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Attualità

In Gazzetta la legge di stabilità.
Panoramica sulle misure fiscali

Nel provvedimento per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, non particolarmente numerose le disposizioni che impattano sulle norme tributarie

vista panoramica
Limiti più ampi per la liquidazione Iva trimestrale, confermate la detassazione dei premi di produttività per i dipendenti del “privato” e la riduzione Irpef per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, ripresa “agevolata” della riscossione dei tributi sospesi in Abruzzo, stabilizzata la deduzione forfetaria per i benzinai.
Questo e altro nella legge di stabilità n. 183/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.
 
Niente scritture se c’è tracciabilità
Viene meno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per i contribuenti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano tutte le operazioni attive e passive con strumenti tracciabili: bonifici, assegni, carte di credito, prepagate o di debito, ecc. (articolo 14, comma 10).
 
Limiti più ampi per diventare trimestrali
Innalzati i limiti per accedere alla liquidazione trimestrale dell’Iva. Sono stati portati agli stessi nuovi valori fissati per il regime di contabilità semplificata dal decreto sviluppo n. 70/2011: 400mila euro di ricavi per chi effettua prestazioni di servizi, 700mila euro per le altre attività (articolo 14, comma 11).
 
Defiscalizzazione per la costruzione di autostrade
Sconti fiscali al posto dei contributi pubblici per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali da parte delle società di progetto. Le imposte sui redditi e l’Irap generate durante il periodo di concessione, nonché l’Iva dovuta, potranno essere compensate con il contributo pubblico a fondo perduto, la cui misura massima non può eccedere il 50% del costo dell’investimento. L’efficacia della norma è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale (articolo 18).
 
Contributo unificato più caro per impugnazioni e ricorsi in Cassazione
Crescono le spese di giustizia. Dal 1° gennaio 2012, gli importi da applicare in base al valore del processo aumentano della metà per i giudizi di impugnazione, mentre raddoppiano per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione. Inoltre, la parte attrice, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, deve procedere al pagamento integrativo del contributo. Quando invece sono le altre parti a modificare la domanda, proporre domanda riconvenzionale, formulare chiamata in causa o svolgere intervento autonomo, le stesse sono tenute a pagare un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta (articolo 28).
 
Confermate la detassazione per premi di produttività e la detrazione per Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico
Anche nel 2012 si applicherà il regime di tassazione agevolata (imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunale e regionale con aliquota del 10%) sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi della produttività. Un Dpcm stabilirà l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e il limite di reddito oltre il quale l’agevolazione non spetta (articolo 33, comma 12).
Allo stesso modo è confermata per il 2012 la riduzione dell’Irpef e delle relative addizionali sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nel 2011, a 35mila euro. Anche in questo caso, un Dpcm dovrà fissare la misura dello “sconto” e le modalità applicative della disposizione (articolo 33, comma 13).
 
A gennaio la ripresa dei versamenti in Abruzzo
La riscossione dei tributi e contributi sospesi con i provvedimenti adottati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo nell’aprile del 2009, riprenderà, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, a partire dal mese di gennaio 2012. Gli importi dovuti, da corrispondere in 120 rate mensili di pari importo, sono ridotti al 40% (articolo 33, comma 28).
 
Stabilizzata la deduzione forfetaria per i benzinai
Entra a regime lo sconto fiscale a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti. Questi contribuenti potranno ridurre il proprio reddito applicando una deduzione all’ammontare lordo dei ricavi conseguiti, secondo percentuali fisse:
  • 1,1% dei ricavi fino a 1.032.000 euro
  • 0,6% dei ricavi oltre 1.032.000 e fino a 2.064.000 euro
  • 0,4% dei ricavi oltre 2.064.000 euro.
Dal 2012, inoltre, saranno a costo zero, sia per l’acquirente che per il venditore, le operazioni effettuate con carte di credito presso le pompe di benzina, di importo inferiore ai 100 euro (articolo 34).
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