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Attualità

Guida al modello Iva (4)

La disciplina riservata ai gruppi societari

L'articolo 73, ultimo comma, del Dpr n. 633/1972, infatti, stabilisce che possono essere dettati criteri particolari per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la presentazione della dichiarazione annuale da parte di società controllanti e controllate.
Con il decreto del ministro delle Finanze 13 dicembre 1979, è stata disciplinata la particolare procedura, comunemente denominata procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, caratterizzata, sostanzialmente, dalla possibilità di compensare nell'ambito del gruppo i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle singole società che lo costituiscono.

Ferma restando l'autonomia giuridica e fiscale dei soggetti che aderiscono alla procedura in esame, all'interno del gruppo viene consentito di estinguere le posizioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre realizzando, peraltro, un mezzo semplificato di recupero dei crediti Iva. La procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo prevede, infatti, che i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, devono essere effettuati dall'ente o società controllante, che determina l'imposta a debito o a credito del gruppo, calcolando la somma algebrica dei debiti e dei crediti emergenti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e dalle stesse trasferiti al gruppo.

In assenza del riconoscimento della soggettività passiva giuridica e fiscale del gruppo nell'ambito della disciplina Iva italiana, l'ente o società controllante costituisce il cardine del gruppo Iva previsto dall'articolo 73 del Dpr n. 633/1972. In capo a tale soggetto devono sussistere i requisiti di controllo richiesti per l'applicazione del particolare regime che stiamo esaminando e sotto la sua responsabilità sono effettuati i versamenti Iva consolidati (versamenti periodici, acconto, conguaglio annuale) nonché tutti gli adempimenti richiesti (dichiarazione per avvalersi della procedura, richiesta di rimborso per il gruppo, eccetera).

Soggetti interessati e requisiti per partecipare alla procedura
Alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo possono partecipare esclusivamente gli enti e le società di capitali in possesso di specifici requisiti.
L'articolo 2 del citato decreto 13 dicembre 1979, infatti, prevede che:
  • le azioni o quote di ogni società controllata devono essere possedute dalla propria diretta controllante per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale sociale (senza tenere conto delle azioni di godimento e di risparmio prive del diritto di voto)
  • il possesso deve sussistere, senza interruzione, fin dall'inizio dell'anno solare precedente a quello interessato dalla procedura.
L'adesione al gruppo Iva è del tutto facoltativa e a scelta della controllante possono essere incluse alcune società controllate ed escluse altre che provvederanno a gestire autonomamente le risultanze delle loro liquidazioni periodiche.
Possono assumere il ruolo di controllante anche le società controllate da un'altra società, a condizione che quest'ultima rinunci a intervenire nel gruppo Iva.
È in ogni caso esclusa, invece, la partecipazione a qualsiasi titolo dei soggetti non residenti. Con la risoluzione n. 347/E del 6 novembre 2002, è stato precisato che i predetti soggetti, a prescindere dal loro modo di operare in Italia (sia che ciò avvenga tramite una stabile organizzazione che avvalendosi di un rappresentante fiscale o dell'istituto dell'identificazione diretta), non possono aderire all'Iva di gruppo, né in qualità di controllanti né di controllate.

Dichiarazione di adesione alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo
Per poter usufruire del particolare regime dell'Iva di gruppo, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 13 dicembre 1979, l'ente o società controllante deve presentare all'ufficio delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale, entro il termine previsto per l'effettuazione della liquidazione del mese di gennaio, un'apposita dichiarazione riguardante la composizione del gruppo che nell'anno d'imposta in corso si avvarrà della procedura in esame.
Entro il 16 febbraio 2004, pertanto, deve essere presentato, in triplice copia e con la sottoscrizione sia del legale rappresentante dell'ente o società controllante che dei rappresentanti delle società controllate, il modello Iva 26, approvato con decreto del ministro delle Finanze 8 gennaio 1990 e disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Copia dello stesso modello, nell'ipotesi di società partecipanti al gruppo con domicilio fiscale diverso dalla controllante, deve essere spedito a ciascun ufficio competente.
Si evidenzia, che la mancata presentazione del modello Iva 26 entro il termine perentorio del 16 febbraio, comporta l'impossibilità di avvalersi della procedura.
La dichiarazione ha validità per tutto l'anno d'imposta 2004 e, se non intervengono variazioni che determinano il venir meno dei requisiti nel corso del periodo (perdita del controllo, estinzione della controllante, eccetera), è vincolante per l'intero anno d'imposta nei confronti di tutti i soggetti che hanno aderito.
Per comunicare eventuali variazioni dei dati forniti con il modello Iva 26, deve essere presentata, entro 30 giorni, un'apposita dichiarazione di variazione utilizzando il modello Iva 26-bis, approvato con decreto del ministro delle Finanze 8 gennaio 1990 e disponibile anch'esso sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione annuale
Tutti i soggetti che si sono avvalsi nel corso dell'anno d'imposta della particolare procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, sia l'ente o società controllante che le società controllate, sono tenuti a presentare in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari individuati dall'articolo 3 del Dpr n. 322/1998 e successive modificazioni, la propria dichiarazione annuale.
Il modello da utilizzare per l'anno 2003 è quello approvato con provvedimento del 15 gennaio 2004 del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per tali soggetti, sono previste particolari modalità di compilazione e di presentazione del modello stesso.
Anzitutto, l'adesione alla predetta procedura, anche per periodi inferiori all'anno, comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva in via autonoma.
Inoltre, ferma restando la compilazione dei quadri presenti nel modello di dichiarazione Iva/2004, per alcuni di questi è richiesta la compilazione secondo criteri specifici, dettati dalle particolari modalità di liquidazione del tributo previste dalla disciplina in esame.

Il quadro VH
I soggetti che hanno aderito al gruppo Iva, hanno l'obbligo di eseguire le liquidazioni periodiche, mensili e trimestrali, nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, annotando, a margine della liquidazione stessa, che il saldo risultante, sia a debito che a credito, è stato trasferito all'ente o società controllante.
Pertanto, la compilazione del quadro VH - Liquidazioni periodiche - deve essere effettuata indicando nei vari righi corrispondenti ai periodi di liquidazione il saldo, a credito o a debito, trasferito al gruppo.

Il quadro VK
La compilazione del quadro VK - controllanti e controllate - è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno aderito alla particolare procedura di cui all'articolo 73 del Dpr n. 633/1972.
Nell'ambito del quadro, costituito da tre sezioni, viene richiesta l'indicazione di alcuni dati specifici:
  • nella sezione 1, è prevista l'indicazione dei dati relativi all'ente o società controllante (numero di partita Iva, denominazione) nonché dell'ultimo mese in cui è stato esercitato il controllo (12 nel caso in cui il controllo sia durato per tutto l'anno d'imposta)
  • nella sezione 2, è richiesta l'esposizione dei dati necessari per determinare l'eccedenza d'imposta e deve essere compilata sia nell'ipotesi in cui dalla dichiarazione annuale risulti un'eccedenza di credito che di debito (totale dei crediti e dei debiti trasferiti, eccedenza di credito compensata o richiesta a rimborso dalla controllante, eccetera)
  • nella sezione 3, la cui compilazione è richiesta esclusivamente nelle ipotesi di uscita dal gruppo nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione, devono essere indicati alcuni dati con riferimento al solo periodo di partecipazione alla procedura di liquidazione di gruppo. Si evidenzia che i righi presenti in tale sezione, a seguito delle modifiche apportate al quadro VL del modello Iva/2004, hanno subito alcune variazioni rispetto alla formulazione dello scorso anno.
Il quadro VL
Nell'ambito del quadro VL - liquidazione dell'imposta annuale - sono previsti due righi la cui compilazione è riservata ai soggetti che adottano la procedura in esame. Si tratta del rigo VL21, nel quale deve essere indicato il totale dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate nel corso dell'anno d'imposta e trasferite alla capogruppo, e del rigo VL30 riguardante i debiti trasferiti.

Il quadro VX
Le società e gli enti che hanno aderito alla particolare procedura dell'Iva di gruppo, come sopra evidenziato, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma. Pertanto, le risultanze del conguaglio annuale d'imposta devono essere indicate compilando il quadro VX - determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta -.
Atteso che anche il debito o il credito emergente dalla dichiarazione annuale, analogamente a quanto previsto per i saldi delle liquidazioni periodiche, deve essere trasferito al gruppo, i predetti soggetti devono compilare esclusivamente il rigo VX1, nell'ipotesi in cui risulti un'Iva dovuta, ovvero il rigo VX2, in presenza di un'Iva a credito. Ciò, ovviamente, nell'ipotesi di adesione al gruppo Iva fino alla fine dell'anno d'imposta.

La sottoscrizione della dichiarazione delle società controllate
Il frontespizio della dichiarazione di ogni società controllata deve essere sottoscritto, nel caso di controllo esercitato per tutto l'anno d'imposta oggetto della dichiarazione, anche dall'ente o società controllante.
Nell'ipotesi, invece, in cui il controllo sia cessato nel corso del predetto anno d'imposta, la sottoscrizione dell'ente o società controllante dovrà essere apposta in calce al quadro VK, al fine di attestare esclusivamente la validità dei dati relativi al periodo di controllo.

Dichiarazione dell'ente o società controllante
All'ente o società controllante, tenuto comunque a presentare la dichiarazione annuale secondo i criteri finora esaminati, è richiesta anche la compilazione di alcuni quadri specifici, che costituiscono il prospetto Iva 26/PR, al fine di riepilogare i dati relativi alla liquidazione Iva del gruppo.

Il quadro VS
Nel quadro VS, che si compone di tre sezioni, devono essere anzitutto indicati, nella sezione 1, in relazione a ciascun soggetto che ha partecipato nell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione alla procedura di compensazione:
  • il numero di partita Iva
  • il codice corrispondente alla situazione soggettiva. Si evidenzia che l'indicazione di questo dato è stata introdotta quest'anno e consente di acquisire alcune informazioni sui soggetti che hanno aderito al gruppo (adesione alla procedura di gruppo per la prima volta, partecipazione a operazioni societarie)
  • l'ultimo mese di partecipazione alla procedura
  • l'importo del rimborso chiesto dalla controllante
  • la causale del rimborso
  • l'eccedenza di credito compensata.
Inoltre, nelle sezioni 2 e 3, è richiesta l'indicazione di alcuni dati riepilogativi riguardanti l'eccedenza di credito da garantire, l'importo totale chiesto a rimborso, il numero dei soggetti per i quali è stato chiesto il rimborso, il numero di soggetti che hanno partecipato alla procedura, eccetera.

Il quadro VV
L'ente o società controllante deve istituire, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 13 dicembre 1979, un apposito registro riassuntivo per annotare le risultanze mensili delle liquidazioni effettuate da tutti i soggetti che fanno parte del gruppo Iva e da questi trasferite. In tale registro deve essere evidenziato il saldo contabile a debito o credito del gruppo, calcolato in base alla somma algebrica delle risultanze contabili di ogni partecipante.
Nel quadro VV - liquidazioni periodiche del gruppo - l'ente o società controllante deve indicare, in corrispondenza di ogni rigo, i debiti o i crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche di gruppo annotate nel predetto registro.

Il quadro VW
Analogamente al quadro VL, il quadro VW - liquidazione dell'imposta annuale del gruppo - si compone di due sezioni. In tale quadro devono essere indicati i dati necessari per la determinazione del debito o del credito d'imposta annuale del gruppo. Si evidenzia che il quadro in esame, in particolare la sezione 1, ha subito alcune modifiche rispetto allo scorso anno per il necessario coordinamento con il quadro VL.

Il quadro VY
Il quadro VY - determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta del gruppo - deve esser compilato per evidenziare il conguaglio annuale d'imposta del gruppo.
In particolare:
  • nel rigo VY1, deve essere indicato, nell'ipotesi di un debito d'imposta, l'importo da versare
  • nel rigo VY2, in presenza di un credito d'imposta, deve esser indicato l'importo corrispondente
  • nel rigo VY3, deve essere indicato l'importo dell'eventuale versamento erroneamente effettuato in eccesso
  • nei righi VY4 e VY5, devono essere indicati, rispettivamente, l'importo di cui si intende chiedere il rimborso e l'importo che invece si intende portare in detrazione nell'anno 2004.
Il quadro VZ
Il quadro VZ deve esser compilato esclusivamente nell'ipotesi in cui l'ente o la società controllante intenda chiedere a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dal conguaglio annuale del gruppo, utilizzando l'ipotesi prevista dall'articolo 30, comma 4, del Dpr n. 633/1972 (minore delle eccedenze detraibili del triennio).

Il modello Iva 26/LP
Un ulteriore adempimento richiesto all'ente o società controllante è costituito dalla presentazione del modello Iva 26/LP, che contiene il riepilogo dettagliato delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti che hanno aderito alla procedura di gruppo.
Il modello Iva 26LP/2004, approvato con il provvedimento del 15 gennaio 2004, deve essere presentato, entro il 2 novembre 2004, al concessionario della riscossione competente in relazione al domicilio fiscale della capogruppo.
A tale modello deve essere allegata una copia, sottoscritta in originale, del prospetto Iva 26PR/2004, nonché le eventuali garanzie prestate dalle società partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze d'imposta che hanno trovato compensazione con i debiti di altri soggetti del gruppo e la garanzia prestata dall'ente o società controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

La richiesta del rimborso dell'eccedenza annuale del gruppo
La richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione annuale del gruppo, deve essere effettuata esclusivamente dall'ente o società controllante dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 30 del Dpr n. 633/1972, in capo ai singoli soggetti che evidenziano delle posizioni creditorie non compensate nell'ambito della liquidazione di gruppo.
Il rimborso non deve essere richiesto utilizzando il modello VR, bensì in sede di compilazione del prospetto Iva 26/PR, di cui una copia, si ricorda, deve essere allegata al modello Iva 26/LP, da presentare al concessionario della riscossione competente.
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