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Importo minimo ancora più “modesto”

I Comuni, con norma regolamentare, possono abbassare la soglia dei 12 euro al di sotto della quale i versamenti non sono dovuti e i rimborsi non effettuati.

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L’importo minimo di 12 euro, previsto dal comma 4 dell’articolo 25 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), può essere derogato dai Comuni con norma di natura regolamentare. Questo, in sintesi, il responso reso dall’ufficio Federalismo fiscale del dipartimento con nota n. 6372 del 20 aprile. In sostanza, i tecnici del Dpf hanno specificato che qualora i Comuni intendano avvalersi della facoltà di cui al comma 168 dell’articolo unico della Finanziaria 2007 (in base al quale "Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002") dovranno specificare nel regolamento di ciascun tributo o nel regolamento generale delle entrate, adottati ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997, la misura minima al di sotto della quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi.La nota in rassegna è scaturita a seguito di una richiesta di chiarimenti, pervenuta da un Comune, circa l’applicazione del citato comma 168 e, in particolare, sulla possibilità di poter deliberare, con regolamento ex articolo 52 del Dlgs 446/1997, importi minimi inferiori ai 12 euro, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 25, legge 289/2002. Quest’ultima norma disciplina, infatti, il pagamento e la riscossione dei crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, ed è applicabile a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, compresi gli enti pubblici economici.Al riguardo, per il dipartimento, la facoltà riconosciuta agli enti locali è in linea con le osservazioni fatte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 30 del 26 gennaio 2005, in ordine all’articolo 25 della legge 289/2002, pronuncia con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione "nella parte in cui prevede che, con uno o più decreti, il Ministro dell’economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni".Le motivazioni contenute nella sentenza sono state prese in esame dal Dpf, che ha evidenziato come l’importo minimo di 12 euro vada inteso come un criterio di massima, ossia come un limite ragionevole cui deve ispirarsi l’esercizio della legislazione concorrente delle Regioni e, conseguentemente, la potestà regolamentare dei Comuni. Infatti, i giudici costituzionali, pur ritenendo la norma pienamente legittima per quanto riguarda gli uffici statali, dal momento che lo Stato può legiferare, anche con le modalità previste dall’articolo 25 (rientrando, tale incombenza, nella competenza esclusiva prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), di diverso avviso sono stati riguardo alla parte della norma che si indirizza anche a enti non statali, come ad esempio Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.Oltretutto, è lo stesso dato testuale del comma 168 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007 a richiamare il rispetto "dei princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289", invece che delle singole disposizioni contenute nel medesimo articolo.La nota evidenzia come, tra l’altro, una diversa interpretazione della norma porterebbe, soprattutto nei Comuni con popolazione sino a 10mila abitanti, una notevole perdita in termini di entrate, poiché per molti tributi locali sono in vigore tariffe certamente inferiori a 12 euro.Alla luce di quanto esposto e dell’autonomia finanziaria accordata agli enti locali dall’articolo 119 della Costituzione, il dipartimento ha deciso per la derogabilità, da parte dei Comuni, con norma regolamentare, ex articolo 52, Dlgs 446/1997, del limite previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 289/2002, precisando che è possibile, stante la specificità delle fattispecie impositive relative ai tributi locali, stabilire anche importi minimi differenziati a seconda dei vari tributi di competenza dell’ente locale.In conclusione, la nota ha richiamato lo Statuto dei diritti del contribuente, e, in particolare, i principi di buona fede e affidamento, di cui all’articolo 10 della legge 212/2000, per evidenziare come gli importi minimi così definiti debbano essere uguali sia per i versamenti che per i rimborsi.
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