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Attualità

Imposizione ed e-commerce nel mirino dell’Ocse

Con l’avvento delle transazioni on-line nasce il problema di assicurare una adeguata tassazione dei redditi e delle operazioni compiute virtualmente

Le molteplici implicazioni di tale problematica sono state oggetto di attenzione da parte dell’Ocse che nel 1999 ha incaricato il Technical Advisory group (Tag) di esaminare la concreta applicabilità al commercio elettronico delle norme convenzionali alla tassazione degli utili delle imprese. Le prime analisi sono confluite nei "discussion draft" relativi all’attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione nell’ambito del commercio elettronico.
Il diffondersi di Internet e di tecnologie che consentono di effettuare transazioni on-line pone il problema di assicurare una adeguata tassazione dei redditi e delle operazioni compiute virtualmente in modo da salvaguardare l’interesse erariale delle singole Amministrazioni fiscali. Come noto, infatti, l’e-commerce cambia la nozione stessa di bene o prodotto che perde le proprie caratteristiche fisiche per "smaterializzarsi". Nel contempo diviene sempre più complesso individuare il luogo di produzione del reddito e attribuire conseguentemente la sovranità impositiva.
L’intervento dell’Ocse
Le molteplici implicazioni di tale problematica sono state oggetto di attenzione da parte dell’Ocse, che nel 1999 ha incaricato il Technical Advisory group (Tag) di esaminare la concreta applicabilità delle norme convenzionali relative alla tassazione degli utili delle imprese al commercio elettronico. Le prime analisi sono peraltro confluite nei "discussion draft" relativi all’attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione nell’ambito del commercio elettronico (Attribution of profit to a permanent establishment involved in electronic commerce transactions, 2001) e alle problematiche inerenti al trasferimento di sede (Place of effective management concept: suggestions for changes to the OECD Model Tax Convention, 2003).

Le conclusioni finali
Le conclusioni del Technical Advisory group (Tag) sono state presentate il 15 dicembre 2005 nel Report finale intitolato "Are the current treaty rules for taxing business profits appropriate for e-commerce?" che presenta una suddivisione in cinque sezioni: la sezione 1 è dedicata all’analisi di nuovi modelli di business che rappresentano il background sostanziale per l’esame da parte del Tag delle problematiche connesse al commercio elettronico; la sezione 2 riassume le disposizioni contenute nelle Convenzioni contro la doppia imposizione relative alla tassazione degli utili delle imprese; la sezione 3 contiene una valutazione critica delle norme convenzionali attualmente in vigore; la sezione 4 prende in considerazione alcune alternative alle attuali modalità di tassazione degli utili delle imprese; la sezione 5 presenta le conclusioni dell’analisi e le raccomandazioni del Tag.
Le due diverse tipologie di raccomandazioni
Poiché il substrato del Rapporto finale è costituito dall’esame delle norme convenzionali esistenti e dalla loro applicazione all’e-commerce si distinguono due diverse tipologie di raccomandazioni relative alle modifiche da apportare alle Convenzioni:
1) modifiche che non incidono sostanzialmente sulla portata delle norme convenzionali. E vi rientrano: quelle relative alla definizione di "stabile organizzazione" finalizzate ad escludere tutte le attività non caratterizzate dalla presenza dell’elemento umano; quelle relative alla definizione di "stabile organizzazione" al fine di escludere il server; quelle relative alla definizione di "stabile organizzazione" in modo da non considerare le funzioni preparatorie e ausiliarie attribuibili al software; le eliminazioni delle eccezioni contemplate al paragrafo 4 dell’articolo 5; l'eliminazione delle eccezioni relative all’immagazzinaggio e alla spedizione del paragrafo 4 dell’articolo 5; l' introduzione del concetto di "forza di attrazione" anche per il commercio elettronico; l'adozione di norme ulteriori per la tassazione dei redditi derivanti dalla prestazione di servizi;
2) modifiche che incidono sostanzialmente sul contenuto delle attuali norme convenzionali. In particolare: l'introduzione di norme simili a quelle relative alla tassazione del c.d. "passive income"; l'elaborazione di un nuovo concetto di "erosione della base imponibile"; l'applicazione del "formulary apportionment"; l'introduzione del concetto di "stabile organizzazione virtuale".
Commercio elettronico e transfer pricing
L’importanza delle problematiche di ordine fiscale generate dal commercio elettronico è stata sottolineata anche con riferimento alla tematica del transfer pricing cui l’Ocse ha dedicato uno studio ad hoc, lo studio n. 10 "E-commerce: Transfer Pricing and Business Profits Taxation", che segue una analisi predisposta da un sottogruppo del Working Party n. 6 relativa all’interazione tra le questioni connesse alla gestione di Internet e il transfer pricing (Communications Revolution and its effects on transfer pricing).

L’applicazione del principio dell’arm’s lenght rule
Oggetto dell’analisi della prima parte dello studio n. 10 è l’applicazione dell’arm’s lenght alle transazioni intercompany e la rilevazione delle difficoltà applicative dei metodi previste dalle Guideline dell’Ocse. In particolare l’esame si è concentrato sui seguenti modelli di business adottati nell’e-commerce: operazioni di e-tailing svolte da una società sussidiaria: analisi dell’attività (svolta senza l’ausilio di personale) di una sussidiaria attraverso un server; aste on line (transazioni customer-to customer e business-to business); accordi di web-hosting (la sussidiaria mette a disposizione della casa madre i propri server); sistemi di prenotazione on line (transazioni relative alle modalità di prenotazione di biglietti aerei).
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