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Attualità

Imprese sociali: dai requisiti agli adempimenti civilistici

Precisato che tali organizzazioni devono, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari

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In base alla delega contenuta nella legge 13 giugno 2005, n. 118 (in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005), è stato emanato il decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006 (in G.U. n. 97 del 27 aprile 2006) concernente la disciplina dell'"impresa sociale", entrato in vigore il 12 maggio scorso.
Il provvedimento di delega stabilisce, a integrazione delle norme dell'ordinamento civile, quali siano le condizioni per poter acquisire la qualifica di "impresa sociale".

Per impresa sociale, la legge n. 118 intende le organizzazioni private che esercitano stabilmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale; sostanzialmente, organizzazioni private senza scopo di lucro, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Meglio precisata dal decreto legislativo n. 155, è la possibilità di acquisizione della qualifica da tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile.

La disciplina delegata avrebbe dovuto conformarsi ad alcuni criteri direttivi, in particolare per quanto riguarda:

  • la definizione, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, e il carattere sociale dell'impresa
  • l'omogeneità delle disposizioni coerentemente con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente(1)
  • l'attivazione presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali
  • la definizione della disciplina dei gruppi di imprese sociali, secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante.

Il decreto legislativo n. 155, con l'articolo 17, chiarisce la disciplina tributaria che si applica alle stesse imprese. Il comma 1 dell'articolo 17 dispone per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e gli enti non commerciali, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, la prosecuzione dell'applicazione delle disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.

La norma si rivolge, quindi, a tutti i soggetti che successivamente alla loro costituzione abbiano assunto la qualifica di "impresa sociale" e a quelle in via di costituzione, mantenendo inalterato il regime tributario di cui al decreto legislativo n. 460. Sostanzialmente, il cambiamento di denominazione, reso obbligatorio dall'articolo 7 del decreto, non altera l'applicazione delle agevolazioni tributarie, qualora lo stesso soggetto rispetti le prescritte finalità di solidarietà sociale.

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 definisce cosa debba intendersi "finalità di solidarietà sociale", ricorrendo tale presupposto quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non siano rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati all'articolo 10, comma 6, lettera a)(2), del decreto, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 155 considera beni e servizi di utilità sociale, conformemente al già citato Dlgs n. 460/1997, quelli prodotti o scambiati in alcuni settori come l'assistenza sociale (vd. legge n. 328/2000), l'assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al Dpcm 29 novembre 2001, l'assistenza socio-sanitaria (Dpcm 14 febbraio 2001), l'educazione, l'istruzione e la formazione (legge n. 53/2003), la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (legge n. 308/2004), la valorizzazione del patrimonio culturale (codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs n. 42/2004), il turismo sociale (articolo 7, comma 10, legge n. 135/2001), la formazione universitaria e post-universitaria, la ricerca ed erogazione di servizi culturali, la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, i servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70 per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale(3).

Il comma 2 dell'articolo 17 del Dlgs n. 155 interviene con una aggiunta nel comma 2 dell'articolo 3 del Dlgs n. 153/1999. Infatti, relativamente alle modalità di perseguimento degli scopi statutari propri delle fondazioni bancarie, la norma specifica che alle stesse, oltre a non essere consentito l'esercizio di funzioni creditizie, è esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381/1991, e successive modificazioni. La novella legislativa ha previsto tra tali ultimi soggetti che non possono ricevere emolumenti anche le imprese sociali.

Il decreto legislativo n. 155, con il comma 3 dell'articolo 17, permette anche alle cooperative sociali e ai loro consorzi (di cui alla legge n. 381/1991), i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, del Dlgs n. 460/1997, e sempre nel rispetto della normativa specifica delle cooperative, di acquisire la qualifica di "impresa sociale".

L'articolo 12 del Dlgs n. 460, concernente le agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi per le Onlus, e che ha introdotto l'attuale articolo 150 del Tuir, dispone che per le Onlus, a eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale (comma 1).
Le cooperative sociali e i loro consorzi - comma 4 dell'articolo 17, Dlgs n. 155 - possono modificare, entro dodici mesi dal 12 maggio 2006 (data di entrata in vigore del decreto), i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Per quanto riguarda gli adempimenti civilistici, relativamente alle scritture contabili, l'articolo 10 del Dlgs n. 155/2006 precisa che l'organizzazione che esercita l'impresa sociale, in ogni caso, deve:

  • tenere il libro giornale e il libro degli inventari; ciò in forza delle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice civile
  • redigere e depositare presso il Registro delle imprese:
    • un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa
    • il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

Tali disposizioni non si applicano agli enti di cui all'articolo 1, comma 3, se non limitatamente alle attività indicate nel regolamento. La norma si riferisce agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Infatti, a tali soggetti, si applicano le norme del Dlgs n. 155 limitatamente allo svolgimento delle attività previste all'articolo 2 del decreto stesso, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del decreto. Per tali attività, devono essere tenute separatamente le scritture contabili sopra indicate.


NOTE:
1) A tale proposito avrebbe dovuto statuire sulla elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità, sulla responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi, sull'ammissione ed esclusione dei soci, sull'obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali a parte dell'impresa, sull'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione, sull'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, sulla definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza, sulla rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte, sulla previsione di organi di controllo, sulle forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori d'opera e per i destinatari delle attività, su una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale, sulla conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa sociale.

2) La norma si riferisce ai soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità destinatari delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

3) Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori qui elencati - precisa il decreto legislativo n. 155 - possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano: a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti I), IX) e X), del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione; b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (Ce) n. 2204/2002.

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