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Attualità

Immatricolazione "senza F24" per le auto in margine

Non sono considerati intracomunitari gli acquisti di veicoli assoggettati allo speciale regime Iva

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Gli acquisti di autoveicoli assoggettati al regime Iva del margine non sono considerati "acquisti intracomunitari" e, pertanto, non sono assoggettati alle disposizioni che condizionano l'immatricolazione al versamento dell'imposta mediante il modello "F24 Iva immatricolazione auto UE".
E' questo il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 172/E del 24 aprile.

I commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge 262/2006, hanno introdotto alcune disposizioni di contrasto alle frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporto, acquistati da Paesi comunitari e rivenduti in Italia.
In particolare, il comma 9 prevede che "Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24".

La disposizione si applica ai veicoli nuovi e usati per i quali si siano verificate le condizioni di acquisto intracomunitario, previste dall'articolo 38 del Dl 331/1993. In particolare, sotto il profilo temporale, le citate norme si applicano ai veicoli la cui comunicazione telematica di acquisto intracomunitario agli uffici del dipartimento dei Trasporti terrestri - prevista dall'articolo 1, comma 378, della legge 311/2004, e disciplinata dal decreto del ministero dei Trasporti del 30/10/2007 - è effettuata a decorrere dal 3 dicembre 2007.

In attuazione di ciò, sono stati emanati i provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007, con i quali è stato, tra l'altro, approvato il nuovo modello "F24 Iva immatricolazione auto UE", al fine di consentire all'acquirente nazionale di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, di versare l'Iva relativa alla prima cessione interna e indicare al contempo, per ciascun veicolo, l'indicazione del tipo di veicolo e il numero di telaio.

Ai fini dell'immatricolazione dell'autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario, pertanto, occorre che il cedente (commerciante d'auto) versi autonomamente - senza potersi avvalere della compensazione - l'imposta relativa alla cessione dell'autoveicolo.

Tale particolare procedura, come ha precisato l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 172/2008, non si applica agli autoveicoli di provenienza comunitaria assoggettati al regime Iva del margine, previsto dall'articolo 36 e seguenti del Dl 41/1995.
Si tratta del regime Iva applicabile agli acquisti di autoveicoli usati provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Per questi veicoli, infatti, l'acquisto da parte del rivenditore avviene sulla base di un prezzo già comprensivo di Iva, che non è possibile detrarre in quanto non autonomamente evidenziata. Proprio in ragione di tale motivo, l'acquisto di autoveicoli usati di provenienza da altro Stato membro non è assoggettato a Iva nello stato di destinazione e, non costituendo "acquisto intracomunitario", non è soggetto alle disposizioni per l'immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, introdotte con il Dl 262/2006.

Del resto, ha evidenziato l'Amministrazione, l'articolo 37, comma 2, del Dl 41/1995 dispone espressamente che gli acquisti dei beni assoggettati al regime Iva del margine nello stato membro di provenienza "…non sono considerati acquisti intracomunitari".

Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli assoggettati al regime del margine, occorre, tuttavia, che l'operatore nazionale si uniformi alle istruzioni fornite dall'agenzia delle Entrate con la circolare 14/2008, documento in base al quale l'operatore nazionale che effettua l'acquisto dei predetti beni da operatori residenti nei paesi membri dell'Unione europea dovrà, prima di richiedere l'immatricolazione, esibire o trasmettere agli uffici locali dell'agenzia delle Entrate una documentazione dalla quale si possa evincere l'esistenza dei requisiti per la legittima applicazione del regime Iva del margine.

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