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Attualità

Imposta unica comunale. In rete
spazio a regolamenti e delibere

Tra i servizi telematici messi a disposizione dal Df, inaugurata la sezione “Imu/Iuc”, che accoglie gli atti approvati dalle amministrazioni comunali relativi al nuovo tributo

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Operativa da oggi, sul “Portale del federalismo fiscale” del sito internet del dipartimento delle Finanze, la nuova sezione “Imu/Iuc”. È dedicata alle amministrazioni municipali per la trasmissione telematica al Mef delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti adottati dai comuni in materia di Iuc.
Stiamo parlando della nuova imposta unica comunale introdotta dall’articolo 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), che comprende l’Imu, la Tari, ovvero la tassa sui rifiuti, e la Tasi, il tributo sui servizi indivisibili (illuminazione, strade e così via).
A darne notizia, il dipartimento delle Finanze con la nota del 28 febbraio, della direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale.
 
Percorso facile con menù a tendina
La nuova sezione va ad arricchire il servizio “Regolamenti e delibere tributi comunali” del “Portale del federalismo fiscale”, accessibile dal sito internet del Df, attraverso il l'“Area Riservata” – “Servizi” – “Dipartimento delle Finanze”.
 
A disposizione delle amministrazioni comunali, nella neonata “Imu/Iuc”, un pratico menù a tendina per scegliere la materia o le materie trattate nell’atto (delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti). Previsto, infatti, che il documento possa contenere la “combinazione” di più di uno dei tributi che compongono l’imposta unica comunale. In particolare le opzioni sono:
  • Imu
  • Tari
  • Tasi
  • Imu e Tari
  • Imu e Tasi
  • Tari e Tasi
  • Imu, Tari e Tasi.
Attenzione, però, deve essere operato un inserimento per ogni disposizione approvata. Ciò significa che la trasmissione può essere unica, in caso di più tributi, soltanto se disciplinati dallo stesso documento.
In relazione alla modifica dell’atto “misto”, poi, che cambia le regole solo per una delle tassazioni trattate, va selezionato lo stesso campo scelto originariamente.
 
Tari o tariffa corrispettiva, la procedura accoglie ogni eventualità
Nessuna complicazione per il Comune che, per il prelievo sui rifiuti, invece della Tari, adotta la tariffa di natura corrispettiva (articolo 52, del Dlgs 446/1997). Le amministrazioni interessate, infatti, potranno semplicemente compilare i campi relativi alla “Tari” e specificare nelle note interne che si tratta di un atto concernente la “tariffa di natura corrispettiva”.
 
Indicazioni tecniche, atti pregressi e altro ancora
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei regolamenti, la nota del dipartimento delle Finanze chiarisce che rimangono valide le istruzioni già impartite dalla stessa direzione con la nota dello scorso 11 novembre, quindi, i municipi, per tali atti, devono inviare due file: uno contenente la delibera di approvazione o modifica del regolamento e l’altro con il testo che ha avuto il via libera.
 
Nessun adempimento per gli atti pregressi. Delibere e regolamenti già acquisiti e inseriti per gli anni 2012, 2013 e 2014, nella precedente sezione “Imu”, transiteranno, automaticamente, trovando il loro posto, in “Imu/Iuc”. La sezione “Imu” sarà disattivata, perciò, eventuali documenti del periodo 2012/2013 non ancora trasmessi, dovranno essere inseriti secondo l’attuale procedura nella corrispondente annualità.
 
Rimane “in vita” la sezione “Altri tributi” del servizio telematico riservato alla trasmissione dei regolamenti e delle delibera. Continuerà la sua funzione, in base ai periodi di applicazione, per l’inserimento degli atti relativi a Tares-Tarsu-Tia, Icp-Cimp, Tosap-Cosap, Iscop, imposta di soggiorno o sbarco e, inoltre, per i regolamenti generali delle entrate tributarie.
 
Non serve la Pec, per ufficializzare
L’inserimento dei testi sul “Portale del federalismo fiscale” assolve, a tutti gli effetti, l’obbligo di trasmissione delle delibere di approvazione e dei regolamenti disciplinato dal Dl 201/2011 (decreto “salva Italia”), di conseguenza, alla trasmissione non deve seguire la spedizione in formato cartaceo o mediante Pec.
Il dipartimento delle Finanze pubblicherà nella sezione appena inaugurata, gli atti specificando a quale tipo di tributo della Iuc si riferiscono, in modo da semplificare la consultazione da parte degli utenti interessati.
 
La nota del 28 febbraio ricorda, inoltre, che mentre per l’Imu regolamenti e aliquote entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del ministero, la pubblicazione on line degli atti relativi alla Tasi e alla Tari sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale (articolo 52, comma 2, del Dlgs 446/1996), ha semplice funzione informativa e non è condizione indispensabile ai fini dell’efficacia delle decisioni assunte dal Comune.
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