussemburghese appartenente al medesimo gruppo statunitense, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 98 del Tuir, in materia di contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione. Questa la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 44/E del 30 marzo.
La conferma nella circolare dell’Agenzia del 2005
Tale conclusione è confermativa della scelta interpretativa già operata nella circolare n. 11/E del 2005, in cui è stato affermato che ai fini dell’applicazione della thin capitalization rule alle stabili organizzazioni occorre fare riferimento ai finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati della società estera o da loro parti correlate, per la parte di tali finanziamenti imputabile alla stabile organizzazione; mentre il patrimonio netto deve essere identificato con il fondo di dotazione appartenente alla stabile organizzazione stessa. Perciò, dal momento che nell’ambito di una public company nessuno dei soci può possedere una partecipazione superiore al 5 per cento, l’articolo 98 del Tuir non risulta applicabile.
I differenti profili di possibile indeducibilità
Pur concordando con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente in sede di istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ritiene opportuno evidenziare differenti profili di possibile indeducibilità degli interessi passivi discendenti dall’articolo 7 della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni Italia-Stati Uniti, relativo alla determinazione del reddito da attribuire alle stabili organizzazioni. A tal fine, la questione che viene sollevata è se e in che misura le risorse finanziarie che la casa-madre mette a disposizione, direttamente o indirettamente, della propria stabile organizzazione ubicata in un altro Stato possano essere considerate finanziamenti produttivi di interessi passivi deducibili dal reddito della stabile organizzazione, reddito che, in tal modo, viene compresso, sostanzialmente a causa di un eccessivo indebitamento, e quindi sottratto alla giurisdizione fiscale dello Stato della fonte, cioè dello Stato in cui è ubicata la stabile organizzazione.
Il Commentario del Modello Ocse
Questa sarebbe la ragione sottostante al passo del paragrafo 18.3. del Commentario all’articolo 7 del Modello Ocse in cui è precisato che è necessario che la stabile organizzazione sia dotata "di una struttura patrimoniale appropriata sia per l’impresa sia per le funzioni che esercita. Per tali ragioni, il divieto di dedurre le spese connesse ai finanziamenti interni, ossia quelli che costituiscono mera attribuzione di risorse proprie della casa madre, dovrebbe continuare ad applicarsi in via generale".
Stabile organizzazione e fondo di dotazione
Ciò posto, la risoluzione evidenzia la necessità che la stabile organizzazione abbia un proprio congruo fondo di dotazione che, ai fini fiscali, può essere anche "figurativo", cioè determinato a prescindere dall’esistenza di un fondo di dotazione della stabile organizzazione. Ebbene, dal momento che la strategia internazionale del gruppo è indebitare le società operative, tra cui la stabile organizzazione in Italia, nei confronti di altre società cui è riservata la funzione finanziaria, e preso atto che la determinazione del fondo di dotazione della stabile organizzazione che possa ritenersi congruo dal punto di vista fiscale "è questione di fatto che richiede un’analisi dettagliata delle singole fattispecie e che deve essere affrontata tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale", la risoluzione fornisce una possibile soluzione al problema.
Il ricorso al ruling di standard internazionale
Per determinare correttamente e definitivamente gli interessi deducibili dal reddito della stabile organizzazione, il contribuente può presentare istanza di ruling di standard internazionale ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003.