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Attualità

Imballaggi e prodotti riciclati,
le regole per chiedere il bonus

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale ed è richiesto il possesso di un’identità Spid

scatole

Aperta dal 21 febbraio al 22 aprile 2022 la finestra per presentare l’istanza diretta al riconoscimento del credito d’imposta, pari al 36% della spesa sostenuta, a favore delle imprese che hanno contribuito a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti, acquistando, negli anni 2019 e 2020, prodotti riciclati, provenienti dalla raccolta differenziata, o imballaggi biodegradabili e compostabili. Le richieste potranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità Spid.
Sul sito del ministero della transizione Ecologica sono disponibili il modello di domanda e il format per l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese secondo gli scopi della misura. Il ministero, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e da quando la somma è utilizzabile.

L’incentivo è previsto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 73-79). L’importo massimo annuale rimborsabile è di 20mila euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità.
Il tax credit deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato riconosciuto e in quelle degli anni successivi fino al suo esaurimento. L’importo non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolabili.

I requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi nonché le modalità applicative della misura sono stati definiti con il decreto 14 dicembre 2021 del ministro dell’Innovazione tecnologica e Transizione digitale, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico e con il ministro dell'Economia e delle Finanze.
Nel dettaglio, l’agevolazione spetta per le spese documentate riguardanti l’acquisto di:

- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica

- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa Uni En 13432:2002, inclusi:

  • gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili
  • gli imballaggi in legno non impregnati

- imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta

- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.

La spesa deve essere attestata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

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