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Attualità

Giochi e scommesse, detraibilità Iva circoscritta

E' limitata ad acquisti e importazioni di stretta attinenza con l'organizzazione e l'esercizio delle attività Il nuovo regime è applicabile solo successivamente all'approvazione da parte della Commissione europea

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Il comma 2 dell'articolo 19 del Dpr 633/72 pone una limitazione all'esercizio della detrazione dell'Iva sugli acquisti. Esso, infatti, stabilisce l'indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti connessi a operazioni attive "esenti o comunque non soggette all'imposta" e, in ogni caso, per quella relativa alle manifestazioni a premio; con tale criterio, in pratica, viene stabilito che l'esercizio della detrazione è legato al porsi in essere di operazioni per le quali sia prevista l'applicazione dell'imposta.
Nel caso in cui l'operatore metta in essere operazioni esenti (ex articolo 10 del Dpr 633/72) e operazioni imponibili, il comma 5 stabilisce, altresì, un criterio proporzionale di esercizio della detrazione (pro rata).

Tuttavia, nel comma 3 del predetto articolo 19 viene previsto che la limitazione della detrazione, anche in assenza dell'applicazione dell'imposta (ad esempio, esportazioni), non opera in determinati casi.
Il recente decreto legge n. 203/2005 (articolo 11-quinquiesdecies, comma 7, lettera a) ha aggiunto, ai suddetti casi, le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
Le operazioni di cui ai numeri 6) e 7) sono quelle relative all'esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità, e quelle relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, concorsi, eccetera.
Quindi, con la norma introdotta, le nuove operazioni individuate (inerenti e connesse alle attività di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 10) non determinano indetraibilità.

Inoltre, sempre il comma 7 dell'articolo 11-quinquiesdecies, lettera b), aggiunge al comma 5 dell'articolo 19 la specifica che il calcolo della percentuale della detrazione "non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".
In pratica, dopo aver previsto con la lettera e-bis), aggiunta al comma 3 dell'articolo 19, la detraibilità per le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio dei giochi e scommesse, sebbene quest'ultime operazioni esenti, viene anche stabilito la non applicabilità del pro rata di detrazione per le operazioni indicate nei numeri 6) e 7) dell'articolo 10 (circolare n. 10/E del 13 marzo 2006, paragrafo 18).
Ricordiamo che il numero 9 dell'articolo 10, peraltro, considera esenti anche le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relativamente ai numeri da 1 a 7 (fra cui quelle relative a giochi e scommesse).

La circolare 10/2006 ha inoltre precisato quali operazioni possono intendersi come inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio delle attività di cui ai numeri 6) e 7), con conseguente non applicazione della indetraibilità.
La nota di prassi, svolgendo un excursus storico sulle precedenti formulazioni dell'articolo 10, nonché sulla considerazione e allocazione delle operazioni oggi individuate nei numeri 6) e 7), rileva come in precedenza il titolo di esenzione si estendesse, per norma, alle operazioni inerenti e connesse all'esercizio del lotto e lotterie e ai giuochi di abilità e concorsi pronostici.
In costanza di detta diposizione di esenzione, l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 64 del 1987, aveva avuto modo di chiarire che per operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività si dovevano intendere tutte quelle operazioni aventi stretta attinenza con l'organizzazione e l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità.
Tuttavia, in seguito, la suddetta estensione non è stata riproposta dal legislatore; lo stesso ha solo contemplato le operazioni relative alla raccolta delle giocate di cui al numero 7) del citato articolo 10.

Ciò premesso, allo stato attuale si deve affermare che le operazioni esenti sono quelle "attive poste in essere dai soggetti che organizzano le attività indicate" nei numeri 6) e 7), mentre le operazioni "inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio" delle medesime - alle quali si riferisce il regime di detraibilità dell'Iva - sono quelle "passive poste in essere nei confronti dei soggetti che organizzano le attività di cui ai predetti numeri, ossia gli acquisti e le importazioni di beni e servizi realizzati per l'esecuzione delle medesime attività".
Il tutto mantenendo il principio espresso nella suddetta circolare n. 64 del 1987, per cui il requisito essenziale richiesto ai fini della detraibilità dell'Iva è rappresentato dall'attinenza e diretta strumentalità dei beni e servizi al normale funzionamento del gioco.

Tuttavia, va ricordato come, a norma del comma 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto legge 203/2005, le disposizioni illustrate e contenute nel comma 7 possono essere applicate solo dopo l'approvazione della Commissione europea.

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