Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Guida al modello Iva (6)

La compilazione dei quadri VC, VD e VE.

Il quadro VC
Il quadro VC della dichiarazione annuale Iva - esportatori abituali e operatori assimilati - è riservato ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di acquistare e importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta. La disciplina Iva, infatti, mette a disposizione degli esportatori abituali, soggetti che si trovano strutturalmente a credito d'imposta a causa della particolare tipologia di operazioni effettuate nell'esercizio della loro attività, uno strumento, comunemente denominato plafond, che consente loro di effettuare, nel corso dell'anno, acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate, registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti.

Lo status di esportatore abituale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 746/1983, si acquisisce quando l'ammontare delle esportazioni e delle operazioni assimilate, registrate nell'anno solare precedente ovvero negli ultimi dodici mesi, supera il 10 per cento del volume d'affari conseguito nello stesso periodo.
Le operazioni da prendere in considerazione per la determinazione della predetta percentuale sono:
- le operazioni indicate nel primo comma degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972 (esportazioni dirette e triangolari, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali connessi con gli scambi internazionali, eccetera)
- le operazioni di cui agli articoli 71 e 72 del Dpr n. 633/1972 (cessioni di beni nei confronti di soggetti residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano e operazioni non soggette in base a trattati e accordi internazionali)
- le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto legge n. 331/1993
- le prestazioni di servizi intracomunitarie di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto legge n. 331/1993
- le operazioni non imponibili previste dall'articolo 58 del decreto legge n. 331/1993 (operazioni triangolari)
- le cessioni intracomunitarie e le cessioni all'esportazione di beni estratti da depositi Iva di cui all'articolo 50-bis, comma 4, lettere f) e g) del decreto legge n. 331/1993.

L'agevolazione di acquistare e importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta, come sopra evidenziato, trova un limite nell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate nell'anno precedente o negli ultimi dodici mesi. I metodi applicabili per la determinazione del plafond, infatti, sono due:
- il metodo solare o fisso che fa riferimento alle operazioni registrate per l'anno d'imposta precedente e, pertanto, può essere utilizzato già a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività
- il metodo mensile o mobile che fa riferimento alle operazioni registrate per i dodici mesi precedenti e può essere, quindi, adottato dai contribuenti che hanno iniziato l'attività da almeno dodici mesi.

Il plafond, che ha validità annuale, può essere utilizzato per acquistare e importare beni e servizi di qualsiasi tipo con la sola esclusione dei fabbricati, delle aree edificabili e dei beni e servizi per i quali l'imposta non è ammessa in detrazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Dpr n. 633/1972.
Al fine di poter usufruire del beneficio di non applicazione dell'Iva, in data anteriore all'effettuazione dell'operazione di acquisto o di importazione, l'esportatore abituale deve rilasciare al fornitore ovvero in dogana una dichiarazione, cosiddetta lettera d'intento, i cui estremi successivamente dovranno essere indicati nella fattura emessa dal cedente o prestatore, unitamente al titolo di non applicabilità dell'imposta.
In sede di presentazione della dichiarazione annuale, ai contribuenti che hanno utilizzato lo strumento del plafond, è richiesta l'esposizione analitica di alcuni dati, individuati dall'articolo 10 del Dpr n. 435/2001, che costituiscono il contenuto del quadro VC.

In particolare, il quadro in esame, che si compone di sei colonne, richiede nei righi da VC1 a VC12 l'indicazione distinta per ciascun mese:
- dell'ammontare degli acquisti interni e intracomunitari effettuati con utilizzo del plafond (colonna 1)
- dell'ammontare delle importazioni effettuate con utilizzo del plafond (colonna 2)
- del volume d'affari conseguito (colonna 3)
- dell'ammontare complessivo delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate e delle operazioni intracomunitarie effettuate (colonna 4)
- esclusivamente a coloro che hanno adottato il metodo mensile, l'indicazione del volume d'affari conseguito nell'anno d'imposta precedente a quello oggetto della dichiarazione (colonna 5) e l'indicazione dell'ammontare complessivo delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate e delle operazioni intracomunitarie effettuate nello stesso anno d'imposta (colonna 6).

Nel rigo VC13 devono essere riportati, in relazione a ciascuna colonna, i totali dei dati indicati nei predetti righi.
Il rigo VC14, invece, è previsto per l'indicazione del plafond disponibile al 1° gennaio dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione. Tale importo, secondo il metodo adottato dal contribuente, costituisce il limite entro il quale potevano essere effettuati acquisti e importazioni senza applicazione dell'Iva. In particolare, rappresenta il limite in relazione a tutto l'anno d'imposta per coloro che hanno scelto il metodo solare e il limite per il solo mese di gennaio per coloro che hanno utilizzato il metodo mensile.
Le caselle 2 e 3 del rigo VC14, la cui barratura è alternativa, devono essere utilizzate per comunicare il metodo di determinazione del plafond adottato.

Il quadro VD
Il quadro VD - cessione del credito Iva da parte delle società di gestione del risparmio - è stato inserito nella dichiarazione annuale a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 351/2001, convertito dalla legge n. 410/2001, che ha rivisitato la disciplina Iva applicabile alle società di gestione del risparmio per le operazioni relative ai fondi comuni d'investimento immobiliare dalle stesse istituiti.
L'articolo 8 del citato decreto legge n. 351/2001, ha introdotto diverse disposizioni agevolative per consentire alle società di gestione di recuperare rapidamente l'eccedenza d'imposta risultante dalle liquidazioni periodiche o dal conguaglio annuale e, in particolare, ha previsto la possibilità per le stesse di cedere agli enti e alle altre società facenti parte dello stesso gruppo, ai sensi dell'articolo 43-ter del Dpr n. 602/1973, tutto o parte del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale.

Il quadro VD è costituito da due sezioni:
- la sezione 1, è riservata alla società di gestione del risparmio che deve indicare, nel rigo VD1, l'ammontare complessivo del credito ceduto (importo che deve coincidere con quello indicato nel rigo VL37) e nei righi da VD2 a VD21, il codice fiscale dell'ente o società cessionario (colonna 1) e l'importo del credito allo stesso ceduto (colonna 2). La compilazione della presente sezione è condizione di efficacia della cessione del credito
- la sezione 2, deve essere compilata dall'ente o società cessionario, nella propria dichiarazione annuale, indicando nei righi da VD31 a VD50, il codice fiscale della società di gestione cedente (colonna 1) e l'importo del credito da questa ricevuto (colonna 2). Nei successivi righi da VD51 a VD56, invece, devono essere indicati alcuni dati specifici riguardanti l'indicazione del totale dei crediti ricevuti dai vari soggetti cedenti, il riporto di eventuali eccedenze di crediti ricevuti in anni precedenti e non utilizzati totalmente, nonché le modalità di utilizzo dei crediti stessi, distinguendo tra utilizzo in diminuzione dei versamenti Iva e utilizzo in compensazione nel modello F24. I crediti ricevuti possono essere utilizzati dai cessionari a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello in cui si sono originati in capo alla società di gestione cedente.

Il quadro VE
Il quadro VE - determinazione del volume d'affari e dell'Iva relativa alle operazioni imponibili - ha per oggetto l'indicazione delle operazioni attive effettuate dal contribuente nell'anno d'imposta. Il quadro, che non ha subito modifiche rispetto alla formulazione dello scorso anno, si compone di quattro sezioni.

Sezione 1
La sezione 1 - conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati - è riservata ai contribuenti che, rientrando nella particolare disciplina Iva prevista dall'articolo 34 del Dpr n. 633/1972 per il settore agricolo, effettuano cessioni di prodotti agricoli con l'applicazione delle percentuali di compensazione. In particolare, si tratta:
- dei soci di cooperative agricole ed enti assimilati che hanno conferito beni alle cooperative stesse
- degli agricoltori con volume d'affari inferiore a 2.582,28 euro (ovvero 7.746,85 se esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani) che hanno superato nel corso dell'anno d'imposta il limite di 1/3 previsto per le cessioni di beni diversi da quelli agricoli e, pertanto, sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale.
Nei righi da VE1 a VE7, devono essere indicati, in corrispondenza della percentuale di compensazione applicata, l'imponibile (colonna 1) e l'imposta (colonna 2) relativi alle predette operazioni.
Il totale dell'imposta dovuta in relazione alle operazioni evidenziate nella sezione in esame deve essere indicato nel rigo VE10.

Sezione 2
La sezione 2 - operazioni imponibili agricole, commerciali o professionali - è compilata dalla maggior parte dei contribuenti Iva ed è destinata all'esposizione delle operazioni imponibili effettuate nell'esercizio dell'attività, da ripartire tra i righi VE20, VE21 e VE22, in base all'aliquota d'imposta applicata.
Sono tenuti alla compilazione della sezione in esame:
- i soggetti che svolgono attività commerciali o professionali
- i soggetti che svolgono attività agricole per l'indicazione delle cessioni effettuate applicando le aliquote Iva ordinarie e cioè i produttori agricoli con volume d'affari compreso tra 2.582,28 e 20.658,28 euro (regime speciale semplificato) e i produttori agricoli con volume d'affari superiore a 20.658,28 euro (regime speciale ordinario).
Il totale dell'imposta dovuta per le operazioni esposte nella presente sezione deve essere indicato nel rigo VE25.

Sezione 3
Nell'ambito della sezione 3 - altre operazioni - devono essere indicate le operazioni effettuate nel corso dell'anno d'imposta senza applicazione dell'imposta, operazioni comunque soggette agli obblighi di fatturazione e di registrazione.
In particolare:
- nel rigo VE30, tutte le operazioni non imponibili che, come sopra evidenziato, concorrono a costituire il plafond utilizzabile dagli esportatori abituali per acquistare e importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta (operazioni di cui al primo comma degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972, cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari, eccetera)
- nel rigo VE31, le cessioni effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei predetti esportatori abituali che hanno esibito l'apposita dichiarazione d'intento (articolo 8, comma 1, lettera c)
- nel rigo VE32, le altre operazioni non imponibili previste dalla normativa Iva, quali, ad esempio, le cessioni a viaggiatori extracomunitari di cui all'articolo 38-quater, le cessioni di beni custoditi in depositi Iva di cui all'articolo 50-bis del Dpr n. 633/1972, le provvigioni percepite dagli intermediari di agenzie di viaggio, eccetera
- nel rigo VE33, l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'articolo 10 del Dpr n. 633/1972 - nel rigo VE34, l'ammontare complessivo delle cessioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'articolo 74 del Dpr n. 633/1972. A seguito dell'introduzione, a decorrere dal 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 269/2003), della nuova disciplina Iva applicabile alle cessioni dei predetti beni, nell'ambito del rigo in esame deve essere indicato sia l'ammontare delle operazioni effettuate in regime di non assoggettamento all'imposta (cioè fino al 1° ottobre 2003), sia l'ammontare delle cessioni effettuate in regime di imponibilità e per le quali all'assolvimento dell'imposta è tenuto il cessionario soggetto passivo, secondo il particolare metodo di inversione contabile cosiddetto reverse charge (operazioni effettuate a partire dal 2 ottobre 2003). Si evidenzia che, con la circolare n. 2 del 26 gennaio 2004, è stato precisato che i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale in base alla previgente disciplina, sono ora tenuti ad assolvere tale adempimento con riferimento esclusivo alle operazioni effettuate in vigenza del nuovo regime di imponibilità. Dai predetti soggetti, pertanto, devono essere indicate in questo rigo unicamente le operazioni effettuate a decorrere dal 2 ottobre 2003
- nel rigo VE35, le cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione, le cessioni di oro diverso dall'oro investimento (cosiddetto oro industriale) e le cessioni di argento puro per le quali, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Dpr n. 633/1972, l'imposta è dovuta dal cessionario, secondo il metodo del reverse charge
- nel rigo VE36, le cessioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati
- nel rigo VE37, le operazioni con esigibilità differita in anni successivi. Si tratta delle operazioni previste dall'articolo 6, ultimo comma, del Dpr n. 633/1972 (cessioni nei confronti dello Stato, enti pubblici, eccetera) per le quali, in deroga ai principi generali, l'imposta si rende dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. Tali operazioni concorrono comunque alla formazione del volume d'affari dell'anno d'imposta in cui sono state effettuate
- nel rigo VE38, invece, devono essere indicate, al fine di sottrarle dal volume d'affari, le operazioni effettuate in anni precedenti ma con Iva esigibile nell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione. Le stesse operazioni, al fine di tenerne conto per la determinazione dell'imposta dovuta, devono essere indicate anche nella sezione 2, nel rigo corrispondente all'aliquota applicata
- nel rigo VE39, le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni tra le diverse attività esercitate e gestite con contabilità separata per obbligo di legge o per opzione ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 633/1972, che devono essere escluse ai fini del calcolo del volume d'affari.

Sezione 4
La sezione 4 - volume d'affari e totale imposta - è riservata all'indicazione del volume d'affari e dell'imposta a debito sulle operazioni imponibili evidenziate nell'ambito del quadro VE.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/guida-al-modello-iva-6