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Attualità

Imposta ad hoc per creare scuole e parcheggi

Facoltà per i Comuni di istituire un tributo destinato a finanziare la realizzazione di opere di pubblica utilità espressamente individuate

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Il comma 145 della legge finanziaria per il 2007 ha introdotto per i Comuni la facoltà di istituire, a partire dal 1° gennaio del 2007, una “imposta di scopo”.
Questo tributo nasce dalla necessità di fornire ai Comuni i mezzi finanziari necessari alla realizzazione di opere pubbliche o opere di pubblica utilità nel proprio territorio, imponendo ai cittadini una contribuzione straordinaria, temporanea e parziale, per l’utilità che a essi deriva da tali investimenti.
Con questa nuova imposta, però, i Comuni non potranno finanziare qualsiasi attività di carattere pubblico, ma soltanto le opere che rientrano tra quelle espressamente indicate nella legge istitutiva, e cioè:

  • opere per il trasporto pubblico urbano
  • opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti
  • opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi
  • opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini
  • opere di realizzazione di parcheggi pubblici
  • opere di restauro
  • opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti di musei e biblioteche
  • opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica
  • opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.

Risulta evidente dall’elenco sopra indicato che il legislatore ha inteso circoscrivere l’utilizzo della nuova imposta alla effettiva realizzazione di opere e manufatti, impedendo che il nuovo tributo possa essere utilizzato per scopi diversi, come, ad esempio, l’assunzione di personale, oppure per la copertura di disavanzi di bilancio.

Il comma 147 stabilisce che il tributo, in relazione alla stessa opera da realizzare, è applicato per un periodo non superiore a cinque anni e nella misura massima dello 0,5 per mille sulla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche. Ai fini applicativi, la stessa legge fa espresso richiamo alle disposizioni che regolano l’Ici.

Da quanto detto, quindi, l’imposta di scopo può essere considerata come una specie di addizionale temporanea all’imposta comunale sugli immobili, condizionata alla realizzazione di una determinata opera.

La disposizione prevede che l’applicazione della imposta di scopo avvenga con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
La norma sopra richiamata, intitolata Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, prevede che gli enti citati possano, con deliberazione, disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, tranne che per l’individuazione dei soggetti passivi, le fattispecie imponibili e le aliquote massime dei singoli tributi.
Nel regolamento devono essere individuate:

  • l’opera pubblica, scelta tra quelle sopra indicate, da finanziare con il nuovo prelievo
  • l’importo della spesa da coprire
  • l’applicazione di esenzioni o riduzioni a favore di determinate categorie di contribuenti, con particolare riguardo a coloro che hanno un reddito inferiore a 20mila euro e a coloro che godono di esenzioni o riduzioni nel pagamento dell’Ici
  • l’aliquota dell’imposta e le modalità di versamento degli importi dovuti.

Il comma 150 impone che il gettito del nuovo prelievo non debba essere complessivamente superiore al 30 per cento del valore dell’opera da realizzare.

Infine, è previsto, al comma 151, che, se la costruzione dell’opera non inizia entro due anni dalla data stabilita nel progetto esecutivo, i Comuni devono rimborsare i contribuenti gli importi versati, entro i due anni successivi.
La disposizione ha il chiaro intento di evitare che le Amministrazioni comunali procrastino per troppo tempo l’inizio della realizzazione dell’opera.

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